Regio Decreto 244/2019, del 5 aprile, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per l'autoconsumo
di elettricità.
I
La legge 24/2013, del 26 dicembre, sul settore elettrico, nella dizione originale dell'articolo 9, definiva
l'autoconsumo come il consumo di energia elettrica da impianti di generazione collegati all'interno della rete di un
consumatore o attraverso una linea diretta di energia elettrica associata a un consumatore e distingueva diverse
modalità di autoconsumo.
Sotto la suddetta dizione, il 10 ottobre 2015 è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale dello Stato" il Real Decreto
900/2015, del 9 ottobre, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche delle modalità di fornitura di
energia elettrica con autoconsumo e produzione con autoconsumo. Questo regolamento includeva, tra gli altri, i requisiti
tecnici che devono essere soddisfatti dalle strutture destinate all'autoconsumo di energia elettrica per garantire il
rispetto dei criteri di sicurezza delle strutture, così come il quadro economico di applicazione per questa attività.
Successivamente, il Real Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, sulle misure urgenti per la transizione energetica e la
protezione dei consumatori, ha apportato una profonda modifica alla regolamentazione dell'autoconsumo in Spagna affinché
i consumatori, i produttori e la società nel suo complesso possano beneficiare dei vantaggi che questa attività può
portare, in termini di minori esigenze di rete, maggiore indipendenza energetica e minori emissioni di gas serra.
Con l'obiettivo di promuovere l'autoconsumo con generazione distribuita rinnovabile, questo regio decreto legge
stabilisce che l'energia autoconsumata da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti sarà esente da ogni tipo di oneri e
pedaggi.
L'incorporazione nell'ordinamento giuridico delle misure di promozione dell'autoconsumo contenute nel suddetto regio
decreto legge è stata realizzata principalmente attraverso la riforma dell'articolo 9 della legge 24/2013, del 26
dicembre, in cui sono state introdotte le seguenti modifiche:
- Una nuova definizione di autoconsumo è fatta, raccogliendo che sarà inteso come tale il consumo da uno o più
consumatori di energia elettrica provenienti da impianti di generazione vicino a quelli di consumo e associati alla
stessa.
- Viene fatta una nuova definizione dei tipi di autoconsumo, riducendoli a due soli: "autoconsumo senza surplus", che in
nessun momento può scaricare energia alla rete, e "autoconsumo con surplus", in cui è possibile scaricare energia alle
reti di distribuzione e trasporto.
- Gli impianti di autoconsumo senza eccedenze, per i quali il consumatore associato ha già un permesso di accesso e
connessione per il consumo, sono esentati dalla necessità di ottenere permessi di accesso e connessione per gli impianti
di generazione.
- Il regolamento permette lo sviluppo di meccanismi di compensazione tra il deficit e l'eccedenza dei consumatori che
hanno autoconsumo con eccedenze per impianti fino a 100 kW.
- Per quanto riguarda il registro, si decide di avere un registro di autoconsumo, ma molto semplificato. Questo registro
a livello statale avrà scopi statistici per valutare se l'implementazione desiderata è stata raggiunta, per analizzare
gli impatti sul sistema e per poter calcolare gli effetti della generazione rinnovabile nei piani integrati di energia e
clima. Questo registro sarà alimentato con le informazioni ricevute dalle comunità autonome e dalle città di Ceuta e
Melilla.
Il suddetto Regio Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, incorpora anche l'abrogazione di diversi articoli del suddetto
Regio Decreto 900/2015, del 9 ottobre, in quanto considerati ostacoli all'espansione dell'autoconsumo, tra cui quelli
relativi alle configurazioni di misurazione, alle limitazioni della potenza massima di generazione installata fino alla
potenza contrattata o quelli relativi al pagamento di oneri per l'energia autoconsumata.
Lo stesso regio decreto legge prevede la necessità di approvare un regolamento che disciplini vari aspetti, tra cui le
configurazioni di misurazione semplificate, le condizioni amministrative e tecniche per la connessione alla rete degli
impianti di produzione associati all'autoconsumo, i meccanismi di compensazione tra i deficit e le eccedenze dei
consumatori che utilizzano l'autoconsumo con le eccedenze per impianti fino a 100 kW e l'organizzazione del registro
amministrativo. Con il presente Decreto Reale, si realizza la suddetta evoluzione normativa al fine di rispettare gli
obblighi imposti dal Decreto Legge Reale 15/2018, del 5 ottobre.
Il testo del regio decreto include anche le modifiche ai regi decreti che hanno un'influenza sull'autoconsumo. La
seconda disposizione finale introduce modifiche all'ITC-BT-40 del regolamento elettrotecnico di bassa tensione, che
regola i requisiti per i meccanismi anti-spillaggio e vari requisiti di sicurezza per gli impianti di generazione a
bassa tensione. La prima disposizione finale modifica il Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto, che approva la
regolamentazione unificata dei punti di misurazione del sistema elettrico, tra cui va notato che permette la possibilità
di integrare le apparecchiature situate a bassa tensione alle frontiere di tipo 3 e 4 in sistemi di gestione e
misurazione remota. Un altro dei regolamenti che viene modificato per promuovere l'autoconsumo attraverso la quarta
disposizione finale è il Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete dei piccoli
impianti di produzione di energia elettrica, al fine di consentire la connessione alla rete di impianti di generazione
monofase fino a 15 kW.
Allo stesso modo, con questo decreto reale, si recepisce nel diritto spagnolo parte del contenuto dell'articolo 21 della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.
Dall'entrata in vigore del Regio Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, c'è stato un vuoto giuridico per quanto riguarda
la destinazione degli importi raccolti per il termine di fatturazione dell'energia reattiva, detto Regio Decreto Legge
ha modificato il Regio Decreto 1164/2001, del 26 ottobre, che stabilisce le tariffe di accesso alle reti di trasmissione
e distribuzione dell'elettricità, ritornare alla sua formulazione originale per cui le fatture ottenute per questo
termine non sarebbero soggette al processo di liquidazione, rimanendo nelle mani delle imprese di distribuzione, che
dovrebbero destinare questi importi per realizzare le azioni necessarie per soddisfare i requisiti di controllo della
tensione stabiliti in un piano d'azione.
Questa dizione è contraria al Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, che stabilisce la metodologia di calcolo della
remunerazione dell'attività di distribuzione dell'elettricità, il quale stabilisce che gli investimenti necessari per
l'esercizio di questa attività saranno remunerati dal sistema. A tal fine, le aziende devono presentare un piano annuale
di investimenti in conformità con l'articolo 40 della legge 24/2013, del 26 dicembre, non contemplando in ogni caso di
realizzare un piano di azione specifico per il controllo della tensione.
Come risultato di quanto sopra, si è creata una situazione di confusione e pertanto, attraverso la prima disposizione
finale del presente regolamento, si modifica l'articolo 9.3 del Real Decreto 1164/2001, del 26 ottobre, per evitare la
doppia remunerazione alle imprese di distribuzione per gli investimenti volti a soddisfare i requisiti di controllo
della tensione richiesti alle imprese di distribuzione rispetto alla rete di trasmissione e che, attualmente, sono già
remunerati dal sistema in base alla metodologia stabilita nel Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, indicato sopra.
II
Lo sviluppo dell'autoconsumo promosso dal regolamento avrà un impatto positivo sull'economia generale, sul sistema
elettrico ed energetico e sui consumatori.
Per quanto riguarda l'impatto economico generale, questa modalità di generazione associata al consumo promuoverà
l'attività economica e l'occupazione locale, a causa della sua natura distribuita. Inoltre, l'autoconsumo che si intende
favorire con maggiore intensità è quello di natura rinnovabile, in modo che il suo sviluppo contribuisca alla
sostituzione della generazione emissiva e inquinante, in modo che il presente regolamento contribuisca alla
realizzazione degli obiettivi di penetrazione delle energie rinnovabili e di riduzione delle emissioni di gas serra.
Per quanto riguarda i benefici sul sistema energetico, l'autoconsumo è uno strumento efficace per l'elettrificazione
dell'economia, che rappresenta una condizione sine qua non per la transizione verso un'economia a carbonio nel modo più
efficiente possibile, come si può vedere nello scenario obiettivo proposto nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
2021-2030.
Dal punto di vista dei consumatori finali, l'autoconsumo può essere un'alternativa economica più vantaggiosa rispetto
alla tradizionale fornitura esclusiva dalla rete. Inoltre, il regolamento incoraggia l'autoconsumo locale e, in breve,
un ruolo più attivo dei consumatori finali nel loro approvvigionamento energetico, che è una richiesta della società di
oggi.
In termini di impatto sul sistema elettrico, lo sviluppo dell'autoconsumo di elettricità avrà diversi effetti economici
diretti, il cui saldo netto è positivo.
Per quanto riguarda le entrate e i costi del sistema elettrico, l'implementazione dell'autoconsumo implica un minor
consumo di elettricità dalle reti di trasmissione e distribuzione, che può portare a una leggera diminuzione delle
entrate da pedaggi e oneri nel sistema rispetto a uno scenario in cui non c'è autoconsumo. Tuttavia, questa diminuzione
delle entrate sarà compensata dall'aumento delle entrate derivanti dall'elettrificazione dell'economia, come indicato
nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.
Inoltre, dal punto di vista del consumatore finale, l'implementazione della nuova generazione da autoconsumo produrrà
una riduzione del prezzo dell'energia rispetto a uno scenario in cui l'autoconsumo non è implementato. Questo è dovuto
al fatto che c'è un aumento dell'energia offerta dalle eccedenze vendute, e una diminuzione della domanda che è fornita
dall'energia autoconsumata stessa. A ciò si devono aggiungere i benefici derivati dalle minori perdite tecniche dovute
alla circolazione dell'energia nelle reti di trasmissione e distribuzione e i minori costi marginali per le nuove
infrastrutture di rete.
In ogni caso, per poter monitorare l'implementazione dell'autoconsumo e i suoi potenziali effetti sulla sostenibilità
del sistema elettrico, si stabilisce un mandato per la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza per
elaborare e presentare un rapporto annuale al Ministero per la Transizione Ecologica, che deve informare la Commissione
Delegata del Governo per gli Affari Economici delle conclusioni di tale rapporto e delle misure, se del caso, che
intende applicare per rispondere ad esso.
III
Per quanto riguarda l'urgenza della procedura, il regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre, nella sua quarta
disposizione finale sulla delega per lo sviluppo normativo, stabilisce che "In particolare, il Governo emette, entro un
periodo massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regio decreto legge, tante disposizioni normative quante
sono necessarie per lo sviluppo e l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo 18", quest'ultimo articolo che contiene
il contenuto relativo all'autoconsumo.
La legge 50/1997, del 27 novembre, del Governo, nel suo articolo 27 sul trattamento urgente delle iniziative normative
nell'ambito dell'Amministrazione Generale dello Stato, stabilisce che "Il Consiglio dei Ministri, su proposta del capo
del dipartimento al quale corrisponde l'iniziativa normativa, può acconsentire al trattamento urgente della procedura di
preparazione e approvazione dei progetti preliminari di leggi, regi decreti legislativi e decreti reali, in uno dei
seguenti casi: ...a) Quando è necessario che il regolamento entri in vigore entro il termine richiesto per il
recepimento delle direttive comunitarie o quello stabilito in altre leggi o regolamenti del diritto dell'Unione
europea...".
A seguito di quanto sopra, il 7 dicembre 2018 è stato approvato l'accordo del Consiglio dei Ministri che autorizza
l'elaborazione urgente del Decreto Reale che regola le condizioni amministrative e tecniche per l'autoconsumo.
Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto dei principi che costituiscono una buona regolamentazione, di cui
all'articolo 129.1 della legge 39/2015, del 1° ottobre, sul procedimento amministrativo comune delle pubbliche
amministrazioni. In particolare, i principi di necessità ed efficacia sono soddisfatti in quanto si ritiene che
l'approvazione di questo Decreto Reale sia lo strumento ideale per raggiungere gli obiettivi perseguiti e per rispettare
i mandati derivati dal Decreto Legge Reale 15/2018, del 5 ottobre.
In conformità con l'articolo 26.6 della citata legge 50/1997, del 27 novembre, il presente decreto reale è stato
sottoposto all'informazione pubblica e a un processo di audizione attraverso la sua pubblicazione sul portale web del
Ministero della Transizione Ecologica. Inoltre, il processo di audizione si è svolto anche attraverso la consultazione
dei rappresentanti della Consulta dell'Elettricità della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in
conformità con le disposizioni della decima disposizione transitoria della Legge 3/2013, del 4 giugno, sulla creazione
della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 5.2 a) della Legge 3/2013, del 4 giugno, le disposizioni del presente
Decreto Reale sono state informate dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza nel suo rapporto
intitolato "Accordo che emette una relazione sulla proposta di Decreto Reale che regola le condizioni amministrative,
tecniche ed economiche per l'autoconsumo", approvato dalla camera di vigilanza regolamentare nella sua riunione del 21
febbraio 2019 (IPN/CNMC/005/19).
In virtù di ciò, su proposta del Ministro per la Transizione Ecologica, con l'approvazione preventiva del Ministro per
le Politiche Territoriali e la Funzione Pubblica, d'intesa con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 aprile 2019,
DISPONGO:
CAPITOLO I
 Disposizioni generali.
Articolo 1. Oggetto.
Lo scopo di questo decreto reale è di stabilire:
1. Le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per le modalità di autoconsumo di energia elettrica definite
nell'articolo 9 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, sul Settore Elettrico.
2. La definizione del concetto di strutture vicine ai fini dell'autoconsumo.
3. Lo sviluppo dell'autoconsumo individuale e collettivo.
4. Il meccanismo di compensazione semplificato tra i deficit degli autoconsumatori e le eccedenze dei loro impianti di
produzione associati.
5. L'organizzazione, così come la procedura di registrazione e comunicazione dei dati al registro amministrativo di
autoconsumo di energia elettrica.
Articolo 2. Campo di applicazione.
1. Le disposizioni del presente decreto reale sono applicabili agli impianti e soggetti coperti da una qualsiasi delle
modalità di autoconsumo di energia elettrica definite nell'articolo 9 della legge 24/2013, del 26 dicembre, che sono
collegati alle reti di trasmissione o distribuzione.
2. Sono esenti dall'applicazione del presente Decreto Reale gli impianti isolati e i gruppi di generazione utilizzati
esclusivamente in caso di interruzione della fornitura di energia elettrica dalla rete elettrica secondo le definizioni
dell'articolo 100 del Decreto Reale 1955/2000, del 1 dicembre, che regola le attività di trasporto, distribuzione,
commercializzazione, fornitura e procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica.
CAPITOLO II
Classificazione e definizioni
Articolo 3. Definizioni.
Ai fini del regolamento sull'autoconsumo contenuto nel presente decreto reale, si applicano le seguenti definizioni:
a) Consumatore associato: Consumatore in un punto di fornitura che ha impianti associati vicini alla rete interna o
impianti vicini attraverso la rete.
b) Impianto di generazione: impianto responsabile della produzione di energia elettrica da una fonte di energia
primaria.
c) Impianto di produzione: impianto di generazione registrato nel registro amministrativo degli impianti di produzione
di energia elettrica del Ministero della Transizione Ecologica, dove si rifletteranno le condizioni di detto impianto,
specialmente la sua rispettiva potenza.
Inoltre, quegli impianti di generazione che, in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.3 della legge 24/2013,
del 26 dicembre, anche se non sono registrati nel registro di produzione, saranno anche considerati come impianti di
produzione e rispettare i seguenti requisiti:
i. Avere una potenza non superiore a 100 kW.
ii. Sono associati a modalità di approvvigionamento con autoconsumo.
iii. Può iniettare l'energia in eccesso nelle reti di trasmissione e distribuzione.
d) Impianto isolato: Un impianto in cui non c'è capacità fisica di connessione elettrica alla rete di trasmissione o di
distribuzione in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente attraverso il proprio impianto o quello di un altro.
Gli impianti scollegati dalla rete mediante dispositivi di commutazione o equivalenti non sono considerati isolati ai
fini dell'applicazione del presente decreto reale.
e) Impianto connesso alla rete: quell'impianto di generazione connesso alla rete di un consumatore, che condivide
infrastrutture di connessione alla rete con un consumatore o che è connesso a questa attraverso una linea diretta e che
ha o può avere, in un certo momento, una connessione elettrica con la rete di trasmissione o distribuzione. Un impianto
di generazione collegato alla rete sarà anche considerato un impianto collegato alla rete se è direttamente collegato
alle reti di trasmissione o distribuzione.
Gli impianti scollegati dalla rete per mezzo di interruttori o dispositivi equivalenti sono considerati impianti
collegati alla rete ai fini dell'applicazione del presente decreto reale.
Nel caso di impianti di generazione collegati alla rete interna di un consumatore, entrambi gli impianti sono
considerati collegati alla rete quando l'impianto ricevente o l'impianto di generazione è collegato alla rete.
f) Linea diretta: una linea il cui scopo è la connessione diretta di un impianto di generazione a un consumatore e che
soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
g) Impianto di produzione vicino agli impianti di consumo e ad essi associato: impianto di produzione o generazione
destinato a generare energia elettrica per rifornire uno o più consumatori in una qualsiasi delle modalità di
autoconsumo in cui sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
i. Sono collegati alla rete interna dei consumatori associati o sono collegati ad essi attraverso linee dirette.
ii. Sono collegati a una qualsiasi delle reti a bassa tensione derivate dalla stessa sottostazione di trasformazione.
iii. Sono collegati, sia la generazione che il consumo, a bassa tensione e a una distanza inferiore a 500 metri tra
loro. A tal fine, si prende la distanza tra l'apparecchiatura di misurazione nella sua proiezione ortogonale sulla
pianta.
iv. Si trovano, sia la generazione che il consumo, nello stesso riferimento catastale secondo le loro prime 14 cifre o,
se del caso, secondo le disposizioni della ventesima disposizione aggiuntiva del regio decreto 413/2014, del 6 giugno,
che regola l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e rifiuti.
Gli impianti vicini e associati che soddisfano la condizione i di questa definizione saranno chiamati impianti vicini
della rete interna. Gli impianti vicini e associati che soddisfano le condizioni ii, iii o iv di questa definizione sono
chiamati impianti di rete vicini.
h) Potenza installata: ad eccezione degli impianti fotovoltaici, sarà quella definita nell'articolo 3 e nell'undicesima
disposizione aggiuntiva del Decreto Reale 413/2014, del 6 giugno.
Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza installata sarà la potenza massima dell'inverter o, eventualmente, la
somma della potenza massima degli inverter.
i) Rete interna: Impianto elettrico formato dai conduttori, dai quadri e dalle apparecchiature necessarie per fornire il
servizio a un impianto ricevente che non appartiene alla rete di distribuzione o di trasporto.
j) Servizi di produzione ausiliari: Quelli definiti nell'articolo 3 del Regolamento unificato dei punti di misurazione
del sistema elettrico, approvato dal Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto, che approva il Regolamento unificato dei
punti di misurazione del sistema elettrico.
I servizi di produzione ausiliari saranno considerati trascurabili, e quindi non richiederanno un particolare contratto
di fornitura per il consumo dei servizi di produzione ausiliari, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i. Sono installazioni vicine alla rete interna.
ii. Sono impianti di generazione con tecnologia rinnovabile destinati a fornire uno o più consumatori in qualsiasi
modalità di autoconsumo e la loro potenza installata è inferiore a 100 kW.
iii. Su base annua, l'energia consumata da questi servizi di produzione ausiliari è inferiore all'1 % dell'energia netta
generata dall'impianto.
k) Meccanismo anti-scarica: un dispositivo o un insieme di dispositivi che impedisce la scarica di energia elettrica
nella rete in qualsiasi momento. Questi dispositivi devono essere conformi alle norme di qualità e sicurezza industriali
applicabili e, in particolare, nel caso della bassa tensione, alle disposizioni dell'ITC-BT-40.
l) Autoconsumo: In conformità con le disposizioni dell'articolo 9.1 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, per
autoconsumo si intende il consumo da parte di uno o più consumatori di energia elettrica proveniente da impianti di
produzione vicini a quelli di consumo e ad essi associati.
m) Autoconsumo collettivo: Si dice che un soggetto consumatore partecipa all'autoconsumo collettivo quando appartiene a
un gruppo di diversi consumatori che si alimentano, in modo concordato, con energia elettrica che proviene da impianti
di produzione vicini a quelli di consumo e ad essi associati.
L'autoconsumo collettivo può appartenere a qualsiasi modalità di autoconsumo definita nell'articolo 4 quando si realizza
tra impianti vicini alla rete interna.
Allo stesso modo, l'autoconsumo collettivo può appartenere a qualsiasi modalità di autoconsumo con eccedenza definita
nell'articolo 4 quando si realizza tra impianti vicini attraverso la rete.
n) Energia oraria autoconsumata nei casi di autoconsumo individuale attraverso impianti vicini alla rete interna, sarà
il consumo orario netto di energia elettrica di un consumatore da impianti di produzione vicini al consumo e associati
allo stesso.
Questa energia corrisponderà all'energia netta oraria generata, tranne nei casi in cui l'energia netta oraria generata è
maggiore dell'energia oraria consumata, che sarà calcolata come la differenza tra l'energia netta oraria generata e
l'energia oraria in eccesso. In ogni caso, si considera zero quando il valore di tale differenza è negativo.
o) Potenza oraria consumata dai servizi ausiliari di produzione: Saldo orario netto della potenza elettrica consumata
dai servizi ausiliari di produzione.
Per il suo calcolo si utilizza l'apparecchiatura di misurazione della generazione netta. In ogni caso, si considera zero
quando il valore è negativo.
p) Energia oraria consumata dalla rete: nell'autoconsumo non collettivo o da impianti vicini attraverso la rete, è il
saldo orario netto dell'energia elettrica ricevuta dalla rete di trasmissione o distribuzione non proveniente da
impianti di generazione vicini associati al punto di fornitura.
Per calcolarlo, nel caso di un singolo consumatore con un impianto di generazione collegato alla sua rete interna, si
utilizza l'apparecchiatura di misurazione corrispondente al punto di confine.
Se non c'è un'apparecchiatura di misurazione al punto di confine, questa energia è calcolata dalla differenza tra
l'energia oraria consumata dal consumatore associato e l'energia oraria autoconsumata dal consumatore associato. In ogni
caso, si considera zero quando il valore è negativo.
q) Eccedenza di energia oraria: In autoconsumo non collettivo o da impianti vicini attraverso la rete, energia elettrica
oraria netta generata dagli impianti di produzione vicini agli impianti di consumo e ad essi associati e non
autoconsumata dai consumatori associati.
Per calcolarlo, si utilizza il registro dell'energia in uscita dell'apparecchiatura di misurazione situata nel punto di
confine corrispondente. Se non c'è un'apparecchiatura di misurazione al punto di confine, questa energia sarà calcolata
dalla differenza tra l'energia netta oraria generata e l'energia oraria autoconsumata dal consumatore associato. In ogni
caso, si considera zero quando il valore è negativo.
r) Energia oraria consumata dal consumatore associato: Nell'autoconsumo non collettivo o da impianti vicini attraverso
la rete, è l'energia totale netta oraria consumata dal consumatore associato a un impianto di generazione.
Per calcolarlo, si utilizzerà il registro dell'apparecchiatura di misurazione del consumatore associato. In assenza di
tali dispositivi di misurazione, questo valore è calcolato come la somma dell'energia oraria consumata dal consumatore e
l'energia oraria consumata dalla rete, meno l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari
corrispondenti. In ogni caso, si considera zero quando il valore risultante da questo calcolo è negativo.
s) Energia netta oraria prodotta: nell'autoconsumo non collettivo, o nell'autoconsumo da impianti vicini attraverso la
rete, è l'energia lorda prodotta meno l'energia consumata dai servizi ausiliari di produzione in un periodo orario.
Per calcolarlo, si userà l'attrezzatura di misurazione della generazione netta. In ogni caso, si considera zero quando
il valore è negativo.
t) Energia oraria autoconsumata individualizzata: Autoconsumo orario netto realizzato da un consumatore che realizza un
autoconsumo collettivo o un consumatore associato a un impianto vicino attraverso la rete.
Questa energia è calcolata come stabilito nell'allegato I. In ogni caso, si considera zero quando il valore è negativo.
u) Energia oraria individuale consumata: Energia totale netta oraria consumata da ciascuno dei consumatori che
realizzano un autoconsumo collettivo o dai consumatori associati a un impianto vicino attraverso la rete. Per
calcolarlo, si utilizzerà l'apparecchiatura di misurazione al punto di confine. In ogni caso, sarà considerato zero
quando il valore è negativo.
v) Energia oraria consumata dalla rete individualizzata: Bilancio orario netto dell'energia elettrica ricevuta dalla
rete di trasmissione o distribuzione di un consumatore che non proviene da impianti di generazione vicini associati al
punto di fornitura, e che partecipa a un impianto di autoconsumo collettivo. Questa definizione sarà applicabile a un
impianto vicino attraverso la rete, anche se c'è solo un consumatore associato.
Questa energia sarà calcolata come la differenza tra l'energia oraria individualizzata consumata da ogni consumatore e
l'energia oraria individualizzata autoconsumata, quando quest'ultima è maggiore di zero. In ogni caso, sarà considerato
zero quando il valore è negativo.
w) Energia oraria eccedente individualizzata: saldo orario netto dell'energia oraria eccedente corrispondente a un
consumatore che partecipa a un impianto di autoconsumo collettivo o a un consumatore associato a un impianto vicino
attraverso la rete.
Questa energia sarà calcolata come la differenza tra l'energia netta oraria generata individualmente e l'energia oraria
consumata individualmente da ogni consumatore. In ogni caso, si considera zero quando il valore è negativo.
x) Energia netta oraria generata individualmente: è l'energia lorda generata meno quella consumata dai servizi ausiliari
di produzione in un periodo orario corrispondente a un consumatore in modalità di autoconsumo collettivo o a un
consumatore associato a un impianto vicino attraverso la rete.
Questa energia è calcolata secondo le disposizioni dell'allegato I. In ogni caso, si considera zero quando il valore è
negativo.
y) Eccedenza di energia oraria dalla generazione: È l'eccedenza netta di energia oraria scaricata da ciascuno degli
impianti di generazione che partecipano all'autoconsumo collettivo o all'installazione vicina attraverso la rete.
Questa energia è calcolata come stabilito nell'allegato I. In ogni caso, si considera zero quando il valore è negativo.
z) Potenza da fatturare al consumatore: Si tratta della potenza contrattata o, se del caso, richiesta dal soggetto
consumatore, che verrebbe fatturata ai fini dell'applicazione dei pedaggi di accesso in un periodo tariffario nel punto
di frontiera con le reti di trasmissione o distribuzione, in conformità con le disposizioni del Real Decreto 1164/2001,
del 26 ottobre, che stabilisce le tariffe di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
aa) Potenza da fatturare per i servizi di produzione ausiliari: si tratta della potenza contrattata o, se del caso,
richiesta dal soggetto produttore associato per i suoi servizi di produzione ausiliari, che verrebbe fatturata ai fini
dell'applicazione dei pedaggi di accesso in un periodo tariffario al punto di confine con le reti di trasmissione o
distribuzione, in conformità con le disposizioni del Real Decreto 1164/2001, del 26 ottobre 2001.
bb) Potenza richiesta dal consumo: è la potenza richiesta dagli impianti di consumo in un periodo tariffario. Nel caso
di autoconsumo non collettivo dalla rete interna, si calcola come la somma della potenza da fatturare al consumatore che
sarebbe fatturata ai fini dell'applicazione dei pedaggi di accesso in un periodo tariffario se il controllo della
potenza fosse effettuato utilizzando l'apparecchiatura di misurazione situata nel punto di confine che registra la
potenza oraria consumata dalla rete, più la potenza massima di generazione nel periodo tariffario. In tutti gli altri
casi, è la potenza richiesta al punto di confine corrispondente.
Articolo 4. Classificazione delle modalità di autoconsumo.
1. Si stabilisce la seguente classificazione delle modalità di autoconsumo:
(a) Modalità di approvvigionamento con autoconsumo senza eccedenza. Corrisponde alle modalità definite nell'articolo
9.1.a) della legge 24/2013, del 26 dicembre. In queste modalità, deve essere installato un meccanismo anti-spill per
impedire l'iniezione di energia in eccesso nella rete di trasmissione o di distribuzione. In questo caso ci sarà un
unico tipo di soggetto tra quelli previsti dall'articolo 6 della legge 24/2013, del 26 dicembre, che sarà il soggetto
consumatore.
b) Tipo di fornitura con autoconsumo con eccedenza. Corrisponde alle modalità definite nell'articolo 9.1.b) della legge
24/2013, del 26 dicembre. In queste modalità, gli impianti di produzione vicini e associati agli impianti di consumo
possono, oltre a fornire energia per l'autoconsumo, iniettare energia in eccesso nelle reti di trasmissione e
distribuzione. In questi casi ci saranno due tipi di soggetti di quelli previsti nell'articolo 6 della legge 24/2013,
del 26 dicembre, che saranno il soggetto consumatore e il produttore.
2. La modalità di approvvigionamento con autoconsumo con eccedenza, si divide in:
a) Modalità con eccedenze sotto compensazione: appartengono a questa modalità quei casi di fornitura con autoconsumo con
eccedenze in cui il consumatore e il produttore scelgono volontariamente di usufruire di un meccanismo di compensazione
delle eccedenze. Questa opzione sarà possibile solo nei casi in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i. La fonte di energia primaria è di origine rinnovabile.
ii. La potenza totale degli impianti di produzione associati non supera i 100 kW.
iii. Se è necessario stipulare un contratto di fornitura per i servizi ausiliari di produzione, il consumatore ha
firmato un unico contratto di fornitura per il consumo associato e per il consumo ausiliario di produzione con una
società di commercializzazione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.2 del presente decreto reale.
iv. Il consumatore e il produttore associato hanno firmato un contratto di compensazione delle eccedenze di autoconsumo
come definito nell'articolo 14 del presente decreto reale.
v. L'impianto di produzione non ha ricevuto un sistema di remunerazione aggiuntivo o specifico.
b) Modalità con eccedenze non coperte da compensazione: Tutti quei casi di autoconsumo con eccedenze che non soddisfano
nessuno dei requisiti per appartenere alla modalità con eccedenze coperte da compensazione o che scelgono
volontariamente di non essere coperti da questa modalità apparterranno a questa modalità.
3. Oltre ai suddetti tipi di autoconsumo, l'autoconsumo può essere classificato come individuale o collettivo a seconda
che si tratti di uno o più consumatori associati agli impianti di generazione.
Nel caso di autoconsumo collettivo, tutti i consumatori partecipanti che sono associati allo stesso impianto di
generazione devono appartenere alla stessa modalità di autoconsumo e devono comunicare individualmente all'impresa di
distribuzione come responsabile della lettura, direttamente o attraverso la società di commercializzazione, lo stesso
accordo firmato da tutti i partecipanti che include i criteri di distribuzione, in virtù di quanto incluso nell'allegato
I.
4. Il punto di fornitura o l'installazione di un consumatore deve essere conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti
applicabili.
5. I soggetti che rientrano in una qualsiasi delle modalità di autoconsumo regolamentate possono richiedere qualsiasi
altra modalità diversa, adattando le loro installazioni e adeguandosi alle disposizioni dei regimi giuridici, tecnici ed
economici regolamentati nel presente decreto reale e nel resto della normativa che può essere loro applicabile.
Nonostante quanto sopra:
i. In caso di autoconsumo collettivo, tale cambio dovrà essere effettuato simultaneamente da tutti i consumatori che
partecipano allo stesso, associati allo stesso impianto di generazione.
ii. In nessun caso un consumatore può essere associato simultaneamente a più di una delle modalità di autoconsumo
regolate in questo articolo.
iii. Nei casi in cui l'autoconsumo si realizza per mezzo di installazioni vicine e associate attraverso la rete,
l'autoconsumo appartiene alla modalità di fornitura con autoconsumo con eccedenza.
6. Per i soggetti che partecipano a qualche tipo di autoconsumo collettivo o di consumatore associato a un impianto
vicino attraverso la rete, i riferimenti fatti nel presente decreto reale all'energia oraria consumata dalla rete si
intendono fatti all'energia oraria consumata dalla rete individualizzata, i riferimenti fatti all'energia oraria
autoconsumata si intendono fatti all'energia oraria autoconsumata individualizzata, i riferimenti all'energia oraria
consumata dal consumatore associato si intendono fatti all'energia oraria consumata individualizzata, i riferimenti
all'energia oraria netta generata si intendono fatti all'energia oraria netta generata individualizzata e i riferimenti
all'energia oraria in eccesso si intendono fatti all'energia oraria in eccesso individualizzata.
CAPITOLO III
Regime legale per le modalità di autoconsumo
Articolo 5. Requisiti generali per usufruire di una forma di autoconsumo.
1. Gli impianti di generazione associati e i punti di fornitura sono conformi ai requisiti tecnici, operativi e di
scambio di informazioni contenuti nelle normative del settore elettrico e nelle normative nazionali ed europee
applicabili in materia di qualità e sicurezza industriale, nazionale ed europea.
La società di distribuzione o, se del caso, la società di trasmissione, non ha alcun obbligo legale per quanto riguarda
gli impianti di connessione alla rete che non sono di sua proprietà.
2. In qualsiasi tipo di autoconsumo, indipendentemente dalla proprietà degli impianti di consumo e generazione, il
consumatore e il proprietario dell'impianto di generazione possono essere persone fisiche o giuridiche diverse.
3. Nella modalità di autoconsumo senza eccedenza, il proprietario del punto di fornitura sarà il consumatore, che sarà
anche il proprietario degli impianti di generazione collegati alla sua rete. In caso di autoconsumo collettivo senza
eccedenza, la proprietà di detto impianto di generazione e il meccanismo anti-surplus saranno condivisi in solido da
tutti i consumatori associati a detto impianto di generazione.
In questi casi, fatti salvi gli accordi sottoscritti tra le parti, il consumatore o, se del caso, i consumatori, saranno
responsabili del mancato rispetto dei precetti inclusi nel presente decreto reale, accettando le conseguenze che la
disconnessione del suddetto punto, in applicazione della normativa vigente, potrebbe comportare per qualsiasi delle
parti. In caso di autoconsumo senza eccedenza collettiva, i consumatori associati all'impianto di generazione sono
responsabili in solido con il sistema elettrico per tale impianto di generazione.
4. Nelle modalità di fornitura con autoconsumo con eccedenza, quando gli impianti di produzione vicini e associati al
consumo condividono infrastrutture di connessione alla rete di trasmissione o distribuzione o sono collegati alla rete
interna di un consumatore, i consumatori e i produttori sono responsabili in solido per il mancato rispetto dei precetti
inclusi nel presente decreto reale, accettando le conseguenze che la disconnessione del suddetto punto, Il contratto di
accesso che il consumatore, in applicazione della normativa vigente, può stipulare con una qualsiasi delle parti,
compresa l'impossibilità per il produttore di vendere energia e ricevere la remunerazione che gli sarebbe corrisposta o
l'impossibilità per il consumatore di acquistare energia. Il contratto di accesso che il consumatore e, se del caso, il
produttore, direttamente o attraverso la società di commercializzazione, firmano con la società di distribuzione, deve
includere le disposizioni della presente sezione.
5. Nelle modalità di approvvigionamento con autoconsumo con eccedenze, saranno considerati consumatori i proprietari di
impianti di produzione vicini agli impianti di consumo e associati ad essi esclusivamente per il consumo dei loro
servizi ausiliari di produzione.
6. Quando, a causa dell'inosservanza dei requisiti tecnici, ci sono installazioni pericolose o quando l'apparecchiatura
di misurazione o il meccanismo antinquinamento sono stati manomessi, l'impresa di distribuzione o, se del caso,
l'impresa di trasmissione, può procedere all'interruzione della fornitura, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 87 del Real Decreto 1955/2000, del 1° dicembre.
7. Gli elementi di stoccaggio possono essere installati negli impianti di autoconsumo regolati nel presente decreto
reale, quando hanno le protezioni stabilite nelle norme di sicurezza e qualità industriale applicabili.
Gli elementi di stoccaggio devono essere installati in modo tale da condividere l'attrezzatura di misurazione che
registra la generazione netta, l'attrezzatura di misurazione al punto di confine o l'attrezzatura di misurazione del
consumatore associato.
Articolo 6. Qualità del servizio.
1. In relazione agli incidenti causati nella rete di trasmissione o distribuzione dagli impianti che rientrano in una
delle modalità di autoconsumo definite nel presente Decreto Reale, si applicano le disposizioni della Legge 24/2013, del
26 dicembre, e nei suoi regolamenti di applicazione e in particolare le disposizioni del Decreto Reale 1699/2011, del 18
novembre, che regola la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica di piccola potenza, per gli
impianti inclusi nel suo campo di applicazione e nel Decreto Reale 1955/2000, del 1 dicembre.
2. L'impresa di distribuzione o, se del caso, l'impresa di trasmissione, non ha alcun obbligo legale relativo alla
qualità del servizio a causa di incidenti derivanti da guasti negli impianti di connessione condivisi dal produttore e
dal consumatore.
3. Il contratto di accesso che il consumatore, direttamente o attraverso la società di commercializzazione, firma con la
società di distribuzione o, se del caso, la società di trasmissione, deve includere espressamente le disposizioni del
paragrafo 1.
Articolo 7. Accesso e connessione alla rete in modalità di autoconsumo.
1. In relazione ai permessi di accesso e connessione, per essere inclusi in una qualsiasi delle modalità di autoconsumo,
le parti incluse in esse devono:
a) In relazione agli impianti di consumo, sia nelle modalità di autoconsumo senza eccedenze, sia nelle modalità di
autoconsumo con eccedenze, i consumatori devono avere i permessi di accesso e di connessione per i loro impianti di
consumo, se applicabile.
b) In relazione agli impianti di generazione, in conformità con le disposizioni della seconda disposizione aggiuntiva
del Regio Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, sulle misure urgenti per la transizione energetica e la protezione dei
consumatori:
i. Gli impianti di generazione dei consumatori coperti dalla modalità di autoconsumo senza eccedenza, saranno esentati
dall'ottenere permessi di accesso e connessione.
ii. Nell'autoconsumo con eccedenza, gli impianti di produzione con potenza uguale o inferiore a 15 kW che si trovano su
terreni sviluppati che hanno le strutture e i servizi richiesti dalla legislazione urbanistica, saranno esentati
dall'ottenere permessi di accesso e connessione.
iii. Nel caso di autoconsumo con eccedenze, i produttori ai quali non sono applicabili le disposizioni del punto ii. di
cui sopra, devono avere i corrispondenti permessi di accesso e connessione per ciascuno degli impianti di produzione
vicini e associati agli impianti di consumo di cui sono proprietari.
2. Ai fini della contrattazione della fornitura di energia elettrica, si applicano i regolamenti specifici del settore
elettrico in questa materia.
Articolo 8. Contratti di accesso nelle modalità di autoconsumo.
1. In generale, per usufruire di una qualsiasi delle modalità di autoconsumo, o nel caso in cui si sia già usufruito di
una modalità di autoconsumo regolata, quando si modifica la potenza installata dell'impianto di generazione, ognuno dei
consumatori che hanno un contratto di accesso ai propri impianti di consumo deve comunicare questa circostanza
all'impresa di distribuzione, o se del caso all'impresa di trasmissione, direttamente o attraverso la società di
commercializzazione. L'impresa di distribuzione o, se del caso, l'impresa di trasporto, avrà un periodo di dieci giorni
dal ricevimento di questa notifica per modificare il corrispondente contratto di accesso esistente, in conformità con la
normativa applicabile, per riflettere questo fatto e per inviarlo al consumatore. Il consumatore avrà un periodo di
dieci giorni dal ricevimento per notificare all'impresa di trasporto o di distribuzione qualsiasi disaccordo. In caso
contrario, si considererà l'accettazione tacita delle condizioni contenute nel contratto.
Fermo restando quanto sopra, per quei consumatori connessi in bassa tensione, in cui l'impianto di generazione è in
bassa tensione e la potenza di generazione installata è inferiore a 100 kW che realizzano l'autoconsumo, la modifica del
contratto di accesso sarà effettuata dall'impresa di distribuzione in base alla documentazione inviata dalle Comunità
Autonome e Città di Ceuta e Melilla a detta impresa come conseguenza degli obblighi contenuti nel Regolamento
Elettrotecnico di Bassa Tensione. Le Comunità Autonome e le Città di Ceuta e Melilla devono inviare queste informazioni
alle imprese di distribuzione entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla loro ricezione. Tale modifica del
contratto sarà inviata dalla società di distribuzione alle società di commercializzazione e ai consumatori
corrispondenti entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione inviata dalla comunità autonoma o dalla città.
Il consumatore avrà un periodo di dieci giorni dal ricevimento per notificare all'impresa di trasporto o di
distribuzione qualsiasi disaccordo. In caso contrario, si considererà l'accettazione tacita delle condizioni contenute
nel contratto.
2. Per usufruire di una qualsiasi delle modalità di autoconsumo, i consumatori che non hanno un contratto di accesso per
i loro impianti di consumo devono firmare un contratto di accesso con la società di distribuzione direttamente o
attraverso la società di commercializzazione, riflettendo questa circostanza.
3. Inoltre, nel caso di autoconsumo con eccedenze non soggette a compensazione e che richiedono un contratto di
fornitura per i servizi ausiliari di produzione, il proprietario di ogni impianto di produzione vicino e associato agli
impianti di consumo deve firmare un contratto di accesso con l'impresa di distribuzione per i loro servizi ausiliari di
produzione direttamente o attraverso l'impresa fornitrice, o modificare quello esistente, secondo la normativa
applicabile, per riflettere questa circostanza.
La data di registrazione o di modifica del contratto di accesso del consumatore e, se del caso, dei servizi di
produzione ausiliari è la stessa.
4. In deroga a quanto sopra, le parti possono stipulare un unico contratto di accesso congiunto per i servizi di
produzione ausiliari e il consumo associato, se soddisfano i seguenti requisiti:
a) Gli impianti di produzione sono collegati alla rete interna del consumatore.
b) Il consumatore e i proprietari degli impianti di produzione sono la stessa persona fisica o giuridica.
5. Il tempo di permanenza nella forma prescelta di autoconsumo sarà di almeno un anno dalla data di registrazione o
modifica del contratto o dei contratti di accesso stipulati in conformità con le disposizioni delle sezioni precedenti,
che può essere automaticamente esteso.
Articolo 9. Contratti di fornitura di energia nelle modalità di autoconsumo.
1. Il consumatore membro di una modalità di autoconsumo e il produttore associato, nella modalità di autoconsumo con
eccedenze per i loro servizi ausiliari di produzione, possono acquistare l'energia sia come consumatori diretti nel
mercato della produzione o attraverso una società di commercializzazione. In quest'ultimo caso, il contratto di
fornitura può essere nel mercato libero o in una delle modalità previste dal Real Decreto 216/2014, del 28 marzo, che
stabilisce la metodologia di calcolo dei prezzi volontari per i piccoli consumatori di elettricità e il loro sistema di
contrattazione legale.
I contratti che eventualmente sottoscrivono con una società di commercializzazione devono riflettere espressamente il tipo di autoconsumo a cui sono abbonati e rispettare le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente, anche quando non viene immessa energia nelle reti in nessun momento.
In nessun caso le imprese di fornitura di riferimento possono rifiutare le modifiche contrattuali di quei consumatori con diritto a prezzi volontari per i piccoli consumatori che realizzano l'autoconsumo e rispettano tutti i requisiti contenuti nella normativa applicabile.
2. In deroga a quanto sopra, se i requisiti di cui all'articolo 8.4 sono soddisfatti e viene firmato un unico contratto di accesso congiunto per i servizi di produzione ausiliari e per i consumi associati, il titolare di tale contratto può firmare un unico contratto di fornitura.
3. Quando un consumatore usufruisce di una delle forme di autoconsumo regolate nel presente Decreto Reale, l'impresa di distribuzione alla quale è collegato il consumatore, una volta ricevuta la documentazione corrispondente da tutte le parti partecipanti, informerà il commerciante corrispondente a partire da quale data diventa effettiva la forma di autoconsumo di cui il consumatore usufruisce e, eventualmente, le condizioni dell'accordo dei coefficienti di distribuzione e le condizioni del meccanismo di compensazione semplificato, a meno che questo non sia stato comunicato dal commerciante stesso. A tal fine, la società di distribuzione dispone di un periodo non superiore a 5 giorni lavorativi per questa comunicazione.
CAPITOLO IV
Requisiti di misurazione e gestione dell'energia
Articolo 10. Apparecchiature di misurazione per le installazioni incluse nei diversi tipi di autoconsumo.
1. Le parti coinvolte in qualsiasi modalità di autoconsumo devono avere l'attrezzatura di misurazione necessaria per la corretta fatturazione dei prezzi, tariffe, oneri, pedaggi di accesso e altri costi e servizi del sistema che sono applicabili a loro.
Il lettore di contatori applica, se del caso, i coefficienti di perdita corrispondenti stabiliti nella normativa.
2. In generale, i consumatori che utilizzano qualsiasi tipo di autoconsumo devono avere un'apparecchiatura di misurazione bidirezionale al punto di confine o, se del caso, un'apparecchiatura di misurazione in ciascuno dei punti di confine.
3. Inoltre, le installazioni di generazione devono avere attrezzature di misurazione che registrano la generazione netta in uno dei seguenti casi:
i. Si realizza l'autoconsumo collettivo.
ii. L'impianto di generazione è un impianto collegato alla rete nelle vicinanze.
iii. La tecnologia di generazione non è rinnovabile, cogenerazione o rifiuti.
iv. In autoconsumo con eccedenze non coperte da compensazione, se non c'è un unico contratto di fornitura in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.2.
v. Impianti di generazione con potenza apparente nominale uguale o superiore a 12 MVA.
4. In deroga a quanto stabilito nei paragrafi 2 e 3, i soggetti che aderiscono alla modalità di autoconsumo individuale con eccedenze non soggette a compensazione, possono utilizzare la seguente configurazione di misurazione, purché garantisca quanto stabilito nel paragrafo 1 e consenta l'accesso all'apparecchiatura di misurazione da parte del responsabile della lettura:
a) Un'apparecchiatura di misurazione bidirezionale che misura l'energia netta oraria generata.
b) Un dispositivo di misurazione che registra l'energia totale consumata dal consumatore associato.
5. In qualsiasi delle configurazioni previste nelle sezioni 3 e 4 del presente articolo, nei casi in cui ci sia più di un impianto di generazione e i proprietari di questi siano diverse persone fisiche o giuridiche, l'obbligo di un dispositivo di misurazione che registri la generazione netta si estende a ciascuno degli impianti. L'obbligo di cui sopra è facoltativo nei casi in cui c'è più di un impianto di generazione e il proprietario dello stesso è la stessa persona fisica o giuridica.
6. Allo stesso modo, su base opzionale, l'attrezzatura di misurazione bidirezionale che misura l'energia netta oraria generata può essere sostituita da un'attrezzatura che misura la generazione lorda e un'attrezzatura che misura il consumo di servizi ausiliari.
Articolo 11. Requisiti generali di misurazione per gli impianti inclusi nelle diverse modalità di autoconsumo.
1. I punti di misurazione delle installazioni incluse nelle modalità di autoconsumo dovranno essere conformi ai requisiti e alle condizioni stabilite nel Regolamento Unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico approvato dal Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto, e alla normativa vigente in materia di misurazione e sicurezza e qualità industriale, rispettando i requisiti necessari per consentire e garantire la corretta misurazione e fatturazione dell'energia circolante.
2. Le apparecchiature di misurazione devono essere installate nelle reti interne corrispondenti, nei punti più vicini
possibili al punto di confine che minimizzano le perdite di energia, e devono avere la capacità di misurare almeno una
risoluzione oraria.
Fatte salve le disposizioni regolamentari relative agli apparecchi di misurazione supplementari per motivi di
remunerazione o per la fornitura di servizi supplementari, i soggetti coinvolti in una qualsiasi delle modalità di
autoconsumo dovranno disporre degli apparecchi di misurazione necessari per una corretta fatturazione stabiliti
nell'articolo 10.
3. Gli incaricati della lettura di ogni punto di frontiera sono quelli stabiliti nel Regolamento unificato dei punti di
misurazione del sistema elettrico approvato dal regio decreto 1110/2007, del 24 agosto.
Per i consumatori inclusi nella modalità di autoconsumo senza eccedenze e nella modalità di autoconsumo con eccedenze
incluse nella compensazione, il responsabile della lettura di tutti gli apparecchi di misurazione sarà il distributore,
come responsabile della lettura dei punti di confine dei consumatori.
In ogni caso, il responsabile della lettura è obbligato a leggere le misure di energia che gli corrispondono e, se del
caso, a controllare le eccedenze di potenza e di energia reattiva, così come i saldi orari netti e a metterli a
disposizione dei partecipanti alla misura in conformità con la normativa vigente.
Tuttavia, per svolgere le sue funzioni, l'incaricato della lettura deve avere accesso a tutti i dati di misurazione
delle apparecchiature necessarie per effettuare i saldi orari netti.
Nei casi in cui non c'è una misurazione ferma in un punto di misurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 31
del Regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico approvato dal Real Decreto 1110/2007, del 24
agosto.
Il responsabile della lettura invierà le informazioni suddivise secondo le definizioni di cui all'articolo 3 del
presente decreto reale per la corretta fatturazione ai rivenditori dei consumatori che hanno sottoscritto qualsiasi tipo
di autoconsumo e i corrispondenti regolamenti di energia nei mercati. In particolare, trasmette le informazioni in modo
sufficientemente dettagliato per poter applicare, se del caso, il meccanismo di compensazione delle eccedenze di cui
all'articolo 14.
Articolo 12. Requisiti particolari di misurazione per gli impianti inclusi nelle diverse modalità di autoconsumo.
1. Le apparecchiature di misurazione avranno i requisiti di precisione e di comunicazione che gli corrispondono in
funzione della potenza contrattuale del consumatore, della potenza nominale apparente dell'impianto di generazione
associato e dei limiti dell'energia scambiata, in conformità con l'articolo 7 del Regolamento unificato dei punti di
misurazione approvato dal Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto.
2. Inoltre:
i. Nel caso dei punti di misurazione di tipo 5, devono essere integrati nei sistemi di telegestione e telelettura del
loro contatore.
ii. Nel caso dei punti di misurazione di tipo 4, l'apparecchiatura di misurazione dovrà essere conforme ai requisiti
stabiliti nel regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico approvato dal Real Decreto 1110/2007,
del 24 agosto, e alle norme di sviluppo dei punti di misurazione di tipo 4 e 5, il più esigente in ciascun caso.
iii. Nel caso dei punti di misurazione di tipo 3, devono avere dispositivi di comunicazione a distanza con
caratteristiche simili a quelle stabilite per i punti di misurazione della generazione di tipo 3.
3. Quando la configurazione di misurazione richiede più di un dispositivo di misurazione, gli obblighi di misurazione,
liquidazione e fatturazione stabiliti nel Regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico approvato
dal Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto, e altre normative applicabili, saranno gli stessi per tutti i dispositivi di
misurazione e corrispondenti al tipo più esigente di tutti loro.
CAPITOLO V
Gestione dell'energia elettrica prodotta e consumata
Articolo 13. Regime economico per l'energia eccedente e consumata.
1. L'energia acquistata dal consumatore associato è l'energia oraria consumata dalla rete nei seguenti casi:
i. i. Consumatori che utilizzano la modalità di autoconsumo senza eccedenze.
ii. Consumatori in modalità di autoconsumo con eccedenze soggette a compensazione.
iii. I consumatori in regime di autoconsumo con eccedenze non soggette a compensazione che hanno un unico contratto di
fornitura secondo le disposizioni dell'articolo 9.2.
2. Il consumatore associato membro dell'autoconsumo con eccedenza che non si trova nei casi inclusi nelle sezioni 1.ii e
1.iii del presente articolo acquisterà l'energia corrispondente all'energia oraria consumata dalla rete che non è
destinata al consumo dei servizi di produzione ausiliari.
3. Il soggetto che ha sottoscritto qualsiasi tipo di autoconsumo sarà soggetto all'applicazione dei pedaggi di accesso
alle reti di trasmissione e distribuzione e agli oneri di sistema dell'energia elettrica come stabilito nel capitolo VI
del presente decreto reale.
4. Il produttore membro della modalità di autoconsumo con eccedenze non soggette a compensazione riceverà i
corrispettivi economici corrispondenti per l'eccedenza di energia oraria che viene versata, secondo la normativa
vigente. Nel caso di impianti con un sistema di remunerazione specifico che sono in modalità di autoconsumo con
eccedenze che non sono soggette a compensazione, questa si applica, se del caso, a detta eccedenza di energia oraria che
è stata scaricata.
5. Il fattore di potenza è regolato, in generale, al punto di frontiera, utilizzando l'attrezzatura di misurazione
situata al punto di frontiera che registra la potenza oraria consumata dalla rete e, se del caso, l'attrezzatura di
misurazione della generazione netta.
6. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario del punto di fornitura coperto da una modalità di autoconsumo,
temporaneamente, non abbia un contratto di fornitura in vigore con un fornitore del mercato libero e non sia un
consumatore diretto nel mercato, sarà fornito dal fornitore di riferimento alla tariffa di ultima istanza che
corrisponde all'energia oraria consumata dalla rete, in conformità con le disposizioni dell'articolo 15.1.b) del Real
Decreto 216/2014, del 28 marzo. In questi casi, se c'è un surplus di energia oraria dall'impianto di generazione
associato, questa sarà trasferita al sistema elettrico senza alcun tipo di considerazione economica legata a tale
trasferimento.
7. Le limitazioni di cui agli articoli 53.5 e 53.6 del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, non si applicano alla
gestione e alla vendita di energia proveniente da impianti di produzione vicini agli impianti di consumo e associati
agli stessi nei casi di fornitura con autoconsumo con eccedenze realizzate con tecnologie di generazione rinnovabile.
Articolo 14. Meccanismo di compensazione semplificato.
1. In conformità con le disposizioni dell'articolo 9.5 e dell'articolo 24.4 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, il
contratto di compensazione delle eccedenze è definito come quello firmato tra il produttore e il consumatore associato
in modalità di autoconsumo con eccedenza che è soggetto a compensazione, per la creazione di un meccanismo di
compensazione semplificato tra i deficit dei loro consumi e le eccedenze totali dei loro impianti di generazione
associati. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25.4 della legge 24/2013, del 26 dicembre, questo tipo di contratto
sarà escluso dal sistema di offerta.
Il contratto di compensazione delle eccedenze dei soggetti che realizzano l'autoconsumo collettivo utilizzerà i criteri
di distribuzione, se applicabili, coincidenti con quelli comunicati all'impresa di distribuzione, in conformità con le
disposizioni dell'articolo 4.3.
2. I consumatori che realizzano un autoconsumo collettivo senza eccedenze possono anche avvalersi volontariamente di un
meccanismo di compensazione semplificato. In questo caso non sarà necessario avere un contratto di compensazione delle
eccedenze, dato che non c'è un produttore, e sarà sufficiente un accordo tra tutti i consumatori utilizzando i criteri
di distribuzione, se del caso, coincidenti con quelli comunicati alla società di distribuzione, in conformità con le
disposizioni dell'articolo 4.3.
3. Il meccanismo di compensazione semplificato consiste in un bilancio in termini economici dell'energia consumata nel
periodo di fatturazione con le seguenti caratteristiche:
i. Nel caso in cui il cliente abbia un contratto di fornitura con un fornitore libero:
a. L'energia oraria consumata dalla rete sarà valutata al prezzo orario concordato tra le parti.
b. L'energia oraria in eccesso sarà valutata al prezzo orario concordato tra le parti.
ii. Nel caso in cui ci sia un contratto di fornitura al prezzo volontario per il piccolo consumatore con un commerciante
di riferimento:
a. L'energia oraria consumata dalla rete sarà valutata al costo orario dell'energia del prezzo volontario per il piccolo
consumatore in ogni ora, TCUh, definito nell'articolo 7 del Real Decreto 216/2014, del 28 marzo.
b. L'eccedenza di energia oraria, sarà valutata al prezzo medio orario, Pmh; ottenuto dai risultati del mercato
giornaliero e intraday nell'ora h, meno il costo degli scostamenti CDSVh, definiti negli articoli 10 e 11
rispettivamente del Real Decreto 216/2014, del 28 marzo.
In nessun caso il valore economico dell'energia oraria in eccesso può superare il valore economico dell'energia oraria
consumata dalla rete nel periodo di fatturazione, che non può superare un mese.
Allo stesso modo, nel caso in cui i consumatori e i produttori associati scelgono di approfittare di questo meccanismo
di compensazione, il produttore non può partecipare a nessun altro meccanismo di vendita di energia.
4. L'energia oraria in eccesso dei consumatori che usufruiscono del meccanismo di compensazione semplificato non sarà
considerata come energia incorporata al sistema dell'energia elettrica e, di conseguenza, sarà esente dal pagamento dei
pedaggi di accesso stabiliti nel Real Decreto 1544/2011, del 31 ottobre, che stabilisce i pedaggi di accesso alle reti
di trasmissione e distribuzione che devono essere pagati dai produttori di energia elettrica, sebbene il commerciante
sarà responsabile del bilanciamento di tale energia.
5. Per l'applicazione del meccanismo di compensazione semplificato, i consumatori interessati da questo meccanismo
devono inviare direttamente all'impresa di distribuzione, o attraverso il loro commerciante, lo stesso contratto di
compensazione delle eccedenze, o accordo, se del caso, tra tutte le parti partecipanti, chiedendo la sua applicazione,
in conformità con le disposizioni della sezione 1. Nel caso di autoconsumo collettivo senza eccedenze, lo stesso accordo
deve essere inviato tra tutti i consumatori interessati, in conformità con le disposizioni della sezione 2.
6. Nei casi di consumatori che si avvalgono del meccanismo di compensazione semplificato e sono riforniti da un
commerciante di riferimento, quest'ultimo fatturerà secondo i seguenti termini:
i. Effettua la fatturazione nei termini previsti dal Real Decreto 216/2014, del 28 marzo.
ii. Sugli importi da fatturare al lordo delle imposte, si deduce il termine orario eccedente di energia, valutato
secondo le disposizioni della sezione 2.ii.b del presente articolo. In conformità con le disposizioni di detta sezione,
l'importo da detrarre è tale che in nessun caso il valore economico dell'energia oraria in eccesso può superare il
valore economico dell'energia oraria consumata dalla rete nel periodo di fatturazione.
iii. Per i consumatori vulnerabili coperti dal bonus sociale, la differenza tra i due importi precedenti sarà soggetta
alle disposizioni dell'articolo 6.3 del Real Decreto 897/2017, del 6 ottobre, che regola la figura del consumatore
vulnerabile, il bonus sociale e altre misure di protezione per i consumatori domestici di elettricità.
iv. Una volta ottenuto l'importo finale, si applicano le tasse corrispondenti.
Articolo 15. Liquidazione e fatturazione nella modalità di autoconsumo.
1. Le parti coperte da qualsiasi tipo di autoconsumo che acquistano la potenza oraria consumata dalla rete direttamente
nel mercato della produzione, devono regolare la loro potenza in conformità con le disposizioni del regolamento del
mercato della produzione.
Le parti che acquistano l'energia oraria consumata dalla rete attraverso una società commerciale, regolano la loro
potenza in conformità con gli accordi mensili tra le parti, sulla base delle letture orarie effettive e dei loro
regolamenti applicabili, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.
2. L'impresa di distribuzione è responsabile della fatturazione dei pedaggi di accesso alla rete e degli oneri del
sistema elettrico che le corrispondono, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9.5 della Legge 24/2013, del 26
dicembre.
Nel caso in cui il consumatore abbia contrattato l'accesso alle reti attraverso un commerciante, il commerciante
fatturerà al consumatore il corrispondente pedaggio di accesso alla rete e gli oneri del sistema elettrico, suddividendo
queste voci sulla bolletta. La società di marketing darà gli importi raccolti alla destinazione prevista nel
regolamento.
Nel caso di consumatori diretti nel mercato, questi consumatori assumono gli oneri che, se del caso, corrispondono a
loro in conformità con i regolamenti applicabili.
3. Per la liquidazione dell'eccedenza di energia oraria scaricata dagli impianti di produzione che sono coperti
dall'autoconsumo con modalità di eccedenza e che non sono coperti da compensazione, si applicano le norme generali per
l'attività di produzione.
CAPITOLO VI
Applicazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione e delle tariffe per i metodi di
autoconsumo
Articolo 16. Pedaggi per l'accesso alle reti di trasmissione e distribuzione applicabili ai produttori di elettricità.
Nella modalità di autoconsumo con eccedenze non soggette a compensazione, i proprietari degli impianti di produzione
dovranno pagare i pedaggi di accesso stabiliti nel Real Decreto 1544/2011, del 31 ottobre, per l'eccedenza oraria di
energia scaricata.
Articolo 17. Pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione applicabili al consumo in modalità di
autoconsumo.
In conformità con le disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre, l'energia autoconsumata da
fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti sarà esente da ogni tipo di pedaggio.
Le condizioni di contrattazione dell'accesso alle reti e le condizioni di applicazione dei pedaggi di accesso alle reti
di trasmissione e distribuzione sono quelle applicabili in conformità con le disposizioni del Real Decreto 1164/2001,
del 26 ottobre, che stabilisce le tariffe di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
fatte salve le particolarità stabilite nel presente articolo.
2. Si applicano i seguenti criteri per determinare le componenti di fatturazione dei pedaggi di accesso alle reti di
trasmissione e distribuzione per i soggetti che utilizzano la modalità di autoconsumo senza eccedenze, quelli che
utilizzano la modalità di autoconsumo con eccedenze che ricevono una compensazione e quelli che utilizzano la modalità
di autoconsumo con eccedenze che non ricevono una compensazione e che hanno un unico contratto di fornitura in
conformità con le disposizioni dell'articolo 9.2:
a) Per la determinazione del termine di fatturazione della potenza dei pedaggi di accesso alla rete, il controllo della
potenza deve essere effettuato utilizzando l'apparecchiatura di misurazione situata al punto di frontiera.
b) Per determinare il termine di fatturazione dell'energia attiva, l'energia da considerare è l'energia oraria consumata
dalla rete.
c) Per la determinazione, se del caso, del termine di fatturazione dell'energia reattiva, si utilizza l'apparecchiatura
di misurazione situata nel punto di confine e, se del caso, l'apparecchiatura di misurazione della generazione netta.
3. Per determinare le componenti di fatturazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione per i
soggetti che rientrano nel metodo dell'autoconsumo con eccedenze non coperte da compensazione e che non hanno un
contratto unico di fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.2, e per il produttore associato per i suoi
servizi di produzione ausiliari, si applicano i seguenti criteri:
a) Per la determinazione del termine di fatturazione della potenza dei pedaggi di accesso, il controllo della potenza
deve essere effettuato considerando quanto segue:
1° Quando la potenza oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari è maggiore di zero:
i. Quando la potenza oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari è maggiore di zero: i. Per il controllo della
potenza del consumatore associato:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si utilizzerà l'apparecchiatura di
misurazione situata al punto di confine.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, si deve utilizzare l'attrezzatura
di misurazione del consumatore associato.
ii. Il controllo della potenza del consumo dei servizi ausiliari di produzione deve essere effettuato utilizzando
l'attrezzatura che registra la potenza oraria netta generata per questo scopo.
2. Quando la potenza oraria netta generata è maggiore di zero, per controllare la potenza del consumatore associato:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista dagli articoli 10.2 e 10.3, si utilizzerà l'apparecchiatura di
misurazione situata al punto di confine.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, si deve utilizzare l'attrezzatura
di misurazione del consumatore associato.
b) Per determinare il termine di fatturazione dell'energia attiva, l'energia da considerare è:
1° Quando l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari è maggiore di zero:
i. La fatturazione dell'energia attiva del consumatore associato:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si farà per l'energia corrispondente
all'energia oraria consumata dalla rete meno l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari
corrispondenti.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, deve essere effettuata per
l'energia oraria consumata dal consumatore associato.
ii. La fatturazione dell'energia attiva per il consumo dei servizi ausiliari di produzione si basa sull'energia oraria
consumata dai servizi ausiliari di produzione, utilizzando l'apparecchiatura che registra l'energia oraria netta
generata a tal fine.
2. Quando l'energia oraria netta generata è maggiore di zero, la fatturazione dell'energia attiva del consumatore
associato sarà fatta da:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si fattura l'energia oraria consumata dalla
rete.
b. Se l'impianto ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, si calcola come la differenza tra
l'energia oraria consumata dal consumatore associato e l'energia oraria autoconsumata, utilizzando a tal fine
l'apparecchiatura di misurazione del consumatore associato e l'apparecchiatura che registra l'energia oraria netta
prodotta.
c) Per la determinazione, se del caso, del termine di fatturazione dell'energia reattiva, si utilizza quanto segue:
i. La fatturazione del consumatore associato sarà effettuata:
a. Se l'installazione ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, sarà effettuata utilizzando
l'apparecchiatura di misurazione situata al punto di confine.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, deve essere effettuata utilizzando
l'attrezzatura di misurazione del consumatore associato.
ii. La fatturazione dell'energia reattiva del consumo dei servizi ausiliari di produzione deve essere effettuata
utilizzando l'attrezzatura che registra l'energia netta oraria generata.
4. Per determinare le componenti della fatturazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione per
la parte che rientra nella modalità di autoconsumo collettivo e la parte i cui impianti di generazione associati sono
impianti vicini attraverso la rete, si applicano le disposizioni delle sezioni precedenti con le seguenti particolarità:
a) Il controllo della potenza di ciascun consumatore si effettua sulla potenza di ciascuno dei consumatori, utilizzando
a tal fine gli apparecchi di misurazione situati in ciascun punto di frontiera.
b) Per la determinazione del termine di fatturazione dell'energia attiva, l'energia da considerare sarà l'energia oraria
consumata dalla rete individualizzata.
c) Per la determinazione, se del caso, del termine di fatturazione dell'energia reattiva del consumatore associato, si
utilizza l'apparecchiatura di misurazione situata in ogni punto di frontiera.
5. In conformità con le disposizioni dell'articolo 9.5 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, nel caso in cui l'energia
viene trasferita attraverso la rete di distribuzione in strutture vicine per scopi di autoconsumo, inoltre, i
consumatori associati dovranno pagare un importo per l'utilizzo di detta rete. Questo importo è determinato dalla
Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza.
Articolo 18. Oneri del sistema elettrico applicabili alle modalità di autoconsumo.
1. In conformità con le disposizioni dell'articolo 9.5 della legge 24/2013, del 26 dicembre, l'energia autoconsumata da
fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti sarà esente da tutti i tipi di oneri.
I consumatori che sono inclusi in una delle modalità di autoconsumo saranno soggetti agli oneri del sistema elettrico
che corrispondono al punto di fornitura e che sono stabiliti con ordinanza del Ministro della Transizione Ecologica,
previo accordo della Commissione Delegata del Governo per gli Affari Economici, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 16 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, tenendo conto delle particolarità previste nel presente articolo.
Tali oneri sono considerati come reddito del sistema elettrico in conformità con le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 24/2013, del 26 dicembre.
2. Per la determinazione delle componenti di fatturazione degli oneri del sistema elettrico ai consumatori in modalità
di autoconsumo senza eccedenza, ai consumatori in modalità di autoconsumo con eccedenza in compensazione e a quelli in
modalità di autoconsumo con eccedenza non in compensazione che hanno un unico contratto di fornitura secondo quanto
previsto dall'articolo 9.2, si applicano i seguenti criteri:
A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
a) L'applicazione degli oneri fissi per l'energia è fatta sulla potenza da fatturare al consumatore.
b) L'applicazione delle tariffe variabili si basa sull'energia oraria consumata dalla rete.
B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
(a) L'applicazione degli oneri fissi per l'energia è fatta sulla potenza richiesta dal consumo.
b) L'applicazione delle tariffe variabili si basa sulla potenza oraria consumata.
Per questi scopi, si utilizza l'apparecchiatura di misurazione situata al punto di confine e, se applicabile,
l'apparecchiatura che registra la potenza oraria netta generata.
3. I seguenti criteri sono applicati per determinare le componenti di fatturazione degli oneri del sistema elettrico per
i consumatori che rientrano nella modalità di autoconsumo con eccedenza non coperta da compensazione e che non hanno un
contratto unico di fornitura, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.2:
1° Quando l'energia oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari è maggiore di zero:
i. In relazione al consumatore associato:
- L'applicazione degli oneri fissi per l'energia al consumatore associato è basata sull'energia da fatturare al
consumatore associato.
- L'applicazione delle tariffe variabili si basa sulla potenza oraria consumata dalla rete meno la potenza oraria
consumata dai servizi di produzione ausiliari corrispondenti.
A questo scopo:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si utilizzerà l'apparecchiatura di
misurazione situata nel punto di confine che registra l'energia oraria consumata dalla rete e l'apparecchiatura che
registra l'energia oraria netta prodotta.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione nella sezione 10.4, si deve utilizzare l'attrezzatura di
misurazione del consumatore associato.
ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:
- L'applicazione degli oneri fissi per l'energia ai servizi ausiliari è fatta per l'energia da fatturare ai servizi di
produzione ausiliari.
- Le tariffe variabili saranno applicate alla potenza oraria consumata dai servizi di produzione ausiliari.
A tal fine, si utilizza l'apparecchiatura che registra la potenza oraria netta generata.
2. Quando la potenza oraria netta generata è superiore a zero, l'applicazione degli oneri fissi al consumatore associato
si basa su quanto segue:
A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
i. In relazione al consumatore associato:
- L'applicazione degli oneri fissi per l'energia al consumatore associato è fatta sull'energia da fatturare al
consumatore associato.
- L'applicazione degli oneri variabili sarà fatta sull'energia oraria consumata dalla rete dal consumatore associato.
A questo scopo:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si utilizzerà l'apparecchiatura di
misurazione situata nel punto di confine che registra la potenza oraria consumata dalla rete.
b. Se l'impianto ha la configurazione di misurazione inclusa nella sezione 10.4, si deve utilizzare l'attrezzatura di
misurazione del consumatore associato e l'attrezzatura di misurazione che registra la generazione netta.
ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:
- Le tariffe fisse per i servizi ausiliari di produzione sono pari a zero.
- Le tariffe variabili per i servizi di produzione ausiliari sono pari a zero.
B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
i. In relazione al consumatore associato:
- L'applicazione degli oneri fissi di potenza al consumatore associato è fatta sulla potenza richiesta dal consumo.
- L'applicazione degli oneri variabili sarà fatta sull'energia oraria consumata dal consumatore associato.
In questo senso:
a. Se l'impianto ha la configurazione prevista negli articoli 10.2 e 10.3, si utilizzerà l'apparecchiatura di
misurazione situata nel punto di confine che registra l'energia oraria consumata dalla rete e l'apparecchiatura di
misurazione che registra la generazione netta.
b. Se l'installazione ha la configurazione di misurazione nella sezione 10.4, si deve utilizzare l'attrezzatura di
misurazione del consumatore associato.
ii. In relazione ai servizi di produzione ausiliari:
- Le tariffe fisse per i servizi ausiliari di produzione sono pari a zero.
- Gli oneri variabili per i servizi di produzione ausiliari sono pari a zero.
4. Al fine di determinare le componenti di fatturazione degli oneri del sistema elettrico alla parte che rientra nella
modalità di autoconsumo collettivo e alla parte i cui impianti di generazione associati sono impianti vicini attraverso
la rete, si applicano le disposizioni delle sezioni precedenti con le seguenti particolarità:
A) Nel caso di tecnologie di generazione da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
a) L'applicazione degli oneri fissi per l'energia elettrica si fa sulla potenza da fatturare al consumatore associato; a
tal fine si utilizza l'apparecchiatura di misurazione situata nel punto di confine di ogni consumatore associato.
b) L'applicazione delle tariffe variabili sarà fatta sull'energia oraria consumata dalla rete individualizzata.
B) Nel caso di tecnologie di generazione che non provengono da fonti rinnovabili, cogenerazione o rifiuti:
a) L'applicazione degli oneri fissi per l'energia elettrica si fa sulla potenza da fatturare a ciascun consumatore, a
tal fine si utilizza l'apparecchiatura di misurazione situata nel punto di confine di ciascun consumatore associato.
b) L'applicazione delle tariffe variabili sarà fatta sull'energia oraria individuale consumata.
CAPITOLO VII
Registrazione, ispezione e sanzioni
Articolo 19. Registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica.
1. Il registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica di cui all'articolo 9.4 della legge 24/2013, del 26
dicembre, è disciplinato per quanto riguarda la sua organizzazione e il funzionamento dalle disposizioni del presente
capitolo.
Questo registro sarà telematico, dichiarativo e gratuito e avrà lo scopo di monitorare l'attività di autoconsumo di
energia elettrica, dal punto di vista economico e il suo impatto sulla sostenibilità economica del sistema elettrico,
nonché la sua incidenza sul raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile e sul funzionamento del sistema.
2. L'Amministrazione Generale dello Stato, attraverso la Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere del
Ministero per la Transizione Ecologica, è responsabile per
a) La registrazione nel suddetto registro dei dati inviati dalle Comunità Autonome e dalle città di Ceuta e Melilla sui
consumatori coperti da una qualsiasi delle modalità di fornitura di autoconsumo regolamentato.
b) L'aggregazione e l'analisi delle informazioni raccolte, e può chiedere alle Comunità Autonome e alle città di Ceuta e
Melilla, se del caso, di correggere le informazioni presentate.
3. Il registro contiene due sezioni:
a) Nella prima sezione, si registrano i consumatori coperti dalle modalità di fornitura con autoconsumo senza eccedenza.
b) Nella seconda sezione sono registrati i consumatori che utilizzano i metodi di fornitura con autoconsumo con
eccedenze.
La seconda sezione è a sua volta divisa in tre sottosezioni:
i. Sottosezione a: Questa sottosezione includerà i consumatori che sono coperti dalla modalità di autoconsumo con
eccedenza di fornitura che è coperta dalla compensazione.
ii. Sottosezione b1: Questa sottosezione includerà i consumatori che sono abbonati alla modalità di autoconsumo con
eccedenza di fornitura non soggetta a compensazione e che hanno un unico contratto di fornitura ai sensi dell'articolo
9.2.
iii. Sottosezione b2: Questa sottosezione comprende i consumatori in modalità di autoconsumo con eccedenza non soggetta
a compensazione che non hanno un contratto unico di fornitura in conformità con le disposizioni dell'articolo 9.2.
La struttura del registro amministrativo è dettagliata nell'allegato II. Oltre alla struttura stabilita nei suddetti
allegati, il registro può incorporare campi che permettono la disaggregazione a livello di comunità autonoma o
provincia.
Articolo 20. Registrazione nel registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica.
1. Quei consumatori che realizzano l'autoconsumo, collegati a bassa tensione, in cui l'impianto di generazione è a bassa
tensione e la potenza di generazione installata è inferiore a 100 kW, l'iscrizione nel registro di autoconsumo sarà
effettuata d'ufficio dalle comunità autonome e dalle città di Ceuta e Melilla nei loro rispettivi registri in base alle
informazioni inviate loro in virtù del Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione.
2. Le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla devono inviare alla Direzione Generale della Politica Energetica e
delle Mine le informazioni corrispondenti alla registrazione nel registro di autoconsumo di energia elettrica anche se
non hanno un proprio registro di autoconsumo.
Al fine di garantire l'adeguata elaborazione e analisi delle informazioni derivate dalle registrazioni tra il registro
amministrativo di autoconsumo di energia elettrica del Ministero della Transizione Ecologica e i corrispondenti registri
delle comunità autonome che possono essere istituiti, così come per garantire l'agilità e l'omogeneità nella remissione
dei dati tra l'Amministrazione Generale dello Stato e le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla, l'Allegato II
stabilisce le informazioni che queste comunità autonome e città devono inviare alla Direzione Generale di Politica
Energetica e Miniere. La comunicazione dei dati del registro tra le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla e il
Ministero della Transizione Ecologica sarà effettuata esclusivamente per via telematica. La Direzione Generale della
Politica Energetica e delle Miniere svilupperà le applicazioni informatiche che, seguendo i formati di dati stabiliti
nell'Allegato II, permetteranno alle comunità autonome e alle città di Ceuta e Melilla di inviare informazioni.
Nonostante ciò, la presentazione delle informazioni contenute nell'allegato II da parte delle comunità autonome e delle
città di Ceuta e Melilla può essere effettuata attraverso altri canali telematici e seguendo altri formati.
La Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere può richiedere alle comunità autonome e alle città di
Ceuta e Melilla di aggiornare o rivedere i dati forniti.
3. La Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere fornirà l'accesso elettronico al registro
amministrativo di autoconsumo di energia elettrica del Ministero per la Transizione Ecologica agli organi competenti
delle comunità autonome e delle città di Ceuta e Melilla delle registrazioni che riguardano il loro ambito territoriale,
così come alla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, al gestore del sistema e alle imprese di
distribuzione per gli impianti collegati alle loro reti, in modo che possano essere a conoscenza delle registrazioni e
delle modifiche effettuate nel registro.
Allo stesso modo, il Ministero per la Transizione Ecologica fornirà accesso pubblico gratuito sul suo sito web ai dati
aggregati del registro di autoconsumo.
5. La Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere del Ministero per la Transizione Ecologica incorporerà
nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica quegli impianti di produzione non
superiori a 100 kW associati a modalità di fornitura con autoconsumo con eccedenze in base alle informazioni del
registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica.
Articolo 21. Modifica e cancellazione di voci nel registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica del
Ministero della transizione ecologica.
1. Su base mensile, le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla notificheranno alla Direzione Generale della
Politica Energetica e delle Miniere le registrazioni, cancellazioni e modifiche che si sono verificate nei loro
territori, per quanto riguarda gli individui che utilizzano i metodi di approvvigionamento con autoconsumo. Questa
presentazione di informazioni è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.2.
2. Se le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla rilevano anomalie o errori nelle informazioni raccolte nel
registro di autoconsumo di energia elettrica, una volta che sono state modificate dalla comunità autonoma o dalla città
corrispondente, queste dovranno essere comunicate mediante una nuova notifica alla Direzione Generale di Politica
Energetica e Miniere.
Articolo 22. Controllo dell'applicazione delle modalità di autoconsumo.
1. L'Amministrazione Generale dello Stato, se del caso, in collaborazione con gli organi competenti delle comunità
autonome e delle città di Ceuta e Melilla, può realizzare piani di controllo per l'applicazione delle condizioni
economiche delle forniture nelle modalità di autoconsumo, compresa, se del caso, l'energia elettrica venduta al sistema.
Allo stesso modo, si possono realizzare programmi di monitoraggio.
2. In relazione a possibili situazioni di frode e altre situazioni anomale, si applicano le disposizioni della legge
24/2013, del 26 dicembre, e i suoi regolamenti di attuazione.
Articolo 23. Regime sanzionatorio.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto reale può essere sanzionato in conformità con le
disposizioni del titolo X della legge 24/2013, del 26 dicembre.
Prima disposizione aggiuntiva. Mandati all'operatore del sistema e alla Commissione nazionale per i mercati e la
concorrenza.
1. Entro un termine non superiore a un mese dall'entrata in vigore del presente Decreto Reale, il gestore del sistema
invierà alla Segreteria di Stato per l'Energia una proposta di modifica delle procedure di funzionamento del sistema
elettrico e, se del caso, delle istruzioni tecniche complementari al Regolamento unificato dei punti di misurazione del
sistema elettrico approvato dal Decreto Reale 1110/2007, del 24 agosto, il cui contenuto deve essere modificato per
adattarsi alle modifiche introdotte dal presente Decreto Reale.
2. Entro un periodo non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto reale, la Commissione Nazionale
dei Mercati e della Concorrenza stabilirà l'adattamento dei formati e dei protocolli di comunicazione tra le imprese di
distribuzione, i commercianti e le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla, in tutte le questioni riguardanti il
presente decreto reale.
3. Le aziende di distribuzione e commercializzazione avranno un periodo di un mese per adattare i loro sistemi
dall'approvazione dei regolamenti derivati dalle due sezioni precedenti.
4. Annualmente, prima del 1° marzo, la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza invierà una relazione
annuale al Ministero per la Transizione Ecologica, ai fini del monitoraggio e dell'applicazione delle disposizioni del
presente decreto reale e dei regolamenti di sviluppo che sono approvati, dove si controlla lo sviluppo dei diversi tipi
di autoconsumo, così come la supervisione e il controllo del suo impatto economico.
Su base annuale, il ministro della transizione ecologica riferirà alla commissione governativa delegata per gli affari
economici le conclusioni e, se del caso, le misure che possono essere adottate a seguito dell'analisi di tale rapporto.
5. Ogni anno, prima del 1º marzo, la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza invia al Segretario di Stato
per l'Energia una relazione che analizza l'impatto dell'eliminazione delle limitazioni alla gestione e alla vendita di
energia proveniente da impianti di produzione vicini agli impianti di consumo e ad essi associati nei casi di
approvvigionamento in autoconsumo con eccedenze realizzate con tecnologie di generazione rinnovabile stabilite
nell'articolo 13. 7. Se questo rapporto rivela l'esistenza di problemi di concorrenza nel mercato, il Ministro per la
Transizione Ecologica, con la previa approvazione della Commissione Delegata del Governo per gli Affari Economici, può
imporre restrizioni alla rappresentanza nel mercato per la gestione e la vendita di energia da impianti di produzione
vicini agli impianti di consumo e associati ad essi nei casi di fornitura con autoconsumo con eccesso di energia.
Seconda disposizione aggiuntiva. Presentazione delle informazioni relative agli impianti di autoconsumo.
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori delle reti di trasmissione e distribuzione inviano alla Direzione Generale
della Politica Energetica e delle Miniere, esclusivamente per via elettronica, le seguenti informazioni aggregate
relative agli impianti di autoconsumo collegati alle reti che gestiscono:
a) Numero di installazioni.
b) Potenza installata.
c) Energia scaricata, se applicabile.
Le informazioni saranno inviate anche suddivise per i tipi di autoconsumo indicati nell'articolo 4, per tecnologia di
generazione, per gamma di potenza installata, per provincia e per livello di tensione della rete a cui è collegata.
2. Ai fini della disaggregazione dell'articolo precedente, si prendono i seguenti intervalli:
(a) Livelli di tensione:
- Bassa tensione: fino a 1 kV.
- Media tensione: superiore a 1 kV e inferiore a 36 kV.
- Alta tensione: superiore a 36 kV e inferiore a 220 kV.
- Altissima tensione: uguale o superiore a 220 kV.
b) Gamme di potenza installate:
- Meno di 20 kW.
- Tra 20 kW e 1 MW.
- Più di 1 MW.
3. La Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere può approvare con risoluzione i formati per la
presentazione di tali informazioni, la modifica degli intervalli stabiliti nella sezione precedente, così come stabilire
altri parametri di disaggregazione o definire quegli altri aspetti necessari per garantire l'omogeneità dei dati.
Prima disposizione transitoria. Adattamento dei soggetti coperti dalla modalità di autoconsumo esistente sotto la
protezione di quella regolata nel regio decreto 900/2015, del 9 ottobre.
1. I consumatori che rientrano nelle modalità di autoconsumo di tipo 1 e di tipo 2 definite nell'articolo 4 del Real
Decreto 900/2015, del 9 ottobre, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche delle modalità di
fornitura di elettricità con autoconsumo e di produzione con autoconsumo, saranno classificati secondo i criteri
stabiliti nel presente Real Decreto:
i. I consumatori che erano coperti dalla modalità di tipo 1 definita nell'articolo 4 del Real Decreto 900/2015, del 9
ottobre, che hanno un meccanismo anti surplus, sono classificati come consumatori coperti dalla modalità di fornitura
con autoconsumo senza surplus.
ii. I consumatori che erano coperti dalla modalità di tipo 1 definita nell'articolo 4 del Real Decreto 900/2015, del 9
ottobre, che non hanno un meccanismo anti-spillaggio saranno classificati come consumatori coperti dalla modalità di
fornitura con autoconsumo con eccedenze non soggette a compensazione.
iii. I consumatori che rientrano nel tipo 2 come definito nell'articolo 4 del Real Decreto 900/2015, del 9 ottobre, in
cui c'è un soggetto consumatore e produttore e questi sono la stessa persona fisica o giuridica, saranno classificati
come consumatori che rientrano nel tipo di fornitura con autoconsumo con eccedenza non coperta da compensazione ai sensi
dell'articolo 9.2.
iv. I consumatori che erano coperti dalla modalità di tipo 2 definita nell'articolo 4 del Real Decreto 900/2015, del 9
ottobre, in cui il consumatore e il produttore non sono la stessa persona fisica o giuridica, saranno classificati come
consumatori coperti dalla modalità di fornitura con autoconsumo con eccedenza non coperta da compensazione, non coperta
dall'articolo 9.2.
2. I soggetti che realizzavano l'autoconsumo prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Reale, possono utilizzare
qualsiasi delle nuove modalità definite nel presente Decreto Reale, purché rispettino tutti i requisiti stabiliti nel
presente Decreto Reale, specialmente per quanto riguarda il meccanismo anti-surplus e la configurazione della
misurazione. A tal fine, modificano, se necessario, i loro contratti di accesso e di fornitura.
3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Decreto Reale, i consumatori che si trovino in una delle suddette
modalità dovranno comunicare all'organo competente in materia di energia della propria comunità autonoma o città la
modalità di autoconsumo a cui aderiscono e le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro
amministrativo di autoconsumo di energia elettrica. Le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla invieranno queste
informazioni in conformità con le disposizioni del capitolo VII del presente decreto reale.
4. Eccezionalmente, durante il periodo di un anno a partire dall'approvazione del presente Decreto Reale, i soggetti che
sono inclusi in una qualsiasi delle modalità di autoconsumo non saranno soggetti alla limitazione stabilita
nell'articolo 8.5 nel primo cambio di modalità di autoconsumo che fanno dall'applicazione delle disposizioni della prima
sezione della presente disposizione a qualsiasi altra modalità di quelle regolate nell'articolo 4 del presente Decreto
Reale.
Seconda disposizione transitoria. Configurazioni di misura singolari di cogenerazione.
Quelle cogenerazione che, secondo le disposizioni della prima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 900/2015, del 9
ottobre, avevano ottenuto una configurazione di misurazione singolare, possono continuare ad applicare la stessa a
condizione che:
- La persona incaricata della lettura della generazione o del consumo non dichiara l'esistenza di problemi
nell'ottenimento delle misurazioni che permettono una corretta fatturazione secondo la normativa vigente.
- Non realizzano modifiche agli impianti di produzione che comportino rinnovi di impianti o aumenti di potenza superiori
al 10% della potenza installata al momento della concessione della configurazione singolare.
2. Se il responsabile della lettura del consumo o, se del caso, della generazione, rileva che non è possibile fatturare
correttamente al consumatore o al generatore i pedaggi di accesso alla rete e gli oneri del sistema elettrico, una volta
che le parti interessate sono state informate di questa situazione, detto responsabile della lettura ne informa la
Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere entro un mese.
3. Se dovesse verificarsi una delle situazioni elencate nel primo paragrafo, il consumatore e il generatore dovranno
adattare i loro impianti alle disposizioni del presente decreto reale entro sei mesi. I periodi si contano dalla messa
in funzione della modifica dell'impianto di produzione o, se del caso, dal momento in cui il responsabile della lettura
ha informato le parti interessate dell'impossibilità di effettuare la corretta fatturazione.
Terza disposizione transitoria. Applicazione dei pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione e degli
oneri del sistema elettrico alle modalità di autoconsumo.
1. I prezzi dei pedaggi di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione applicabili al consumo nelle modalità di
autoconsumo, definite nell'articolo 17 del presente decreto reale, saranno i prezzi dei pedaggi di accesso stabiliti
nell'ordinanza TEC/1366/2018, del 20 dicembre, che stabilisce i pedaggi di accesso all'elettricità per il 2019, o il
regolamento che la sostituisce.
2. Gli oneri definiti nell'articolo 18 del presente decreto reale non si applicano fino all'approvazione degli oneri
associati ai costi del sistema, nello sviluppo delle disposizioni dell'articolo 16 della legge 24/2013, del 26 dicembre,
e in conformità con le disposizioni del decreto legge reale 1/2019, dell'11 gennaio, di misure urgenti per adattare le
competenze della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza ai requisiti derivanti dal diritto comunitario in
relazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, su norme
comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas naturale.
Disposizione transitoria quattro. Fatturazione dei consumatori in modalità di autoconsumo che non dispongono di
contatori a gestione remota effettivamente integrati.
Le forniture dei consumatori che sottoscrivono una modalità di autoconsumo, i cui punti di confine sono classificati
come tipo 4 o 5 e i cui dispositivi di misurazione non sono effettivamente integrati nel sistema di gestione remota del
loro contatore, saranno letti e fatturati su base bimestrale e i profili in vigore per il resto dei consumatori non
saranno applicabili a loro. Le misurazioni orarie di queste utenze saranno ottenute mediante lettura con un terminale di
lettura portatile (TPL).
Disposizione transitoria cinque. Elementi di stoccaggio.
Per gli impianti di stoccaggio ai quali non si applicano le disposizioni dell'Istruzione Tecnica Supplementare ITC-BT-52
sugli impianti speciali e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici approvata dal Decreto Reale 1053/2014,
del 12 dicembre, per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, né le disposizioni dell'Istruzione Tecnica
Supplementare ITC-BT-40 sugli impianti di generazione a bassa tensione del Decreto Reale 842/2002, del 2 agosto, che
approva il Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione, fino all'approvazione della norma di sicurezza e qualità
industriale che definisce le condizioni tecniche e di protezione degli elementi di stoccaggio installati nelle
installazioni coperte dalle modalità di autoconsumo non coperte da dette istruzioni tecniche complementari, detti
elementi di stoccaggio dovranno essere installati in modo tale da condividere i dispositivi di misurazione e le
protezioni con l'installazione di generazione.
Disposizione transitoria sei. Termine di fatturazione dell'energia reattiva.
Gli importi che i distributori hanno incassato per la fatturazione dell'energia reattiva dall'entrata in vigore del Real
Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, fino all'entrata in vigore del presente Real Decreto saranno soggetti al processo
di liquidazione stabilito nel Real Decreto 2017/1997, del 26 dicembre, che organizza e regola la procedura di
liquidazione dei costi di trasmissione, distribuzione e commercializzazione alla tariffa dei costi permanenti del
sistema e dei costi di diversificazione e sicurezza dell'approvvigionamento.
Settima disposizione transitoria. Adattamento dei contatori di tipo 4.
I punti di misurazione di tipo 4 dovranno soddisfare tutti i requisiti stabiliti nell'articolo 9 del Regolamento
unificato sui punti di misurazione approvato dal Decreto Reale 1110/2007, del 24 agosto, entro 4 anni dall'approvazione
del presente Decreto Reale.
Ottava disposizione transitoria. Attuazione del registro amministrativo dell'autoconsumo di energia elettrica.
1. In conformità con quanto disposto dalla seconda disposizione transitoria del Regio Decreto Legge 15/2018, del 5
ottobre, il registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica regolato nel Capitolo IV sarà operativo entro 3
mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Reale.
2. Le comunità autonome e le città di Ceuta e Melilla dispongono di un termine massimo di quattro mesi a partire dalla
data di approvazione del presente decreto reale per presentare le informazioni che, conformemente alle disposizioni del
capitolo IV, devono essere inserite nel registro amministrativo di autoconsumo di energia elettrica del Ministero della
Transizione Ecologica.
Nona disposizione transitoria. Posizione speciale dell'attrezzatura di misurazione.
Eccezionalmente, fino all'approvazione delle istruzioni tecniche complementari che, ai sensi del Real Decreto 1110/2007,
del 24 agosto, stabiliscono configurazioni di misurazione equivalenti, il gestore del contatore permetterà che le
apparecchiature di misurazione siano situate in un luogo diverso dalla frontiera, a condizione che l'accesso fisico e la
misurazione siano garantiti al gestore del contatore, applicando, se applicabile, i coefficienti di perdita pertinenti.
I tetti o i ponti dove si trovano gli impianti di produzione non sono considerati luoghi validi. In ogni caso, il
proprietario dell'impianto di autoconsumo deve inviare un documento scritto alla persona incaricata della lettura, in
cui è permesso e dettagliato il modo in cui è garantito l'accesso per la lettura, la manutenzione e l'ispezione.
L'eccezionalità si verifica se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) L'ubicazione delle apparecchiature di misurazione comporta un investimento superiore al 10% di quello dell'impianto
di generazione.
b) Il luogo dove si trova il punto di confine si trova su una facciata o uno spazio catalogato come di protezione
speciale.
Unica disposizione derogatoria. Abrogazione dei regolamenti.
Sono abrogate tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore che si oppongono alle disposizioni del presente decreto
reale, e in particolare:
a) il Real Decreto 900/2015, del 9 ottobre, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche delle
modalità di fornitura di energia elettrica con autoconsumo e produzione con autoconsumo, ad eccezione delle sezioni da 1
a 4 e 7 della prima disposizione aggiuntiva e della seconda, quinta e sesta disposizione aggiuntiva e della settima
disposizione transitoria.
b) Le disposizioni della sezione 4.3.3 e il terzo paragrafo del capitolo 7 dell'ITC-BT-40 Regio Decreto 842/2002, del 2
agosto, che approva il Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione.
Prima disposizione finale. Modifica del Real Decreto 1164/2001, del 26 ottobre, che stabilisce le tariffe di accesso
alle reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità.
L'articolo 9.3 del Real Decreto 1164/2001, del 26 ottobre 2001, che stabilisce le tariffe di accesso alle reti di
trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, è modificato ed è formulato come segue:
"3. Termine di fatturazione dell'energia reattiva. -Il termine di fatturazione dell'energia reattiva sarà applicabile a
tutti i consumatori ad eccezione delle forniture coperte dai pedaggi 2.0 e 2.1. I consumatori che sono fatturati per il
termine di energia reattiva devono avere il contatore di energia reattiva permanentemente installato.
Questo termine sarà applicato a tutti i periodi tariffari, tranne che nel periodo 3, per le tariffe 3.0A e 3.1A, e nel
periodo 6, per le tariffe 6, a condizione che il consumo di energia reattiva superi il 33% del consumo attivo durante il
periodo di fatturazione considerato (cos ѱ < 0,95) e riguarderà solo questi eccessi. Il prezzo per kVArh di eccesso sarà
stabilito in centesimi di euro/kVArh. Per determinare la quantità, il contatore di energia reattiva deve essere
installato. Le fatture ottenute dalle imprese di distribuzione per questo termine saranno soggette al processo di
liquidazione stabilito nel Real Decreto 2017/1997, del 26 dicembre. Le condizioni particolari stabilite per
l'applicazione di questo termine, così come gli obblighi in relazione ad esso, sono i seguenti: (a) Correzione
obbligatoria del fattore di potenza: Quando un consumatore con potenza contrattuale superiore a 15 KW presenta un
consumo di energia reattiva superiore a 1,5 volte quello dell'energia attiva in tre o più misurazioni, l'impresa di
distribuzione che lo rifornisce può notificarlo all'organo competente della Comunità Autonoma, che può stabilire un
termine per il consumatore per migliorare il suo fattore di potenza e, se il termine stabilito non viene rispettato,
può arrivare a ordinare la sospensione dell'esercizio del diritto di accesso alle reti fino al miglioramento
dell'impianto nella misura richiesta". Seconda disposizione finale. Modifica dell'ITC-BT-40 sugli impianti di
generazione a bassa tensione del Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione, approvato dal Real Decreto 842/2002,
del 2 agosto, che approva il Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione. L'ITC-BT-40 sugli impianti di generazione
a bassa tensione del Regolamento Elettrotecnico per la bassa tensione, approvato con Decreto Reale 842/2002, del 2
agosto, è modificato come segue: Uno. La sezione 2.c) di ITC-BT-40 è modificata ed è formulata come
segue: "c) Impianti di generazione interconnessi: quelli che normalmente lavorano in parallelo con la Rete Pubblica di Distribuzione.
Gli impianti di generazione interconnessi per l'autoconsumo, possono appartenere alle modalità di fornitura con autoconsumo senza eccedenza o modalità di fornitura con autoconsumo con eccedenza definite nell'articolo 9 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, e nell'articolo 4 del Decreto Reale 244/2019, del 5 aprile, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per l'autoconsumo di energia elettrica."
Due. sei paragrafi sono aggiunti alla sezione 4.3 di ITC-BT-40, con la seguente
formulazione: "Le prescrizioni dell'ITC-BT-40 sono applicabili a tutti gli impianti di autoconsumo interconnessi, qualunque sia la loro potenza. Tutti gli impianti di generazione interconnessi alla rete di distribuzione a bassa tensione devono avere dispositivi che limitino l'iniezione di corrente continua e la generazione di sovratensioni, così come impedire l'isolamento della rete di distribuzione, in modo che la connessione dell'impianto di generazione non influenzi il normale funzionamento della rete o la qualità dell'approvvigionamento dei clienti connessi.
Gli impianti di autoconsumo senza eccedenze, indipendentemente dal fatto che siano collegati alla rete a bassa tensione o alla rete ad alta tensione, con generazione e regolazione a bassa tensione, devono avere un sistema che impedisca lo scarico di energia nella rete di distribuzione che soddisfi i requisiti e le prove del nuovo allegato I dell'ITC-BT-40. Le sezioni 4.3.1, 4.3.4 e nessuno dei requisiti relativi alla società di distribuzione nella sezione 9 non si applicano agli impianti di autoconsumo senza eccedenza.
Ciononostante, questi impianti devono rispettare le disposizioni dell'ITC-BT-04 per quanto riguarda la loro documentazione e la messa in servizio, e indipendentemente dalla loro potenza e modalità di connessione, devono avere la documentazione richiesta per la valutazione della conformità secondo l'allegato I, sezione I.4 dell'ITC-BT-40. Questa documentazione sarà consegnata dall'installatore insieme al certificato di installazione.
Quando la connessione all'impianto elettrico di un generatore per l'autoconsumo senza eccedenza non si realizza attraverso
un circuito indipendente e, pertanto, non è necessario modificare l'impianto interno esistente, l'obbligo di consegnare
tale documentazione ricade sul fabbricante, sull'importatore o sulla persona responsabile della commercializzazione del
kit generatore, che consegnerà la documentazione direttamente all'utente.
In tutti gli impianti di produzione vicini agli impianti di consumo, come definito nel Real Decreto 244/2019, del 5
aprile, che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche per l'autoconsumo di energia elettrica, la
connessione deve avvenire attraverso un pannello di controllo e protezione che include le protezioni differenziali di
tipo A necessarie per garantire che la tensione di contatto non sia pericolosa per le persone. Quando questi impianti di
generazione sono accessibili al pubblico o si trovano in zone residenziali o simili, la protezione differenziale dei
circuiti di generazione è di 30 mA. Il collegamento dell'impianto di produzione può essere fatto nella sbarra generale
della centralizzazione dei contatori di consumo, nella scatola di protezione generale da cui partono i consumi o per
mezzo di una scatola di protezione generale indipendente che è collegata alla rete di distribuzione. Nei casi di
autoconsumo collettivo in edifici in regime di proprietà orizzontale, l'impianto di produzione non può essere collegato
direttamente all'impianto interno di nessuna delle utenze associate all'impianto di autoconsumo collettivo.
Tutti i generatori di alimentazione con autoconsumo con eccedenze indipendentemente dalla loro potenza e i generatori di
alimentazione con autoconsumo senza eccedenze di potenza installata superiore a 800 VA, che sono collegati alle
installazioni interne o riceventi dell'utente, lo faranno attraverso un circuito indipendente e dedicato da un pannello
di controllo e protezione che include una protezione differenziale di tipo A, che sarà di 30 mA nelle installazioni
residenziali, o installazioni accessibili al pubblico in zone residenziali, o simili.
I generatori destinati all'installazione in abitazioni, che non sono collegati all'impianto attraverso un circuito
dedicato, o attraverso un trasformatore di isolamento, devono avere una corrente di dispersione a terra uguale o
inferiore a 10 mA".
Tre. Il titolo del quarto paragrafo della sezione 7 è modificato, che sarà formulato come segue:
"Le protezioni minime da fornire sono le seguenti, indipendentemente dal fatto che queste impostazioni potrebbero essere
modificate dalla regolamentazione del settore elettrico a seconda del generatore a cui si applica:"
Quattro. Un allegato è aggiunto a ITC-BT-40, con la seguente formulazione:
"ALLEGATO I
Sistemi per prevenire la fuoriuscita di energia verso la rete
I sistemi per evitare la fuoriuscita di energia verso la rete possono essere basati su due diversi principi di
funzionamento:
1. Prevenire la fuoriuscita della rete per mezzo di un elemento di interruzione o di limitazione della corrente.
L'opzione di interruzione permette l'uso di sistemi di generazione senza la possibilità di regolare l'energia generata
solo nel caso di impianti di generazione diversi dal fotovoltaico.
Per evitare la fuoriuscita di energia nella rete, devono avere sistemi di misurazione della potenza scambiata con la
rete, situati a monte dell'impianto di generazione e dei carichi, che permettano la disconnessione della generazione
dalla rete o la regolazione dei sistemi di generazione.
2. Regolazione della borsa elettrica che agisce sul sistema di generazione-consumo.
Questo tipo di sistema si basa su un elemento di controllo che regola l'equilibrio generazione-consumo, evitando lo
scarico di energia nella rete. Questo può essere fatto attraverso il controllo del carico, il controllo della
generazione, lo stoccaggio di energia o altri mezzi.
Due tipi di sistemi di generazione dovrebbero essere considerati allo scopo di fissare i requisiti per i sistemi per
evitare le fuoriuscite:
- Impianti di produzione basati su generatori sincroni collegati direttamente alla rete.
- Impianti eolici e fotovoltaici e, in generale, tutti quegli impianti di produzione la cui tecnologia non utilizza un
generatore sincrono collegato direttamente alla rete.
I.1 Definizioni:
Punto di connessione alla rete: punto della rete pubblica di distribuzione a cui è collegato l'impianto.
Punto di interconnessione tra generazione e consumo: punto della rete interna del consumatore in cui la generazione è
collegata ai carichi.
I.2 Requisiti:
Si considerano due tipi di installazioni. Uno in cui si misura lo scambio di energia con la rete (figure 1 e 2) e un
altro in cui si misura il consumo di tutti o parte dei carichi (figure 3 e 4). Per ognuno di essi vengono definiti i
parametri massimi accettabili.
I.2.1 Impianti con apparecchiature di misurazione dello scambio di energia con la rete:
Le figure 1 e 2 mostrano gli schemi di questo tipo di impianti a seconda che siano collegati alla rete di bassa o alta
tensione, rispettivamente.
La potenza al punto di connessione alla rete deve essere mantenuta con l'equilibrio del consumatore, ogni volta che c'è
un consumo interno superiore al valore di tolleranza del sistema di misurazione, calcolato come la somma della classe di
precisione dell'apparecchiatura di misurazione della potenza e la classe dei trasformatori o sonde di misurazione della
corrente. Qualsiasi valore che non è conforme al requisito precedente deve essere corretto in meno di 2 secondi,
mediante limitazione della generazione o intervento. Inoltre, ci può essere un'attrezzatura o un insieme di attrezzature
che svolge le funzioni di regolazione, anche se non è rappresentato nelle figure. L'elemento di regolazione può essere
indipendente o integrato in altri dispositivi dell'installazione, come l'apparecchiatura di misurazione della potenza o
il generatore.
Figura 1: Schema con i dispositivi di misurazione per lo scambio di energia con la rete negli impianti collegati alle
reti a bassa tensione.
1
Figura 2: Diagramma con apparecchiature di misurazione dello scambio di energia con la rete negli impianti collegati
alle reti ad alta tensione. Possibili ubicazioni del punto di misurazione dell'energia
1
I.2.2 Impianti con apparecchiature di misurazione del consumo:
Le figure 3 e 4 mostrano i diagrammi di questo tipo di impianti a seconda che siano collegati a reti a bassa o alta
tensione, rispettivamente. La misura del consumo può corrispondere al consumo totale dell'impianto o a una parte del suo
consumo. L'elemento di controllo può essere indipendente o incluso in altri dispositivi dell'installazione, come
l'attrezzatura di misurazione della potenza, il generatore o i carichi.
In ogni momento, la potenza misurata al punto di consumo deve essere superiore alla potenza generata. Il margine di
differenza tra il consumo e la generazione deve superare il valore di tolleranza del sistema di misurazione, calcolato
come la somma delle classi di precisione delle apparecchiature di misurazione della potenza e le classi di precisione
dei trasformatori o delle sonde di misurazione della corrente, sia a carico che a generazione. Qualsiasi valore che non
è conforme al requisito precedente deve essere corretto in meno di 2 secondi controllando i carichi, la generazione,
l'immagazzinamento di energia o con altri mezzi.
Figura 3: Diagramma schematico della misurazione del consumo di energia negli impianti collegati alle reti a bassa
tensione.
1
Figura 4: Diagramma schematico della misurazione del consumo di energia negli impianti collegati alle reti ad alta
tensione
1
I.3 Test:
Le prove da realizzare per valutare la conformità del sistema che evita lo scarico di energia alla rete sono le
seguenti:
I.3.1 Tolleranza in regime permanente:
Il sistema di limitazione della potenza deve garantire che in regime permanente la produzione di energia sia conforme ai
requisiti della sezione I.2 a seconda del tipo di installazione testata.
La prova deve essere ripetuta con i diversi tipi di generatori che saranno valutati per il sistema, essendo possibile
testare ciascuno di essi separatamente.
Per verificare questa condizione, il test viene effettuato con la seguente sequenza di operazioni:
1. Collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che è in grado di
fornire una potenza uguale o superiore a quella del generatore da testare.
2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Impostare il valore di carico secondo i valori indicati nella tabella 1.
4. Attendere un tempo di almeno due secondi prima di iniziare la misurazione.
5. Misurare la potenza scambiata nel punto di prova, con un'incertezza migliore o uguale allo 0,5%, prendendo le misure
ogni 50 ms.
Tabella 1. Definizione dei carichi. Valori in % sulla potenza nominale del generatore da testare.
Regime di connessione
Fase R
Fase S
Fase T
Fase singola.
90÷100%
10÷20%
0
Trifase.
90÷100%
90÷100%
90÷100%
10÷20%
10÷20%
10÷20%
0
0
0
90÷100%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
60÷70%
30÷40%
60÷70%
60÷70%
0
60÷70%
60÷70%
La prova è considerata valida se, in una prova di 2 minuti, i valori della potenza iniettata misurata ogni 50 ms a monte
del punto di interconnessione tra generazione e consumo, in ciascuna delle fasi, sono conformi ai requisiti indicati nei
punti I.2.1 o I.2.2, a seconda dei casi.
I.3.2 Risposta alle interruzioni di carico:
Il sistema di limitazione della potenza deve garantire che, alla disconnessione del carico, il generatore ripristini la
sua uscita raggiungendo nuovamente lo stato stazionario in meno di 2 secondi.
Il test deve essere ripetuto con i diversi tipi di generatori che saranno valutati per il sistema, essendo possibile
testare ciascuno di essi separatamente.
Per verificare questa condizione, il test viene eseguito con la seguente sequenza di operazioni:
1. Collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che fornisce energia al generatore e che è in grado
di fornire una potenza uguale o superiore a quella del generatore da testare.
2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Eseguire le disconnessioni di carico proposte nella tabella 2.
4. Misurare la potenza scambiata con la rete, con una precisione di almeno lo 0,5 %, prendendo le misure ogni 50 ms in
una finestra temporale di 2 minuti, includendo almeno un minuto prima e dopo il distacco del carico.
Tabella 2. Definizione di disconnessione del carico. Valori in % della potenza nominale del generatore da testare.
Test
Carico iniziale
Carico finale
1
90÷100%
60÷70%
2
90÷100%
30÷40%
3
90÷100%
0%
4
60÷70%
30÷40%
5
60÷70%
0%
6
30÷40%
0%
Ripeti ogni test tre volte.
La prova è considerata valida se per ogni passo di carico il generatore riaggiusta la potenza prodotta, raggiungendo lo
stato stazionario, in modo che la potenza iniettata a monte del punto di interconnessione tra la generazione e il
consumo soddisfi i requisiti indicati nei punti I.2.1 o I.2.2, a seconda dei casi. Questa condizione deve essere
verificata per i valori di potenza scambiata con la rete misurata ogni 50 ms durante i 2 minuti della prova.
I.3.3 Risposta agli sbalzi di potenza della generazione:
Il sistema di limitazione della potenza deve garantire che, in caso di aumento della potenza della fonte di energia
primaria, ad esempio un aumento dell'irraggiamento in un impianto fotovoltaico, che porta a una situazione in cui c'è
più energia disponibile del consumo, il generatore ripristina la sua potenza raggiungendo nuovamente lo stato
stazionario in meno di 2 secondi.
Il test deve essere ripetuto con i diversi tipi di generatori da approvare per il sistema, ognuno di essi può essere
testato separatamente.
Per verificare questa condizione, il test viene effettuato con la seguente sequenza di operazioni:
1. collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che è in grado di
fornire tra il 40% e il 50% della potenza del generatore da testare.
2. Collegare il generatore alla rete da testare.
3. Collegare un carico che consuma tra il 60 % e il 70 % della potenza del generatore da testare.
4. Aumentare per mezzo di un gradino la potenza disponibile alla fonte di energia oltre il 90 % della potenza nominale
del generatore da testare.
5. Misurare la potenza scambiata con la rete, con una precisione di almeno lo 0,5 %, prendendo le misure ogni 50 ms in
una finestra temporale di 2 minuti che comprende almeno un minuto prima e dopo l'aumento della potenza del generatore.
Ripeti ogni test tre volte.
La prova è considerata valida se per ogni passo il generatore riadatta la potenza prodotta raggiungendo il regime
permanente, in modo che l'energia iniettata a monte del punto di interconnessione tra la generazione e il consumo sia
conforme ai requisiti indicati nei punti I.2.1 o I.2.2, a seconda dei casi. Questa condizione deve essere verificata per
i valori di potenza scambiata con la rete misurata ogni 50 ms durante i 2 minuti della prova.
I.3.4 Prestazioni in caso di perdita di comunicazioni:
Il generatore deve smettere di generare in caso di perdita di comunicazione tra i diversi elementi del sistema in meno
di 2 secondi. Nel caso in cui l'elemento di controllo sia integrato in uno dei dispositivi richiesti (misuratore di
potenza o generatore) non sarà necessario controllare la comunicazione tra gli elementi integrati nello stesso
dispositivo.
Per verificare questa condizione, il test viene effettuato con la seguente sequenza di operazioni:
1. collegare il generatore da testare a una fonte di alimentazione che alimenta il generatore e che è in grado di
fornire una potenza uguale o superiore a quella del generatore da testare.
2. Collegare il generatore alla rete interna da testare.
3. Stabilire un carico del 60 % e 70 % della potenza nominale del generatore.
4. Interrompere la comunicazione tra l'elemento di controllo e l'apparecchio di misurazione della potenza.
5. Misurare il tempo trascorso tra l'interruzione della comunicazione e la disconnessione del generatore o la
limitazione totale della potenza del generatore (0 %).
6. Misurare la potenza generata dal generatore, con una precisione di almeno lo 0,5 %, prendendo le misure ogni 50 ms.
Il test deve essere ripetuto 3 volte.
Il test è considerato valido se il generatore disconnette o riduce a zero la potenza generata in meno di 2 secondi.
Ripetere il test interrompendo la comunicazione tra l'elemento di controllo e il generatore.
I.3.5 Determinazione del numero massimo di generatori:
Nel caso in cui il sistema di riduzione di potenza possa essere utilizzato con più di un generatore, le prove seguenti
devono essere ripetute con due generatori che lavorano in parallelo, ognuno dei quali fornisce tra il 40% e il 60% della
potenza totale dei carichi, in modo che tra loro coprano il 100% del consumo.
1. Tolleranza in regime permanente.
2. Risposta alle disconnessioni del carico.
In questo caso i tempi di risposta del sistema saranno misurati e confrontati con i tempi ottenuti nel caso di un
singolo generatore. La differenza di tempo risultante permetterà di determinare il numero massimo di generatori che
possono essere collegati nell'installazione secondo quanto segue:
1
Essere:
N: Numero massimo di generatori che è possibile includere nel sistema.
t1: tempo di risposta con un solo generatore. Verrà preso il tempo massimo di risposta ottenuto.
tr: differenza tra il tempo massimo di risposta con uno e due generatori.
Figura 5: Esempio di tempi di risposta del sistema a una disconnessione del carico dal 100% al 33% con uno o due
generatori (Blu-Potenza consumata dal carico, Rosso-Potenza prodotta in un impianto con un generatore, Verde-Potenza
prodotta in impianti con due generatori).
1
I.4 Valutazione della conformità:
La valutazione della conformità ai requisiti del presente allegato dei sistemi per prevenire lo scarico di energia verso
la rete, siano essi integrati nel generatore o esterni, deve essere effettuata mediante la seguente documentazione:
1. Schema di base dell'impianto, incluso il modo di connessione del generatore, le protezioni che devono esistere o
essere collocate nell'impianto e le precauzioni applicabili sulla potenza dei carichi e i tipi di ricevitori che possono
essere collegati nei circuiti alimentati simultaneamente dalla rete e dal generatore, a seconda della loro connessione
all'impianto di autoconsumo.
2. Apparecchiature di misurazione della potenza e classe dei trasformatori di misurazione per la misurazione della
potenza.
3. Elemento di controllo. Nel caso in cui sia incluso in uno dei dispositivi del sistema, per esempio,
nell'apparecchiatura di misurazione della potenza o nel generatore, deve essere riflesso.
4. Tipo di comunicazioni utilizzate tra i diversi elementi.
5. Generatori di tipo per i quali il sistema è valido.
6. Potenza del tipo di generatore testato e di generatori/apparecchiature di misura simili.
7. Algoritmo di controllo.
8. Caratteristiche elettriche del generatore.
9. Numero massimo di generatori da collegare.
10. Rapporto delle prove specificate nella sezione I.3 realizzate da un laboratorio di prove accreditato secondo la
norma UNE-EN ISO/IEC 17025".
Terza disposizione finale. Modifica del regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico, approvato
dal Real Decreto 1110/2007, del 24 agosto, che approva il regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema
elettrico.
Il Regolamento unificato dei punti di misurazione del sistema elettrico, approvato dal Decreto Reale 1110/2007, del 24
agosto, è modificato come segue:
Uno. La sezione 12 dell'articolo 3 è modificata, ed è formulata come segue:
"12. Gestore della lettura: l'entità responsabile della rilevazione delle letture (a distanza, locale o visiva), della
messa a disposizione delle informazioni al gestore del sistema e al resto dei partecipanti alla misurazione, così come
di altre funzioni associate, per i punti di misurazione con l'ambito e le condizioni determinate in ogni caso nel
presente regolamento e nelle disposizioni che lo sviluppano.
Sono incaricati della lettura per tutti i tipi di punti di misurazione:
1.º Punti di confine del cliente:
a) La società di distribuzione è responsabile della lettura dei dati necessari per la fatturazione dei pedaggi e degli
oneri di accesso e dell'energia da regolare sul mercato.
b) Quando il cliente acquista energia attraverso un fornitore, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del
fornitore e del gestore del sistema, secondo modalità da definire, i dati necessari per la regolazione dell'energia sul
mercato.
Punti di confine di tipo 3, 4 e 5 generazione:
L'impresa di distribuzione è responsabile della lettura degli impianti di generazione che, a causa del valore della loro
potenza nominale, devono essere classificati nel loro insieme come tipo 3, 4 o 5, secondo la classificazione stabilita
nell'articolo 6.
3. Altri punti di confine:
Per il resto dei punti di confine, l'operatore del sistema è incaricato della loro lettura.
Due. La sezione 4 dell'articolo 7 è modificata, ed è formulata come segue:
"(4) I punti di misurazione di tipo 4 sono:
(a) Punti situati ai confini del cliente, la cui potenza contrattuale in qualsiasi periodo è uguale o inferiore a 50 kW
e superiore a 15 kW.
b) Punti situati ai confini di impianti di generazione, la cui potenza nominale apparente è uguale o inferiore a 50 kVA
e superiore a 15 kVA.
Tre. Il paragrafo 3 dell'articolo 9 è modificato ed è formulato come segue:
"3. I dispositivi di comunicazione per la lettura a distanza devono essere disponibili per tutte le apparecchiature di
misurazione di tipo 1 e 2, nonché per le apparecchiature di misurazione di tipo 3 e 4 non corrispondenti ai confini del
cliente. La lettura a distanza è opzionale per i punti di misurazione di tipo 3 e 4 ai confini del cliente. I punti di
misurazione di tipo 4 e di tipo 3 che non dispongono di comunicazioni per la lettura a distanza devono essere preparati
per poter collegare i dispositivi di trasmissione, modem e linea che permettono la lettura a distanza. Per i punti di
misurazione di tipo 5, si applicano le disposizioni della sezione 7 del presente articolo.
Quattro. L'articolo 9.7 è modificato come segue:
"7. I registratori sono installati come regola generale nei punti di misurazione di tipo 1, 2, 3 e 4, che possono essere
integrati in un contatore combinato o costituire un dispositivo indipendente dai contatori. Ogni registratore può
memorizzare informazioni provenienti da uno o più apparecchi di misurazione, alle condizioni stabilite nelle istruzioni
tecniche supplementari.
Il registratore di punti di misura di tipo 1, 2 e 3 deve avere la capacità di parametrizzare periodi di integrazione
fino a 5 minuti, nonché di registrare e memorizzare i parametri necessari per il calcolo delle tariffe di accesso o di
fornitura (valori di energia e potenza attiva e reattiva), con la periodicità e l'aggregazione richieste dalle normative
tariffarie corrispondenti. Quando questo non richiede un periodo di integrazione più breve, il registro dell'energia
attiva sarà orario.
Le apparecchiature dei punti di misurazione di tipo 4 devono avere sei registri di energia attiva, sei registri di
energia reattiva e altri sei registri di potenza. Allo stesso modo, l'attrezzatura deve avere la capacità di programmare
i parametri necessari per la fatturazione integrale e le tariffe di accesso. Nonostante ciò, l'attrezzatura deve avere
la capacità di parametrizzare periodi di integrazione fino a un'ora, così come di registrare e memorizzare curve orarie
di energia attiva e reattiva per un minimo di 3 mesi.
L'attrezzatura di base di tipo 5 deve permettere la discriminazione oraria delle misure, con la capacità di gestire
almeno sei periodi programmabili. Per ogni periodo, le energie attive e reattive (nelle direzioni e nei quadranti in cui
la circolazione dell'energia è possibile), la massima potenza oraria del quarto e la data e l'ora del massimo devono
essere registrate e memorizzate. Nonostante ciò, l'attrezzatura deve avere la capacità di parametrizzare periodi di
integrazione fino a un'ora, così come di registrare e memorizzare le curve orarie di energia attiva e reattiva per un
minimo di 3 mesi".
Cinque. Viene modificato l'articolo 9.9 del regolamento unificato dei punti di misurazione, che è formulato come segue:
"9. Le apparecchiature situate in bassa tensione nelle frontiere di tipo 3 e 4 possono essere integrate nei sistemi di
telegestione e telemetria previsti nel punto precedente, a condizione che tali apparecchiature rispettino, oltre alle
specifiche del sistema di telegestione e telemetria, tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e le norme di
sviluppo dei punti di misurazione di tipo 3, 4 e 5, il più esigente in ciascun caso; ad eccezione dei protocolli di
comunicazione, che possono essere specifici, in conformità con le disposizioni della sezione 3 dell'articolo 20 del
presente regolamento".
Quarta disposizione finale. Modifica del Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete di
piccoli impianti di produzione di energia.
L'articolo 12.2 del Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete di piccoli impianti di
produzione di energia elettrica, è modificato e viene formulato come segue:
Uno. L'articolo 12.2 è modificato come segue:
"2. Se la potenza nominale dell'impianto di generazione da collegare alla rete di distribuzione è superiore a 15 kW, la
connessione dell'impianto alla rete deve essere trifase con uno squilibrio tra le fasi inferiore a 5 kW.
Allo stesso modo, nei casi di autoconsumo in cui gli impianti di generazione vicini e associati sono attraverso la rete
interna, se il consumo è trifase, anche la connessione dell'impianto di generazione deve essere trifase.
Due: viene modificato l'articolo 13.1, che è formulato come segue:
"1. La connessione si effettua nel punto della rete del proprietario più vicino all'origine del suo impianto che
permette di isolare l'impianto di generazione dalla rete elettrica, quando ciò sia necessario.
L'allacciamento della generazione connessa in bassa tensione deve rispettare gli schemi e le modalità di connessione
consentiti nel Real Decreto 842/2002, del 2 agosto, che approva il Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione, a
seconda del tipo di impianto e della sua potenza. La generazione che è connessa ad alta tensione deve rispettare gli
schemi di connessione e le modalità di connessione del Regio Decreto 337/2014, del 9 maggio, che approva il Regolamento
degli impianti ad alta tensione".
Quinta disposizione finale. Sviluppo normativo.
1. Il Ministro per la Transizione Ecologica è autorizzato, previo accordo della Commissione Delegata del Governo per gli
Affari Economici, ad emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo del presente Decreto Reale, così come a
modificare, con decreto ministeriale, i suoi allegati.
2. In particolare, per ordine del Ministro per la Transizione Ecologica, previo accordo della Commissione Delegata del
Governo per gli Affari Economici, l'Allegato I sarà modificato per sviluppare i meccanismi e i requisiti necessari per
consentire l'implementazione di coefficienti di distribuzione dinamica per l'autoconsumo collettivo o l'autoconsumo
associato a un impianto attraverso la rete.
Sesta disposizione finale. Titolo competente.
Questo Decreto Reale è emesso sotto la protezione delle disposizioni dell'articolo 149.1.13 e 25 della Costituzione
spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva di determinare le basi e il coordinamento della
pianificazione generale dell'attività economica e le basi del regime minerario ed energetico, rispettivamente.
Settima disposizione finale. Entrata in vigore.
Il presente decreto reale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello
Stato.
Dato a Madrid, il 5 aprile 2019.
FELIPE R.
Il ministro della transizione ecologica,
TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
ALLEGATO I
Calcolo delle energie e delle potenze ai fini della fatturazione e della liquidazione per l'autoconsumo collettivo o
l'autoconsumo associato a un impianto attraverso la rete.
Le energie e le potenze ai fini della fatturazione e della liquidazione definite nell'articolo 3 del presente decreto
reale saranno calcolate secondo le seguenti disposizioni:
1. L'energia netta oraria generata individualmente per quei soggetti i che realizzano un autoconsumo collettivo o un
consumo associato a un impianto vicino attraverso la rete, ENGh,i, sarà:
ENGh,i = βi - ENGh.
Dove:
ENGh: Energia netta oraria totale prodotta dal generatore o dai generatori.
βi: è il coefficiente di distribuzione dell'energia generata tra i consumatori che partecipano all'autoconsumo
collettivo. Per ogni consumatore i che partecipa all'autoconsumo collettivo, questo coefficiente prenderà il valore che
appare in un accordo firmato da tutti i consumatori che partecipano all'autoconsumo collettivo e notificato all'impresa
di distribuzione incaricata della lettura dei consumi. Il valore di questi coefficienti può essere determinato in
funzione della potenza che deve essere fatturata da ciascuno dei consumatori associati partecipanti, il contributo
economico di ciascuno dei consumatori per l'impianto di generazione, o qualsiasi altro criterio, purché ci sia un
accordo firmato da tutti i partecipanti e purché la somma di questi coefficienti βi di tutti i consumatori che
partecipano all'autoconsumo collettivo sia unificata. In ogni caso, il valore di questi coefficienti deve essere
costante. Il coefficiente assumerà il valore di 1 nei casi in cui c'è un solo consumatore associato a un impianto vicino
attraverso la rete.
L'impresa di distribuzione in qualità di lettore di contatori applica i coefficienti di distribuzione βi contenuti
nell'accordo firmato che le è stato notificato. In ogni caso, questi coefficienti devono avere valori fissi per tutte le
ore di un periodo di fatturazione. In assenza di notifica dell'accordo sul coefficiente di ripartizione alla persona
incaricata di leggere il consumo, questi coefficienti sono calcolati secondo la seguente formulazione:
1
Dove:
Pci: potenza massima contratta al consumatore associato i.
∑Pcj: Somma della potenza massima contratta da tutti i consumatori che partecipano all'autoconsumo collettivo.
2. L'energia oraria autoconsumata individualizzata dei soggetti che realizzano l'autoconsumo collettivo o del
consumatore associato a un impianto vicino attraverso la rete, Eauth,i, di ognuno dei consumatori i sarà calcolato come
segue:
(a) Se l'energia oraria individualizzata consumata dal consumatore è maggiore in valore assoluto dell'energia oraria
netta individualizzata prodotta, l'autoconsumo orario individualizzato sarà il valore dell'energia oraria netta
individualizzata prodotta:
Eauth,i = ENGh,i
b) Se è inferiore, l'autoconsumo orario individualizzato, Eauth,i, sarà il valore dell'energia oraria individualizzata
consumata da ogni consumatore.
3. Se applicabile, per gli impianti di autoconsumo con eccedenze, in cui ci sono diversi impianti di produzione con un
unico dispositivo di misurazione della generazione netta, la distribuzione dell'energia oraria eccedente di generazione
scaricata tra ciascuno degli impianti di produzione k che partecipano a detto autoconsumo collettivo o impianti vicini
attraverso la rete sarà:
Vh,k = αk * (ENGh,k - ∑iEauth,i).
Dove:
Vh,k: è lo scarico netto orario dell'impianto k.
ENGh,k: l'energia netta oraria prodotta dall'impianto k.
αk: È il coefficiente di distribuzione dell'energia netta oraria generata dall'impianto k che sarà utilizzato in assenza
di definizione di coefficienti di distribuzione per accordo firmato da tutti i soggetti che partecipano all'autoconsumo
collettivo e notificato al distributore come responsabile della lettura della generazione, purché la somma di questi
coefficienti di tutti i consumatori che partecipano all'autoconsumo collettivo sia l'unità.
Questi coefficienti saranno calcolati secondo la seguente formulazione:
1
Dove:
PIk: la potenza installata dell'impianto k.
∑jPIj: somma della potenza installata degli impianti di generazione.
4. In ogni caso, la somma dell'energia oraria eccedente e dell'energia oraria autoconsumata da tutti i consumatori
associati deve essere uguale all'energia oraria netta totale prodotta dal generatore (o dai generatori).
ALLEGATO II
Struttura del registro amministrativo dell'autoconsumo di elettricità e dei dati che devono presentare le Comunità
Autonome e le Città di Ceuta e Melilla
La struttura del registro amministrativo e del file di scambio di informazioni è la seguente:
Sezione uno
Dati sul proprietario del punto di approvvigionamento
Proprietario del punto di approvvigionamento.
Numero di codice fiscale del titolare del punto di approvvigionamento.
Indirizzo del proprietario (indirizzo registrato).
Comune/Codice postale del proprietario.
Provincia del proprietario.
Paese.
Numero di telefono di contatto del titolare.
Indirizzo e-mail di contatto del titolare.
Dati del punto di fornitura
CUPS della fornitura.
Potenza contratta.
Tensione del punto di connessione.
Indirizzo.
Comune/Codice postale.
Provincia.
Riferimento catastale del lotto/costruzione.
Società di distribuzione o, se del caso, di trasporto, a cui è collegato.
Dati dell'impianto di generazione
Tecnologia del generatore secondo l'articolo 2 del RD 413/2014, del 6 giugno e, se del caso, il combustibile utilizzato.
Potenza installata dell'impianto di generazione (KW).
Dati sul deposito (solo se disponibile).
Potenza di uscita installata (kW).
Energia massima immagazzinata (kWh)
Dettagli del rappresentante che presenta la comunicazione (solo se la comunicazione è presentata da un rappresentante)
Azienda rappresentativa (se presente)
Numero di partita IVA della società rappresentante.
Utente rappresentativo dell'azienda o dell'operatore.
Numero di partita IVA dell'utente rappresentativo.
Indirizzo (compreso il codice postale).
Numero di telefono.
Indirizzo e-mail.
Certificato elettrico dell'installazione di autoconsumo
Numero di identificazione/registrazione della Comunità Autonoma.
Tipo di autoconsumo
Sezione
Sottosezione
Individuale/Collettivo
Seconda sezione
Dettagli del proprietario del punto di approvvigionamento
Proprietario del punto di approvvigionamento.
NIF del titolare del punto di approvvigionamento.
Indirizzo del proprietario (indirizzo registrato).
Comune/Codice postale del proprietario.
Provincia del proprietario.
br
Paese.
Numero di telefono di contatto del titolare.
Indirizzo e-mail di contatto del titolare.
Dati del punto di fornitura
CUPS della fornitura.
Potenza contratta.
Tensione del punto di connessione.
Indirizzo.
Comune/Codice postale.
Provincia.
Riferimento catastale del lotto/costruzione.
br
Società di distribuzione o, se del caso, di trasporto, a cui è collegato.
Dati dell'impianto di generazione
Proprietario dell'impianto di generazione.
NIF del proprietario dell'impianto di generazione.
Indirizzo del proprietario (indirizzo registrato).
Comune/Codice postale del proprietario.
Provincia del licenziatario.
Paese.
Numero di telefono di contatto del proprietario.
Indirizzo e-mail di contatto.
Dettagli dell'impianto di generazione
Tecnologia del generatore secondo l'articolo 2 del RD 413/2014, del 6 giugno e, se del caso, il combustibile utilizzato.
Potenza installata dell'impianto di generazione (KW).
Numero di registrazione nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica sotto il Ministero
della Transizione Ecologica. (se applicabile)
Codice CIL (se applicabile).
Dati del deposito (solo se disponibile).
Potenza di uscita installata (kW).
Energia massima immagazzinabile (kWh).
Dettagli del rappresentante che presenta la presentazione (solo se la presentazione è fatta da un rappresentante)
Azienda rappresentativa (se presente).
Numero di partita IVA della società rappresentante.
Utente rappresentativo dell'azienda o dell'operatore.
Numero di partita IVA dell'utente rappresentativo.
Indirizzo (compreso il codice postale).
Numero di telefono.
Indirizzo e-mail.
Certificato elettrico dell'installazione di autoconsumo
Numero di identificazione/registrazione delle CC.AA.
Tipo di autoconsumo
Sezione
Sottosezione (a/b1/b2 secondo l'articolo 19)
Individuale/Collettivo