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Decreto reale in italiano. L'ho tradotto con deepl.com. È di qualità piuttosto buona, non è vero? Qui espongono le recenti modifiche alle leggi generali per il mercato elettrico spagnolo. Per il bollettino con le leggi sull'autoconsumo clicca qui.

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Questo decreto specifica il quadro giuridico generale e i recenti cambiamenti nella legge, spiegando perché è vantaggioso investire nell'energia solare in questo momento e per molto tempo a venire. Qui il decreto reale sull'autoconsumo in italiano




I


La legge 24/2013, del 26 dicembre, sul settore elettrico, nel suo articolo 33, regola in generale l'accesso e la connessione alle reti, definendo i concetti di diritto di accesso, diritto di connessione, permesso di accesso e permesso di connessione. Così, il diritto di accesso è inteso come il diritto di utilizzare la rete in condizioni legali o regolamentari, e il diritto di connessione a un punto della rete è inteso come il diritto di un individuo di connettersi elettricamente a un punto specifico della rete in determinate condizioni.

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua promulgazione, lo sviluppo normativo del suddetto articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre, non aveva ancora avuto luogo. Ciò significa, in conformità con le disposizioni dell'undicesima disposizione transitoria della citata legge 24/013, del 26 dicembre, che, fino all'approvazione del presente decreto reale, l'articolo 33 relativo all'accesso e alla connessione, non era applicabile.

Questa situazione determina che il regime transitorio configurato dalla settima, ottava e undicesima disposizione transitoria della citata legge 24/2013, del 26 dicembre, continua ad applicarsi. Queste disposizioni transitorie, applicate congiuntamente, determinano che durante l'elaborazione dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, l'accesso e la connessione sono disciplinati dalla precedente Legge 54/1997, del 27 novembre, sul Settore Elettrico, e i suoi regolamenti di attuazione approvati dal Governo. Questo regolamento prevedeva una durata indeterminata dei permessi, in contrasto con i cinque anni stabiliti in termini generali dalla sezione otto dell'articolo 33 della legge 24/2013 del 26 dicembre.

Regio decreto legge 1/2019, dell'11 gennaio, sulle misure urgenti per adattare le competenze della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza alle esigenze derivanti dal diritto dell'Unione Europea, in relazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, riguardanti norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e del gas naturale, ha effettuato una riorganizzazione delle competenze in materia di accesso e connessione alle reti elettriche in modo tale che il governo è responsabile dell'approvazione, con decreto reale del Consiglio dei ministri, dei criteri e delle procedure che la concessione di accesso e connessione deve soddisfare per rispettare gli obiettivi della politica energetica e la penetrazione delle energie rinnovabili; i criteri in base ai quali un soggetto può chiedere ai proprietari e ai gestori della rete di modificare le condizioni dei permessi di accesso e di connessione, compresi i loro punti di connessione, e i criteri oggettivi per l'inclusione di limiti alla capacità di connessione per nodo al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Da parte sua, in conformità con la distribuzione delle competenze approvata dal citato Regio Decreto Legge 1/2019 dell'11 gennaio, la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza approverà, tramite circolare, la metodologia e le condizioni di accesso e connessione che comprenderanno: il contenuto delle domande e dei permessi, i criteri economici, i criteri di valutazione della capacità, i motivi di rifiuto, il contenuto minimo dei contratti e l'obbligo di pubblicità e trasparenza delle informazioni rilevanti per l'accesso e la connessione.

A questo proposito, vale la pena sottolineare quanto affermato dal Consiglio di Stato nel suo parere del 18 giugno 2020, in merito al primo progetto di circolare di accesso, quando ha affermato che "In conclusione, in conformità con l'attuale sistema giuridico, l'approvazione di un quadro normativo generale per la procedura di concessione dei permessi di accesso e di connessione è di competenza del Governo. Il regolamento che stabilisce troverà un limite nel rispetto della competenza del CNMC per regolare gli aspetti espressamente menzionati nella corrispondente abilitazione legale".

Il regio decreto legge 15/2018, del 5 ottobre, sulle misure urgenti per la transizione energetica e la protezione dei consumatori, ha incluso nella sua terza disposizione aggiuntiva varie misure per combattere la speculazione nei diritti di accesso e connessione negli impianti di produzione e aumentare la fermezza richiesta ai progetti. Tra queste misure, questa disposizione aggiuntiva ha introdotto l'obbligo per i titolari di permessi di accesso e connessione di anticipare parte dei costi di investimento di quelle infrastrutture di connessione che devono essere sostenute da loro, ma che devono essere realizzate dal gestore della rete, così come l'obbligo di firmare, entro un determinato periodo, un contratto di messa in servizio del progetto che stabilisce i pagamenti aggiuntivi agli importi anticipati.
Si stabilisce anche che, in generale, il criterio per la concessione dei permessi sarà quello della priorità temporale, anche se, al fine di promuovere la penetrazione delle energie rinnovabili, viene regolata un'eccezione a questo nei casi di ibridazione di impianti di generazione esistenti e gare di capacità di accesso in nuovi nodi della rete di trasmissione o in quei nodi in cui la capacità di potenza viene rilasciata o viene in superficie.

La procedura stabilita da questo Decreto Reale è una procedura unica per ottenere permessi di accesso e connessione alle reti di trasmissione e distribuzione, in cui il gestore della rete funge da punto di contatto per il richiedente durante tutta la procedura, indipendentemente dal fatto che il gestore della rete sia o meno il proprietario della rete in cui si richiede la connessione. Tuttavia, si prevede un'eccezione transitoria per quelle installazioni che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto reale, non hanno un permesso di connessione, ma per le quali il loro proprietario ha già richiesto o ottenuto un permesso di accesso dal gestore della rete, nel qual caso il permesso di connessione sarà trattato con il proprietario della rete dove il permesso di accesso è stato richiesto o ottenuto.

La procedura unica regolata da questo regio decreto ha scadenze specifiche, sia per i richiedenti che per i proprietari e gli operatori di rete, che dipendono dal livello di tensione del punto di rete per il quale si richiede l'accesso e la connessione. Per accelerare la procedura di ottenimento dei permessi nel caso dei consumatori e dei piccoli generatori di energia, è prevista una procedura semplificata in cui i tempi sono ridotti della metà.

In conformità con la seconda disposizione aggiuntiva del Regio Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, questo Regio Decreto esenta alcuni impianti di generazione elettrica legati a modalità di autoconsumo dall'ottenere permessi di accesso e connessione. Inoltre, estende questa esenzione nel caso dei consumatori ai quali è applicabile l'articolo 25.1 del Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, che stabilisce la metodologia di calcolo della remunerazione dell'attività di distribuzione dell'elettricità.

Questo Regio Decreto regola le cause di rifiuto delle richieste di accesso e connessione, che si limitano alla mancata presentazione delle informazioni necessarie per l'elaborazione della richiesta, al mancato accreditamento delle garanzie finanziarie necessarie nel caso di impianti di generazione elettrica e al fatto che, secondo le informazioni pubbliche esposte sulle piattaforme che devono essere abilitate dai gestori della rete, non c'è capacità. Allo stesso modo, in relazione al rifiuto delle richieste di accesso e connessione, il decreto reale stabilisce che le cause possono essere solo quelle stabilite dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza nell'esercizio dei poteri attribuitile dalla Legge 24/2013, del 26 dicembre, e stabilisce che, in tutti i casi, il rifiuto sarà comunicato al richiedente in modo motivato.

D'altra parte, questo decreto reale regola l'obbligo del proprietario dell'impianto di firmare un contratto di accesso tecnico con il proprietario della rete a cui è collegato, che regolerà le relazioni tecniche tra i due. Nel caso dei consumatori, oltre al contratto di cui sopra, deve essere firmato un contratto di accesso con il distributore corrispondente che, nel caso di connessione alla rete di distribuzione, può essere firmato insieme al contratto di accesso tecnico.


III


Il capitolo I stabilisce lo scopo e il campo di applicazione del regolamento, così come le definizioni di applicazione per gli scopi in esso indicati.

Il capitolo II regola gli aspetti generali della procedura per ottenere i permessi di accesso e di connessione. In particolare, questo capitolo specifica l'obbligo di ottenere permessi, i criteri generali per la procedura di trattamento, i criteri generali per la concessione di permessi, i motivi di rifiuto delle domande e i motivi di rifiuto dei permessi.

Il capitolo III dettaglia la procedura generale per la concessione dei permessi di accesso e connessione in relazione all'inizio della stessa, la valutazione della domanda, la preparazione della proposta preliminare e i termini per la sua presentazione, l'accettazione da parte del richiedente e il rilascio dei permessi.

Il capo IV regola gli aspetti relativi alla procedura abbreviata per ottenere i permessi di accesso e di connessione, come le sue condizioni e i casi in cui può essere applicata, così come i casi specifici che saranno esentati dall'ottenere i permessi di accesso e di connessione.

La terza disposizione finale modifica il Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, che regola l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e rifiuti, al fine di specificare l'applicazione del regime di remunerazione specifico agli impianti ibridi. Più specificamente, si stabilisce un nuovo tipo di impianti ibridi per accogliere l'ibridazione rinnovabile di un impianto che ha già diritto a ricevere il regime di remunerazione specifico, così come il suo meccanismo di remunerazione.

Allo stesso modo, la definizione di potenza installata applicabile nel caso di impianti a tecnologia fotovoltaica viene modificata in modo che sia la minore tra la somma della potenza unitaria massima dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto e la potenza massima dell'inverter o degli inverter che compongono l'impianto. Per evitare che questa modifica incida sulle procedure di autorizzazione degli impianti avviati prima della data di entrata in vigore del Regio Decreto, si prevede che, in via transitoria, il trattamento di queste procedure e l'iscrizione nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica si realizzino secondo la definizione di potenza installata in vigore fino a tale data.


X


La prima disposizione transitoria del Regio Decreto 647/2020, del 7 luglio, che regola gli aspetti necessari per l'implementazione dei codici di rete per la connessione di alcuni impianti elettrici, stabilisce che, per un periodo di ventiquattro mesi, i gestori di rete possono emettere notifiche operative limitate che consentano l'iscrizione nei corrispondenti registri amministrativi degli impianti di generazione elettrica inclusi nell'ambito del Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che stabilisce un codice di rete sui requisiti di connessione dei generatori alla rete. Questa disposizione transitoria concede un periodo di tempo necessario per l'accreditamento di quelle entità che permetteranno di valutare la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dal suddetto Regolamento (UE) 2016/631, del 14 aprile 2016, e, con questo, emettere la corrispondente notifica operativa definitiva.

Sebbene il Regolamento (UE) 2016/631, del 14 aprile 2016, non sia applicabile agli impianti di generazione situati nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, il Regio Decreto 647/2020, del 7 luglio, estende ad essi il campo di applicazione della procedura di notifica operativa, sebbene, in questo caso, la procedura sia legata al rispetto dei requisiti specifici che si applicano a questi impianti.

Tenendo conto che la definizione di alcuni di questi requisiti specifici è legata a quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/631, del 14 aprile 2016, la quinta disposizione finale di questo Regio Decreto modifica la prima disposizione transitoria del Regio Decreto 647/2020, del 7 luglio, per estendere la possibilità di emettere notifiche operative limitate al caso di impianti di generazione elettrica situati nei sistemi elettrici di territori non peninsulari. Questo permetterà l'iscrizione definitiva di questi impianti nei corrispondenti registri amministrativi fino a quando non si potrà fornire la documentazione necessaria per accreditare il rispetto dei requisiti tecnici ad essi applicabili.


XI


L'ottava disposizione finale del Regio Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, stabilisce che "il Governo e la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza approveranno entro un periodo massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regio Decreto Legge tutte le disposizioni regolamentari necessarie per lo sviluppo e l'esecuzione nell'ambito delle loro competenze delle disposizioni dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

In conformità con quanto sopra, il 7 luglio 2020 è stato approvato l'Accordo del Consiglio dei Ministri che autorizza il trattamento amministrativo urgente previsto dall'articolo 27.1.b) della Legge 50/1997, del 27 novembre, del Governo, del progetto di Decreto Reale che regola la procedura e i criteri generali di accesso e connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità.


XII


Il presente regolamento è stato redatto tenendo conto dei principi di buona regolamentazione di cui all'articolo 129.1 della legge 39/2015, del 1 ottobre, sul procedimento amministrativo comune delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, è conforme ai principi di necessità ed efficacia, dato che la sua approvazione è prevista dalla Legge 24/2013, del 26 dicembre, che stabilisce che gli aspetti specifici di accesso e connessione alle reti identificati nell'oggetto di questo regolamento devono essere approvati con Decreto Reale del Governo, essendo l'approvazione di questo Decreto Reale una condizione necessaria per l'entrata in vigore dell'articolo 33 della suddetta legge.

Allo stesso modo, rispetta il principio di proporzionalità realizzando lo sviluppo normativo degli aspetti attribuiti al governo in materia di accesso e connessione, in virtù dell'articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre.

Resta anche inteso che il principio della certezza del diritto è soddisfatto, dato che il regolamento è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico e con il diritto dell'Unione. Inoltre, l'approvazione di questo Decreto Reale permetterà l'applicabilità dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, e, con questo, la piena applicazione del quadro normativo sull'accesso e la connessione approvato dalla suddetta legge, invece del quadro transitorio che si sta applicando attualmente.

Il regolamento rispetta il principio di trasparenza nella misura in cui il progetto è stato sottoposto a un'audizione pubblica e gli obiettivi perseguiti sono descritti nel preambolo e nella relazione.

Infine, il principio di efficienza è soddisfatto nella misura in cui non introduce oneri amministrativi inutili o accessori.

In conformità con l'articolo 26.6 della citata legge 50/1997, del 27 novembre, il presente decreto reale è stato sottoposto all'informazione pubblica e a un processo di audizione attraverso la sua pubblicazione sul sito web del Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica. Inoltre, il processo di audizione si è svolto anche attraverso la consultazione dei rappresentanti della Consulta dell'Elettricità della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni della decima disposizione transitoria della Legge 3/2013, del 4 giugno, sulla creazione della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza. Le Comunità Autonome e le città di Ceuta e Melilla hanno partecipato al processo di audizione attraverso il suddetto Consiglio Consultivo dell'Elettricità, nel quale sono rappresentate.

Come stabilito nell'articolo 5.2.a) della Legge 3/2013, del 4 giugno, le disposizioni di questo decreto reale sono state informate dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza nel suo rapporto "Accordo che emette un rapporto sul progetto di decreto reale sull'accesso e la connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità" (IPN/CNMC/022/20), che è stato approvato dal Consiglio in sessione plenaria, il 2 settembre 2020.

Questo decreto reale è emesso in base alle disposizioni dell'articolo 149.1.13.ª e 25.ª della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva di determinare le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica, e le basi del regime minerario ed energetico, rispettivamente.

In virtù di ciò, su proposta del quarto vicepresidente del governo e ministro della transizione ecologica e della sfida demografica, con l'approvazione preliminare del ministro delle politiche territoriali e della funzione pubblica, d'accordo con il Consiglio di Stato, e dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri nella sua riunione del 29 dicembre 2020,


FORNITO:


CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1. Oggetto.
Lo scopo del presente Decreto Reale è quello di stabilire i criteri e la procedura applicabili alla richiesta e all'ottenimento dei permessi di accesso e connessione a un punto della rete, da parte di produttori, trasportatori, distributori, consumatori e proprietari di impianti di stoccaggio, nello sviluppo delle disposizioni dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, sul Settore Elettrico.
Articolo 2. Definizioni.
Ai fini del presente decreto reale, si applicano le seguenti definizioni:

a) Diritto di accesso: il diritto di utilizzare la rete alle condizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti.

b) Diritto di connettersi a un punto della rete: il diritto di una parte di connettersi elettricamente a un punto specifico della rete di trasmissione esistente o pianificata su base vincolante o sulla rete di distribuzione esistente o inclusa nei piani di investimento approvati dall'Amministrazione Generale dello Stato a determinate condizioni.

c) Permesso di accesso: quello che viene concesso per l'uso della rete a cui è collegata un'installazione di produzione, stoccaggio per la successiva immissione in rete, consumo, distribuzione o trasmissione di elettricità. Il permesso di accesso sarà rilasciato dall'operatore di rete.

e) Giunzione: punto elettrico in cui convergono tre o più linee elettriche o trasformatori con lo stesso livello di tensione. Si considererà anche come nodo elettrico quel punto in cui, dopo aver aperto il circuito per collegare un nuovo soggetto, convergono finalmente tre o più linee elettriche o trasformatori.

f) Posizione: ciascuno dei punti che permettono la connessione fisica di linee elettriche, trasformatori o elementi di controllo della potenza attiva o reattiva in un nodo, dotati dei loro corrispondenti elementi di interruzione e protezione.

g) Proprietario di rete a monte, rispetto ad un altro: quello che è collegato alla rete di quest'ultimo per mezzo di elementi che si trovano a livelli di tensione superiori o uguali, purché detto elemento si trovi prima dell'avanzamento abituale nella direzione della corrente elettrica. A tal fine, la direzione abituale della corrente deve essere intesa come quella che permette l'alimentazione di consumatori di tensione inferiore a partire da livelli di tensione superiori o uguali.

h) Gestore di rete a monte, rispetto ad un altro: quello incaricato di gestire la rete che è collegata alla rete di quest'ultimo per mezzo di elementi che si trovano a livelli di tensione superiori o uguali, a condizione che detto elemento sia situato a monte del flusso abituale nella direzione della corrente elettrica. A questo scopo, la direzione abituale della corrente deve essere intesa come quella che permette di fornire energia alle utenze a bassa tensione da livelli di tensione più alti o uguali.

i) Impianto di generazione di energia elettrica: un impianto costituito da uno o più moduli di generazione di energia elettrica e, se del caso, da uno o più impianti di stoccaggio dell'energia che immettono energia nella rete, tutti collegati a un punto della rete attraverso la stessa posizione.

j) Modulo di generazione elettrica: un modulo di generazione elettrica sincrono o un modulo di parco elettrico in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016, che stabilisce un codice di rete sui requisiti di connessione alla rete per i generatori, e con i regolamenti approvati per lo sviluppo e l'attuazione dello stesso.

k) Capacità di accesso: la massima potenza attiva che può essere immessa nella rete da un impianto di generazione di energia elettrica o assorbita dalla rete da un impianto a domanda, conformemente a quanto stabilito nel permesso di accesso e nel contratto di accesso tecnico.

l) Connessione alla rete: procedura di connessione fisica degli impianti di generazione, distribuzione, trasmissione, stoccaggio o consumo di elettricità a un punto della rete di trasmissione o, se del caso, di distribuzione, quando l'operatore di tali impianti ha ottenuto un permesso di accesso e di connessione. Una volta completate queste attività, le installazioni saranno pronte per essere alimentate o collegate una volta ottenuti tutti i permessi e le autorizzazioni richieste dalla legge.

m) Potenza installata di un impianto di generazione: quella definita nell'articolo 3 e, ove applicabile, nell'undicesima disposizione aggiuntiva, del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, che regola l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e rifiuti.

n) Potenza installata di un impianto di consumo: è la potenza massima prevista che è stata considerata nella progettazione dell'impianto di consumo e che deve essere indicata nel corrispondente certificato di installazione elettrica (CIE).

Articolo 3. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto reale è applicabile alle parti coinvolte nella richiesta e nella concessione dei permessi di accesso e connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, che sono:

a) I richiedenti di permessi di accesso e connessione a un punto della rete di trasmissione o, se del caso, di distribuzione dell'energia elettrica, che sono: sviluppatori e proprietari di impianti di generazione di energia elettrica, impianti di distribuzione, impianti di trasmissione, impianti di stoccaggio e consumatori.

b) I proprietari di reti di distribuzione o trasmissione di elettricità.

c) Il gestore del sistema e il gestore della rete di trasmissione e i gestori delle reti di distribuzione.

2. Il presente decreto reale non si applica agli impianti di stoccaggio nei sistemi elettrici dei territori non continentali di proprietà del gestore del sistema, in conformità con le disposizioni della legge 17/2013, del 29 ottobre, per la garanzia della fornitura e l'aumento della concorrenza nei sistemi elettrici insulari e non continentali.

Allo stesso modo, non si applica agli impianti di stoccaggio quando sono componenti pienamente integrati della rete di trasmissione, in applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, né quando non immettono mai energia nelle reti di trasmissione o di distribuzione.

Allo stesso modo, non si applica ai casi in cui un proprietario di rete deve accedere a reti di sua proprietà.


CAPITOLO II
Aspetti generali della procedura di accesso e connessione al sistema Articolo 4. Obbligo di ottenere permessi per l'accesso e la connessione a un punto della rete.
1. Le parti di cui al paragrafo a) della sezione 1 dell'articolo 3 che desiderano collegare i loro nuovi impianti alla rete di trasmissione o distribuzione, devono prima ottenere i permessi di accesso e di connessione alla rete.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente si intendono senza pregiudizio delle esenzioni che possono essere applicabili, conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del presente decreto reale.

Articolo 5. Criteri generali per il trattamento dei permessi di accesso e di connessione. Per ottenere i permessi di accesso e di connessione, una domanda di accesso e di connessione al sistema di trasmissione o di distribuzione, a seconda dei casi, deve essere presentata al gestore del sistema corrispondente.

2. Il trattamento delle domande per i permessi di accesso e di connessione è effettuato congiuntamente in un'unica procedura. In questa procedura, l'operatore del sistema per il quale sono richiesti i permessi agisce come unico punto di contatto per il richiedente o la persona fisica o giuridica che lo rappresenta.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione dispongono di piattaforme web dedicate alla gestione delle domande di accesso e di connessione, al trattamento e alle informazioni sullo stato delle domande, dove i richiedenti possono consultare lo stato del trattamento delle loro domande.

4. Allo stesso modo, le piattaforme di cui alla sezione precedente permetteranno di conoscere la capacità di accesso esistente in ogni nodo, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza nella sua circolare.

5. Ai fini del trattamento delle procedure di accesso e di connessione, si tiene conto di quanto segue:

a) Le domande e le loro eventuali correzioni, le comunicazioni dell'operatore del sistema, nella sua qualità di punto di contatto unico, e, in generale, qualsiasi fase del trattamento che richieda una comunicazione o una notifica da parte del richiedente o dell'operatore del sistema, sono effettuate per via elettronica. Quanto sopra non si applica quando i richiedenti sono persone fisiche, nel qual caso possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione o notifica a condizione che consentano di registrare la presentazione e la data in cui è avvenuta.

b) Sono messi a disposizione mezzi elettronici per garantire la tracciabilità delle comunicazioni e delle notifiche effettuate dai richiedenti e dagli operatori del sistema e per ottenere dai richiedenti di permessi di accesso e di connessione le ricevute che attestino la data e l'ora di presentazione.

c) Devono essere messi a disposizione mezzi elettronici per fornire una registrazione affidabile delle comunicazioni e delle notifiche fatte dagli operatori del sistema.

Articolo 6. Criteri generali per la procedura di ottenimento dei permessi di accesso e di connessione. 1. La procedura per ottenere i permessi di accesso e di connessione è generalmente conforme alle disposizioni del capitolo III.

2. Le domande di autorizzazione all'accesso e alla connessione per gli impianti di produzione di energia elettrica sono presentate per l'impianto in questione, ossia per l'insieme dei moduli di produzione di energia elettrica e/o di stoccaggio che ne fanno parte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2.

3. Ai fini delle disposizioni del presente decreto reale, le domande di accesso e connessione alla rete di trasmissione o distribuzione degli impianti di stoccaggio che possono scaricare energia nelle reti di trasmissione e distribuzione sono considerate come domande di accesso agli impianti di generazione di elettricità.

Quanto precede non pregiudica i criteri tecnici di accesso che devono essere presi in considerazione per questo tipo di impianto, a causa del suo status di impianto che, in certi momenti, si comporta come un impianto a domanda.

4. L'avvio di una procedura di accesso e di connessione alla rete elettrica, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, è subordinato alla presentazione, all'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto, di una copia della ricevuta che accredita l'avvenuto deposito della garanzia finanziaria di cui all'articolo 23 del presente decreto reale, e che detta garanzia sia stata correttamente costituita, conformemente alle disposizioni del suddetto articolo. La forma di accreditamento dell'adeguata costituzione della garanzia è quella indicata nell'articolo 23.

5. In ogni caso, l'avvio di una procedura per l'ottenimento dei permessi di accesso e di connessione è subordinato al pagamento da parte del titolare dell'impianto degli importi per gli studi di accesso e di connessione stabiliti dalle rispettive ordinanze ministeriali di cui all'articolo 27 del Real Decreto 1047/2013, del 27 dicembre, che stabilisce la metodologia di calcolo della remunerazione dell'attività di trasmissione di energia elettrica, e all'articolo 30 del Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, come applicabile in ciascun caso.

6. Le domande per i permessi di accesso e di connessione possono essere fatte solo:

a) Nel caso della rete di trasmissione, sulle sottostazioni esistenti o incluse nel piano di sviluppo della rete di trasmissione in vigore e, all'interno di queste, sulle posizioni esistenti o previste. A questi fini, si prenderanno in considerazione posizioni aggiuntive a quelle espressamente incluse nella pianificazione della rete di trasmissione che possono essere considerate pianificate, in conformità con i criteri e i requisiti che, a questi fini, sono definiti nel decreto reale che, se del caso, è approvato in conformità con le disposizioni della sezione tre della prima disposizione transitoria del Decreto Legge Reale 23/2020, del 23 giugno.

b) Nel caso della rete di distribuzione, sugli impianti esistenti o su quelli inclusi nei piani di investimento delle imprese di distribuzione approvati dall'Amministrazione Generale dello Stato.

7. Nel caso della cogenerazione o dell'autoconsumo in cui gli impianti di produzione di elettricità condividono le infrastrutture di connessione con un consumatore, e in cui il richiedente dei permessi di accesso e di connessione è diverso dal titolare del contratto di fornitura, sarà una condizione essenziale per l'avvio di una procedura di accesso e di connessione che la domanda sia accompagnata da un accordo firmato da entrambe le parti in cui il titolare del contratto di fornitura è d'accordo.

8. In conformità con le disposizioni della sezione 12 dell'articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre, le richieste di permessi di accesso possono essere presentate per strutture ibride che incorporano diverse tecnologie a condizione che almeno una di esse utilizzi una fonte di energia primaria rinnovabile o incorpori strutture di stoccaggio.

Articolo 7. Criteri generali per ordinare la concessione di permessi di accesso e di connessione.

1. Il criterio generale per ordinare i permessi di accesso e di connessione è la priorità temporale, tranne nei casi previsti dall'articolo 18 e dall'articolo 27 del presente decreto reale.

2. Ai fini della determinazione della priorità temporale, la data da prendere in considerazione è la data in cui la domanda viene accettata per il trattamento, che è la data e l'ora in cui la domanda per la concessione del permesso di accesso e di connessione è depositata presso l'operatore del sistema corrispondente.

Nel caso in cui tale domanda richieda una correzione, la data di ammissione al trattamento e, pertanto, la data da prendere in considerazione ai fini della priorità temporale, sarà la data e l'ora in cui tutta la documentazione e le informazioni richieste sono state correttamente presentate. A tal fine, il gestore del sistema rispetta l'ordine di inserimento delle domande nelle richieste di rettifica.

3. Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, se, applicando i suddetti criteri, la data e l'ora di ammissione di due domande sono uguali, la priorità temporale è stabilita in base a quanto tempo fa è stata inviata all'amministrazione competente per l'autorizzazione dell'impianto la copia della ricevuta che attesta il regolare deposito delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 23.

Nel caso in cui la stessa domanda congiunta raggruppi più impianti di produzione di energia elettrica in uno stesso nodo, la data della domanda ai fini della priorità della domanda congiunta è l'ultima delle date delle ricevute di accreditamento degli impianti cui la domanda si riferisce.


Articolo 8. Inammissibilità delle domande.

1. Le richieste di permessi di accesso e di connessione possono essere respinte dall'operatore del sistema solo per i seguenti motivi:

a) Non aver accreditato la presentazione, davanti all'organismo incaricato di concedere l'autorizzazione dell'agevolazione, di una copia della ricevuta che accredita l'avvenuto deposito della garanzia finanziaria di cui all'articolo 23, e che l'organismo incaricato di autorizzare l'agevolazione ha stabilito che detta garanzia è stata adeguatamente costituita, conformemente alle disposizioni di detto articolo.

b) Che la concessione dell'accesso a tale nodo sia regolata in una procedura specifica approvata dal Governo ai sensi del capitolo V del presente decreto reale o della ventiduesima disposizione aggiuntiva della legge 24/2013, del 26 dicembre.

c) Non aver fornito o rettificato le informazioni richieste nei termini e nei termini previsti dal presente decreto reale e con il contenuto stabilito dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza in conformità con le disposizioni della sezione 11 dell'articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre.

d) Che sia presentato in hub in cui la capacità di accesso concedibile esistente è nulla, in conformità con le informazioni indicate nelle piattaforme di cui all'articolo 5.3 del presente decreto reale. Le domande di ibridazione di un impianto di produzione di energia elettrica secondo le disposizioni dell'articolo 27 del presente decreto reale non possono essere respinte per questo motivo. In caso di rifiuto per mancanza di capacità di accesso da concedere per la generazione, i gestori delle reti inviano l'indirizzo dei loro portali web dove è indicata la capacità esistente delle reti sotto la loro gestione.

2. L'operatore del sistema notifica al richiedente di un permesso di accesso e di connessione il rifiuto di una domanda. La notifica deve indicare il motivo specifico, tra quelli elencati nella sezione precedente, per cui la domanda è stata respinta.

3. Il rifiuto di una domanda di accesso e connessione comporta, se del caso, il recupero delle garanzie finanziarie fornite. Le garanzie sono restituite entro un termine massimo di tre mesi dopo che il proprietario dell'impianto presenta una copia della notifica di rigetto della domanda all'organismo responsabile della concessione dell'autorizzazione dell'impianto e chiede la restituzione della garanzia fornita.

Nel caso di domande respinte in virtù delle disposizioni del paragrafo d) della prima sezione del presente articolo, solo l'80% della garanzia totale presentata sarà restituita, la parte restante sarà quindi incamerata. Il richiedente può recuperare l'intero importo della garanzia presentata se, insieme alla richiesta di restituzione, può dimostrare che il giorno della costituzione della garanzia, la piattaforma web dell'operatore del sistema corrispondente alle ore 8:00 mostrava l'esistenza di capacità disponibile in quel nodo che non era riservata alle offerte previste all'articolo 18.

Articolo 9. Rifiuto dei permessi di accesso e di connessione.

1. I motivi per il rifiuto dei permessi di accesso e connessione sono quelli stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza in conformità con le disposizioni della suddetta sezione 11 dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

2. In ogni caso, il rifiuto del permesso di accesso e di connessione deve essere motivato e deve essere notificato al richiedente nelle valutazioni della domanda. In caso di rifiuto per mancanza di capacità di accesso per la generazione, i gestori di rete inviano l'indirizzo dei loro portali web dove è indicata la capacità esistente delle reti sotto la loro gestione.

3. Il rigetto di una domanda di accesso e di allacciamento per motivi non imputabili direttamente o indirettamente al richiedente comporta il recupero delle garanzie finanziarie prestate entro un termine massimo di tre mesi a partire dalla data in cui il proprietario dell'impianto presenta una copia del rigetto del permesso di accesso all'organismo responsabile dell'autorizzazione dell'impianto.


CAPITOLO III


Procedura generale per ottenere i permessi di accesso e di connessione. articolo 10. avvio della procedura.

1. I soggetti di cui alla lettera a) della sezione 1 dell'articolo 2 che devono ottenere un permesso di accesso e di connessione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 4 del presente decreto reale, presentano all'operatore della rete alla quale desiderano connettersi una domanda per ottenere il permesso di accesso e di connessione. Nel caso di permessi di accesso e connessione per impianti di generazione di più di 100 kW, le domande devono essere fatte per un nodo specifico o una sezione di linea nella rete.

Questa domanda deve essere fatta nei termini e con il contenuto stabilito dalla Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

2. L'operatore del sistema dispone di un periodo massimo di venti giorni dal ricevimento della richiesta per chiederne la rettifica, se lo ritiene necessario, o, se del caso, per notificarne il rifiuto. Il proprietario della rete presenta tali richieste di rettifica attraverso il gestore della rete corrispondente.

3. Se la richiesta di rettifica della domanda non viene fatta entro il termine indicato nella sezione precedente, si intende che la domanda è stata accettata per il trattamento, a meno che il motivo di rifiuto non sia quello di cui ai paragrafi a) e b) della prima sezione dell'articolo 8.

4. La richiesta di correzione deve specificare inequivocabilmente tutte le carenze o gli errori riscontrati nella domanda. In nessun caso la richiesta di rettifica richiederà la fornitura di contenuti aggiuntivi non richiesti, in conformità con le disposizioni del primo comma del presente articolo. Allo stesso modo, seguirà ciò che è determinato dalla Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza in conformità con le disposizioni della prima sezione del presente articolo.

L'operatore del sistema può fare un massimo di due richieste di correzione alla stessa applicazione.

5. Il richiedente ha venti giorni di tempo dalla data di notifica della richiesta di correzione per presentare le informazioni indicate nella richiesta. La mancata risposta entro questo termine o nei termini o nella misura indicata nella richiesta comporta il rigetto della domanda.

6. Una volta che il licenziatario dell'impianto ha risposto alle richieste di correzione, l'operatore del sistema ha un periodo massimo di venti giorni per notificare l'accettazione o il rifiuto della richiesta. Se questa notifica non viene fatta entro il termine suddetto, si intende che la richiesta è stata accettata per il trattamento.

Articolo 11. Valutazione della richiesta di accesso e connessione.

1. Una volta che la domanda è stata ammessa al trattamento, l'operatore del sistema in cui è stato richiesto l'accesso valuta l'esistenza di capacità di accesso, secondo i criteri stabiliti a tal fine dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

Da parte sua, il proprietario della rete per la quale si richiede il permesso di connessione valuterà l'esistenza o meno della fattibilità della connessione, nel punto richiesto se questo corrisponde, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

2. Se il rilascio di un permesso di accesso in un punto della rete può avere ripercussioni sulla rete di trasmissione o, se del caso, sulla rete di distribuzione a monte, il gestore della rete per la quale è richiesto il permesso di accesso chiede al gestore della rete a monte una relazione di accettabilità su tali possibili ripercussioni e sulle restrizioni che ne derivano.

3. Per determinare se è necessaria una relazione di accettabilità da parte del gestore del sistema a monte, si tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza al fine di determinare l'influenza di una rete su una rete diversa da quella per la quale è richiesto il permesso di accesso.

4. Quando, conformemente alle disposizioni della sezione precedente, è necessario un rapporto di accettabilità, l'operatore del sistema in cui è richiesto l'accesso richiede tale rapporto all'operatore del sistema a monte entro un massimo di dieci giorni dalla data di accettazione della richiesta di trattamento. Il termine massimo entro il quale il gestore del sistema a monte deve inviare il rapporto di accettabilità al gestore richiedente è lo stesso che si applicherebbe per l'invio di una proposta preliminare, conformemente all'articolo 13; a tal fine la tensione del punto di connessione è considerata come il livello di tensione del punto di confine tra il gestore richiedente e il gestore del sistema a monte.

Questa consultazione può essere estesa ai successivi operatori del sistema a monte, nel caso in cui, secondo i criteri stabiliti, l'accesso possa avere un'influenza su di loro, applicando in questo caso a questi operatori gli stessi termini per richiedere il rapporto di accettabilità all'operatore del sistema a monte e per presentare il rapporto corrispondente all'operatore richiedente.

In ogni caso, il gestore del sistema a monte deve rispettare la priorità temporale delle richieste di rapporto che riceve quando emette il suo rapporto di accettabilità.

5. I gestori del sistema a monte a cui deve essere trasferita la consultazione, in conformità con le disposizioni del presente articolo, non possono richiedere informazioni aggiuntive a quelle che è necessario fornire per avviare la richiesta, in conformità con le disposizioni della circolare da approvare da parte della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, a meno che non stabilisca una differenziazione specifica della documentazione da presentare nel caso di richiedere un rapporto di accettabilità.

6. Una volta effettuata la valutazione, il gestore della rete informa il richiedente del risultato dell'analisi della sua domanda, che può risultare in:

a) Accettazione della domanda, quando c'è capacità di accesso, direttamente o rafforzando la rete esistente, e fattibilità della connessione. In questo caso, l'operatore del sistema notifica al richiedente la proposta preventiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

b) Rifiuto della domanda, quando sussistono i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9 del presente decreto reale, nel qual caso si darà comunicazione di tale circostanza e si considererà conclusa la procedura di accesso e connessione.

7. Nel caso di impianti di generazione di energia elettrica, l'operatore del sistema può accettare parzialmente la richiesta quando, sebbene esista una capacità di accesso, questa è inferiore alla capacità richiesta. In questo caso, le disposizioni del paragrafo a) della sezione precedente si applicano alla capacità di accesso parziale che l'operatore del sistema ritiene possa essere accettata, e le disposizioni del paragrafo b) si applicano alla capacità di accesso da negare.

Articolo 12. Proposta preventiva.
1. Nel caso in cui la valutazione della domanda concluda che esiste una capacità di accesso e che la connessione è fattibile, l'operatore del sistema notifica al richiedente la sua proposta. Il contenuto di questa proposta è determinato dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, e comprende almeno quanto segue
(a) La capacità di accesso proposta.

b) I parametri tecnici che caratterizzano tecnicamente il punto di connessione, che includono, almeno, la tensione e l'ubicazione.

c) La potenza massima di cortocircuito di progetto, per il calcolo del dispositivo di protezione, e la potenza minima di cortocircuito, per il calcolo delle variazioni di tensione ammesse nel punto di connessione.

d) Quelle situazioni in cui, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.2 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, il diritto di accesso del soggetto al punto di connessione proposto può essere temporaneamente limitato, in particolare quelle che, eventualmente, possono derivare da condizioni di funzionamento o da esigenze di manutenzione e sviluppo della rete.

e) Le condizioni e i requisiti tecnici delle linee di evacuazione o di connessione in entrata alla sottostazione a cui è collegato.

f) Specifiche tecniche dei lavori necessari per la connessione alla rete.

2. Inoltre, nel caso di impianti di generazione di energia elettrica, la documentazione di cui alla sezione precedente deve essere accompagnata da informazioni su altri impianti di generazione di energia elettrica con accesso concesso nello stesso nodo o posizione, quando l'accordo preventivo con i proprietari di detti impianti per l'uso condiviso delle strutture di evacuazione può condizionare l'accesso alla rete.

3. Ad eccezione dei termini, che sono disciplinati dall'articolo 13, le specifiche tecniche di connessione che il gestore del sistema deve redigere, conformemente alle disposizioni della prima sezione, devono essere conformi a quanto segue, a seconda dei casi:

(a) Nel caso dei consumatori, alle disposizioni dei capitoli VI e VII del Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, che stabilisce la metodologia di calcolo della remunerazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica.

b) Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, compresi gli autoconsumatori dal lato della generazione, alle disposizioni dell'articolo 6 del Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica di piccola potenza, o alla tredicesima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 1955/2000, del 1° dicembre, che regola le attività di trasporto, distribuzione, commercializzazione, fornitura e procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica, come applicabile in ciascun caso.

4. Nel caso di impianti di generazione e di consumo di energia elettrica, le condizioni tecniche di cui al primo comma sono accompagnate da un bilancio finanziario dettagliato elaborato dal gestore della rete per l'osservanza delle condizioni tecniche e per la realizzazione delle azioni necessarie a rendere effettiva la connessione fisica.

5. Fatta eccezione per le scadenze, che sono disciplinate dall'articolo 13, il bilancio finanziario che il gestore del sistema deve presentare, conformemente alle disposizioni della sezione precedente, è conforme alle seguenti disposizioni, come applicabile in ciascun caso:

a) Nel caso dei consumatori, alle disposizioni dei capitoli VI e VII del Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre.

b) Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, compresi gli autoconsumatori dal lato della generazione, alle disposizioni dell'articolo 6 del Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica di piccola potenza, o alla tredicesima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 1955/2000, del 1° dicembre, che regola le attività di trasporto, distribuzione, commercializzazione, fornitura e le procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica, a seconda dei casi.

c) I criteri economici stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

6. Il bilancio economico preparato dal proprietario della rete, conformemente alle disposizioni della sezione precedente, è notificato al richiedente dal gestore della rete contemporaneamente alle condizioni tecniche di cui alla prima sezione.

7. A meno che non sia espressamente richiesto dal richiedente, il budget finanziario non comprende le installazioni che, secondo la normativa vigente, il proprietario della rete non è obbligato a sviluppare. La richiesta esplicita del richiedente deve essere fatta al momento della presentazione della domanda che avvia la procedura di accesso e connessione o, se richiede al richiedente di rettificare la situazione, al momento dell'invio delle informazioni utilizzate per soddisfare l'obbligo di rettifica.

8. Quando sono necessarie nuove installazioni nella rete di trasmissione o distribuzione, il budget è calcolato prendendo in considerazione sia i costi di costruzione che gli altri costi necessari per la connessione delle installazioni che sono oggetto della richiesta di accesso e connessione.

9. Nel caso di impianti di generazione di energia elettrica, la notifica fatta dal gestore del sistema di rete, in conformità con le disposizioni del presente articolo, include la categoria che corrisponde ad assegnare a ciascuno dei moduli di generazione di energia elettrica che compongono l'impianto, in conformità con le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/631, del 14 aprile, e del Real Decreto 647/2020, del 7 luglio.

Articolo 13. Termini per la presentazione della proposta preliminare.
1. In generale, il termine massimo entro il quale il gestore della rete deve comunicare al richiedente il risultato dell'analisi della sua domanda accompagnata dalle sue condizioni tecniche ed economiche è il seguente:

a) Per gli impianti il cui punto di connessione alla rete di distribuzione è a una tensione inferiore a 1 kV:

1) Quando si richiede una fornitura fino a 15 kW in cui non è necessario realizzare nuove installazioni di estensione della rete: cinque giorni.

2) In tutti gli altri casi: quindici giorni.

b) Per gli impianti che hanno un punto di connessione con la rete di distribuzione ad una tensione uguale o superiore a 1 kV e inferiore a 36 kV: trenta giorni.

c) Per gli impianti con un punto di connessione alla rete di distribuzione ad una tensione uguale o superiore a 36 kV: quaranta giorni.

d) Per gli impianti con un punto di connessione alla rete di trasmissione: sessanta giorni.

I suddetti periodi sono calcolati a partire dalla data in cui la domanda è considerata accettata per il trattamento.

2. Nel caso di impianti per i quali l'analisi della loro domanda di autorizzazione all'accesso e alla connessione richieda, conformemente alle disposizioni del presente decreto reale, un rapporto di accettabilità del gestore del sistema a monte, i termini massimi stabiliti nel presente articolo saranno aumentati del periodo stabilito per la presentazione del corrispondente rapporto di accettabilità.

Articolo 14. Accettazione della proposta.
1. Una volta ricevuta la proposta del punto di connessione e le condizioni tecniche ed economiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, il richiedente comunica al gestore del sistema l'accettazione o meno della proposta, entro un termine massimo di trenta giorni.
2. Se il richiedente non ha inviato la sua risposta all'operatore del sistema entro i termini stabiliti nel paragrafo precedente, ciò sarà considerato come una non accettazione del punto proposto o della soluzione proposta.

3. In caso di disaccordo con la soluzione tecnica o economica, o con entrambe, il richiedente può, entro il termine indicato nella prima sezione, notificare al gestore del sistema e chiedere un riesame di aspetti specifici delle condizioni tecniche o economiche nel punto di connessione oggetto dell'analisi, e deve soddisfare gli eventuali requisiti di documentazione aggiuntivi specificati dal gestore del sistema, entro un termine massimo di dieci giorni. L'inosservanza del requisito entro il periodo summenzionato sarà considerata come la non accettazione del punto proposto o della soluzione proposta.

4. L'operatore del sistema risponde alla richiesta di revisione entro quindici giorni al massimo. A questi fini, si considera che il periodo inizi dopo che la richiesta di informazioni supplementari, se del caso, richiesta dall'operatore del sistema conformemente alle disposizioni della sezione precedente è stata soddisfatta.

5. Dopo aver ricevuto la risposta dell'operatore di rete alla richiesta di riesame, il richiedente risponde con la sua accettazione entro lo stesso termine di cui al primo paragrafo. Il mancato invio di tale risposta entro il termine stabilito sarà considerato come una non accettazione dell'articolo proposto o della soluzione proposta.

6. La mancata accettazione da parte del richiedente entro i termini indicati nel presente articolo comporterà il rigetto della domanda di autorizzazione all'accesso e all'allacciamento e la restituzione della garanzia finanziaria depositata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto reale.

7. Nei casi in cui, in conformità con le disposizioni del presente Decreto Reale, il preventivo finanziario includa la parte delle installazioni che il proprietario della rete non è obbligato a sviluppare, l'accettazione della proposta finanziaria non implica, in nessun caso, che il richiedente accetti che sia il proprietario della rete ad eseguire le suddette installazioni. Tale accettazione sarà fatta espressamente secondo i termini e le scadenze stabilite in questo senso nel regolamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 12.5 del presente decreto reale.

8. Il riesame di una proposta precedente, conformemente alle disposizioni del paragrafo tre del presente articolo, sospende i termini delle procedure relative ad altre richieste di accesso e di connessione quando tali procedure possono essere influenzate dal risultato del riesame. La sospensione termina quando il richiedente decide se accettare o meno il riesame proposto o, se il richiedente non decide espressamente, quando scade il termine di cui al paragrafo 5.

9. Nel caso di impianti di generazione o di domanda in punti di tensione uguali o inferiori a 36 kV, la proposta non sarà considerata accettata finché il richiedente non avrà precedentemente firmato un accordo di pagamento per l'infrastruttura da sviluppare da parte del proprietario della rete, in conformità con la normativa vigente.

Articolo 15. Rilascio di permessi di accesso e di connessione.
1. Dopo che il richiedente ha accettato il punto di connessione, le condizioni tecniche di accesso e di connessione e le condizioni economiche di connessione, il gestore del sistema e il proprietario della rete rilasciano rispettivamente i corrispondenti permessi di accesso e di connessione.

2. Il gestore del sistema notifica all'interessato i permessi di accesso e di connessione rilasciati entro un termine massimo di venti giorni dalla data in cui gli viene notificata l'accettazione del richiedente o, se del caso, dalla data in cui viene firmato l'accordo di pagamento di cui alla sezione nove dell'articolo precedente.

3. I permessi di accesso e connessione dovranno contenere tutte le informazioni che la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza determina in applicazione delle disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

4. I gestori del sistema di distribuzione con connessione alla rete di trasmissione informano il gestore del sistema sulla risoluzione delle procedure per ottenere i permessi di accesso e di connessione per gli impianti inclusi nel campo di applicazione del presente decreto reale, secondo il meccanismo, il supporto e il formato definiti dal gestore del sistema.

Nel caso di impianti di consumo, l'obbligo di cui sopra è limitato agli impianti collegati a un livello di tensione in cui esiste o è prevista la trasformazione diretta nella rete di trasmissione e la cui potenza associata ai diritti di estensione è pari o superiore a 20 MW. Questi obblighi sono considerati soddisfatti quando il gestore del sistema e il gestore del sistema di trasmissione devono essere informati della risoluzione di una procedura di accesso e di connessione in virtù delle disposizioni della sezione cinque del presente articolo.
5. Se la procedura per ottenere i permessi di accesso e di connessione richiedeva un rapporto di accettabilità, il gestore del sistema a monte informa il gestore del sistema a monte dell'esito della pertinente procedura per ottenere i permessi di accesso e di connessione. Da parte sua, il gestore del sistema a monte informa il gestore del sistema a monte che, se del caso, ha richiesto un rapporto di accettabilità su tale procedura.

CAPITOLO IV
Procedura abbreviata ed esenzioni
Articolo 16. Procedura abbreviata.
1. Le parti che soddisfano una delle seguenti circostanze possono beneficiare di una procedura abbreviata per ottenere i permessi di accesso e di connessione:

a) Produttori di energia elettrica con una potenza installata non superiore a 15 kW, e che non sono esentati dall'ottenere tale permesso, in virtù delle disposizioni dell'articolo 17.

b) I consumatori a bassa tensione che richiedono un nuovo punto di connessione con una capacità non superiore a 15 kW e che non sono esenti dall'ottenere tale autorizzazione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 17.

c) I consumatori a bassa tensione che chiedono un'estensione di potenza su una fornitura esistente la cui potenza finale non supera i 15 kW e non sono esentati dall'ottenere la suddetta autorizzazione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 17.

2. La procedura abbreviata per la concessione dei permessi è regolata dagli stessi principi della procedura generale, sebbene i termini siano ridotti della metà.

3. L'applicazione della procedura accelerata di cui al presente articolo è determinata dal gestore del sistema sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, senza che sia necessario che il richiedente lo includa nella sua domanda.

Articolo 17. Esenzioni dall'ottenimento di permessi di accesso e connessione.
1. In conformità con le disposizioni della seconda disposizione aggiuntiva del Regio Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, sono esentati dall'ottenimento dei permessi di accesso e connessione

(a) Gli impianti di generazione dei consumatori coperti dalla modalità di autoconsumo senza eccedenza.

b) Nelle modalità di autoconsumo con eccedenza, gli impianti di produzione di potenza uguale o inferiore a 15 kW, che si trovano su un terreno sviluppato che ha le strutture e i servizi richiesti dalla legislazione urbanistica.

2. Inoltre, i consumatori che soddisfano i requisiti stabiliti nell'articolo 25.1 del Regio Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, sono esentati dall'ottenimento dei permessi di accesso e connessione.

CAPITOLO V
Concorsi di capacità di accesso

Articolo 18. Svolgimento di gare di capacità di accesso in alcuni nodi della rete di trasmissione per l'integrazione delle energie rinnovabili.
1. In conformità con le disposizioni del comma 10 dell'articolo 33 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, per ordine del Ministro per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica, a seguito di una relazione della Commissione Delegata del Governo per gli Affari Economici, possono essere indette gare di capacità di accesso in un nodo specifico della rete di trasmissione per nuovi impianti di generazione elettrica che utilizzano fonti rinnovabili di energia primaria e per impianti di stoccaggio.

2. Le procedure di gara di cui al presente articolo possono essere effettuate per specifici nodi della rete di trasmissione, ad eccezione di quelli che sono considerati solo nodi di transizione, che possono essere inclusi in uno dei seguenti gruppi:

i. Gruppo 1. Nuovi nodi che vengono introdotti attraverso un nuovo processo di pianificazione della rete di trasmissione elettrica o attraverso la modifica di aspetti specifici del piano in vigore.

ii. Gruppo 2. Nodi in cui la capacità di accesso è liberata a seguito delle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto legge 23/2020, del 23 giugno, o per altri motivi.

iii. gruppo 3. Nodi in cui sorge nuova capacità a seguito di modifiche normative nei criteri di calcolo della capacità di accesso o a causa di miglioramenti nelle reti di trasmissione e distribuzione.

Inoltre, una delle seguenti condizioni deve essere soddisfatta:

a) Nel caso dei nodi del gruppo 1, il numero di richieste di accesso presentate durante il processo di pianificazione nei nodi che hanno una connessione elettrica al nuovo nodo pianificato o nelle linee elettriche che collegano questi nodi tra loro, è stato superiore a cinque volte la soglia di capacità di accesso liberata di cui alla terza sezione del presente articolo.

b) Nel caso dei nodi di gruppo 2 e 3, se si verifica una delle seguenti circostanze:

1) il numero di richieste di accesso nei due anni precedenti il rilascio o l'emergenza di capacità è stato superiore a tre volte la soglia di capacità di accesso rilasciata di cui alla sezione tre del presente articolo;

2.) il numero di richieste di accesso nei due anni precedenti il rilascio o l'emergenza di capacità nei nodi del sistema di trasmissione connessi elettricamente al nodo in cui viene rilasciata la capacità era superiore a cinque volte la soglia di capacità di accesso rilasciata di cui alla sezione tre del presente articolo;

3.) si sono tenute altre gare in quel nodo in cui la capacità delle domande presentate era più di tre volte la capacità di accesso offerta per quel nodo;

4.) il numero di richieste di accesso presentate nelle offerte di capacità nei nodi del sistema di trasmissione collegati elettricamente, nel nodo in cui viene rilasciata la capacità, è stato superiore a tre volte la capacità di accesso richiesta nelle offerte per quei nodi.

3. In ogni caso, per la gara d'appalto nei nodi di cui alla sezione precedente, si deve rispettare che la disponibilità, il rilascio o la capacità che emerge nei nodi, a seconda dei casi, sia uguale o superiore a 100 MW, nel caso di nodi situati nel sistema elettrico peninsulare, o uguale e superiore a 50 MW, nei nodi situati in territori non peninsulari.

Articolo 19. Criteri applicabili alle offerte.
1. I concorsi organizzati in virtù delle disposizioni del presente capitolo avranno le seguenti caratteristiche:

a) Il bene da assegnare è la capacità di accesso per evacuare l'energia elettrica, espressa in MW.

b) I partecipanti devono essere interessati a costruire impianti di stoccaggio, o impianti di generazione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili di energia primaria, che possono anche includere impianti di stoccaggio.

c) Possono riferirsi a tutta o a una parte della capacità di accesso disponibile del nodo.

d) Alla gara d'appalto si applicano i seguenti criteri:

1) Criteri temporanei, che servono a dare la priorità a quei progetti che iniziano prima a immettere energia nella rete e che possono contribuire alla regolarità o alla qualità della fornitura, o alla sostenibilità e all'efficienza economica del sistema elettrico.

2) Criteri associati alla tecnologia di generazione, che servono a dare priorità ai progetti che possono massimizzare il volume di energia rinnovabile che può essere integrato nella rete in condizioni di sicurezza per il sistema e che può contribuire alla regolarità o alla qualità dell'approvvigionamento, o alla sostenibilità ed efficienza economica del sistema elettrico.

3) I bandi possono anche incorporare criteri tecnici che servono a dare priorità alla concessione dell'accesso a progetti che incorporano tecnologie di generazione elettrica nella fase di R&S&I, per dimostrare che l'energia rinnovabile generata può essere integrata nella rete in condizioni di sicurezza per il sistema, per analizzare il suo contributo alla regolarità e qualità dell'approvvigionamento, e se queste tecnologie possono contribuire alla sostenibilità e all'efficienza economica del sistema elettrico. In nessun caso la potenza riservata in una gara d'appalto per questo tipo di installazioni di R&S&I può superare i 30 MW per nodo di rete.

2. L'ordinanza di cui all'articolo 18.1 è pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale dello Stato" e stabilisce:

a) Un termine a partire dal quale l'aggiudicatario deve iniziare a iniettare energia dall'impianto aggiudicato.

b) Le penali giornaliere per la mancata immissione di energia dall'impianto aggiudicato, che non possono essere inferiori al 25% del costo dell'energia stimata non prodotta. Per questi scopi, il prezzo dell'energia sarà considerato come il prezzo medio orario giornaliero durante il periodo in cui l'energia non viene iniettata. Allo stesso modo, la stima dell'energia giornaliera non prodotta sarà il risultato della moltiplicazione della potenza installata per il risultato della divisione delle ore annuali equivalenti dell'impianto per il numero di giorni dell'anno. L'importo risultante dall'applicazione di queste sanzioni è considerato come reddito liquidabile del sistema elettrico.

c) Criteri di spareggio tecnico e/o economico.

3. Ai fini delle disposizioni della sezione 2.b), ogni partecipante fornisce una garanzia alla Cassa Depositi Generale per un importo equivalente alla penale per i ritardi nell'iniezione di energia.

Queste garanzie devono essere sufficienti a coprire la sanzione per il mancato rispetto dell'iniezione di energia nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti il termine per l'iniezione di energia nella rete per cui si è impegnato. Il periodo di inadempienza utilizzato per calcolare queste garanzie sarà il periodo compreso tra la data in cui l'aggiudicatario si è impegnato e il periodo massimo per accreditare l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa definitiva per l'esercizio, senza la scadenza dei permessi di accesso e connessione, come stabilito nell'articolo 1 del Real Decreto 23/2020, del 23 dicembre.

Il mancato rispetto degli impegni di iniezione e di pagamento, in caso di sanzione, comporterà l'esecuzione delle garanzie a favore del sistema elettrico.

I migliori prezzi a termine raccolti dall'operatore del mercato iberico per quel periodo, come stabilito nell'ordine, saranno applicati per calcolare la penale da coprire con le garanzie.

Articolo 20. Procedura per lo svolgimento delle gare d'appalto.
1. L'operatore del sistema non può concedere capacità di accesso applicando il criterio di priorità temporale di cui all'articolo 7 per la capacità che è disponibile o che è rilasciata per uno dei motivi di cui all'articolo 18.2 nel mese in cui è rilasciata.

Quando un nodo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18.2, l'operatore del sistema respinge nuove domande in tale nodo e sospende le procedure di accesso in tale nodo alle quali applica i criteri generali di cui all'articolo 7, e non emette rapporti di accettabilità sulle domande di accesso nei nodi a valle quando la concessione di permessi di accesso o l'emissione di tali rapporti è subordinata alla capacità di accesso disponibile o che è stata liberata nel nodo.

Il mancato rilascio dei rapporti di accettabilità di cui al paragrafo precedente ha l'effetto di sospendere le procedure di concessione dei permessi di accesso e di connessione che sono subordinati al rilascio di tali rapporti.

L'operatore del sistema notifica alle parti interessate la sospensione o, se del caso, l'impossibilità di emettere rapporti a seguito delle disposizioni della presente sezione.

2. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica le cui richieste di accesso e connessione siano sospese per effetto delle disposizioni del presente articolo possono ritirare le loro richieste, fermo restando che, ai fini delle garanzie prestate, il ritiro è dovuto a cause indipendenti dalla volontà del suddetto titolare, e l'organo competente restituisce le suddette garanzie.

Il ritiro per i suddetti motivi non è incompatibile con la possibilità di presentare la loro proposta al bando di gara.

3. Il primo giorno lavorativo di ogni mese, l'operatore del sistema invia al Segretario di Stato per l'Energia un rapporto che descrive in dettaglio i mozzi che soddisfano uno dei criteri stabiliti all'articolo 18. 2 per essere inclusi nei gruppi 2 e 3, con l'indicazione del motivo specifico del rilascio o dell'emergenza di capacità, in particolare, se è dovuto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del Real Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, così come i dettagli della capacità che è stata rilasciata o che è emersa, e della nuova capacità di accesso del nodo che risulta dalla presa in considerazione di questa capacità.

Allo stesso modo, il rapporto del gestore del sistema deve includere un elenco dei nodi che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 18.2 per essere inclusi nel gruppo 1, con i dettagli della capacità di accesso disponibile in ciascuno di essi.

Questo rapporto deve anche indicare se qualcuno dei nodi appartenenti ai gruppi di cui sopra soddisfa i requisiti stabiliti nell'articolo 18 per tenere una gara.

4. Nel caso in cui la relazione del gestore del sistema dichiari che la capacità disponibile o rilasciata in un nodo non raggiunge la soglia di cui all'articolo 18.3, cessa l'impossibilità di ammettere richieste, viene revocata la sospensione delle procedure di accesso e connessione di cui alla seconda sezione del presente articolo e, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la suddetta capacità viene rilasciata, la capacità è disponibile, applicando i criteri generali di cui all'articolo 7.

5. Nel caso in cui il rapporto del gestore del sistema mostri che uno dei nodi inclusi nel rapporto raggiunge la soglia per l'indizione di una gara d'appalto di cui all'articolo 18.3, il Segretario di Stato per l'Energia può, entro un periodo massimo di due mesi, emettere una decisione che stabilisce che, in determinati nodi, si terrà una gara per la capacità di accesso, con decreto ministeriale, alle condizioni stabilite nel presente decreto reale. Questa risoluzione può anche indicare espressamente in quali hub non si terrà alcuna competizione di accesso. In ogni caso, se non è stata emessa alcuna risoluzione entro il suddetto periodo massimo di due mesi, o se la risoluzione non contiene determinati nodi, si intende che non si terrà alcuna gara in questi nodi. Quanto sopra non pregiudica il fatto che se le condizioni richieste nei suddetti nodi sono nuovamente soddisfatte in una data successiva e la relazione dell'operatore del sistema lo afferma, si può indire una gara d'accesso in tali nodi.

La risoluzione del Segretario di Stato per l'Energia sarà notificata al gestore del sistema e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

La capacità di accesso che viene rilasciata o viene a galla nei nodi in cui è stata indetta una gara si aggiunge alla capacità iniziale che ha dato origine alla risoluzione ed è riservata alla gara da indire, e pertanto tale capacità non può essere assegnata applicando il criterio generale di cui all'articolo 7.

Nei nodi in cui non viene indetta una gara d'appalto, la capacità riservata diventa disponibile per l'assegnazione, applicando il criterio generale di cui all'articolo 7.

Il gestore del sistema trasmette al Segretario di Stato per l'energia tutte le informazioni che quest'ultimo può richiedere per lo svolgimento delle gare, in particolare quelle relative alla capacità totale riservata in ciascuno dei poli.

La capacità riservata accumulata ai fini di una futura procedura d'appalto viene mantenuta fino all'approvazione dell'ordine che annuncia la procedura d'appalto.

6. Il Ministero della transizione ecologica e la sfida demografica può includere nel bando di gara tutti o parte dei mozzi per i quali il Segretario di Stato per l'energia ha annunciato lo svolgimento di una gara, in conformità con le disposizioni del presente articolo. In ogni caso, l'ordine di indire una gara deve essere emesso entro un periodo massimo di dieci mesi dalla data della risoluzione del Segretario di Stato per l'Energia che annuncia lo svolgimento di detta gara.

7. Gli impianti che si aggiudicano le gare d'appalto organizzate ai sensi del presente capitolo richiedono la concessione dei corrispondenti permessi di accesso e di allacciamento, in conformità con le disposizioni del presente decreto reale, anche se in questo caso non si applica il criterio di priorità temporale stabilito nella prima sezione dell'articolo 7.

8. La mancata accettazione da parte dell'aggiudicatario delle condizioni tecniche ed economiche derivanti dalla procedura di accesso e di connessione produce gli effetti di cui all'articolo 14, fatte salve le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle condizioni allegate all'offerta.

9. Per stabilire la capacità di accesso che può essere concessa, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, si tiene conto della capacità massima di accesso disponibile. Questa capacità massima di accesso sarà determinata dall'operatore del sistema in applicazione dei criteri tecnici di accesso stabiliti dalla Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.
A tal fine, la Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere può richiedere al gestore della rete di trasmissione la capacità esistente nei nodi della rete in applicazione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza.

10. La Direzione Generale per la Politica Energetica e le Miniere invierà al gestore del sistema le informazioni relative alla capacità delle domande presentate in ciascuno dei nodi inclusi in una gara d'appalto, indicando se la suddetta capacità permette di concludere che questi nodi saranno probabilmente inclusi in future gare d'appalto, secondo i criteri stabiliti nella sezione b)2.º del secondo paragrafo dell'articolo 18.2.

Le informazioni di cui sopra devono essere inviate entro un periodo massimo di un mese dalla fine del termine per la presentazione delle proposte stabilito nell'ordine che annuncia la gara di capacità di accesso.

CAPITOLO VI
Azioni dopo l'ottenimento dei permessi di accesso e di connessione Articolo 21. Contratto tecnico per l'accesso alla rete.

1. Una volta rilasciati i permessi corrispondenti per l'accesso e la connessione a un punto della rete di un impianto e ottenute le autorizzazioni amministrative per tale impianto di cui all'articolo 53.1 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, comprese le sue infrastrutture di connessione, i consumatori, i generatori e i distributori di elettricità sottoscrivono con il proprietario della rete in cui si trova il punto di connessione, entro un termine massimo di cinque mesi, un contratto di accesso tecnico che disciplina le relazioni tecniche tra i due.

2. Il contenuto del contratto di accesso tecnico sarà in ogni caso conforme al contenuto che, a questi fini, è stabilito dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza secondo le disposizioni dell'articolo 33.11 della Legge 24/2013, del 26 dicembre.

3. Eventuali discrepanze che possano sorgere in merito al contratto di accesso tecnico saranno risolte dallo stesso organismo che, in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.5 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, detiene la competenza per risolvere conflitti o discrepanze nel caso dei permessi di connessione.

4. Il contratto di accesso tecnico può essere modificato su richiesta di una qualsiasi delle parti, a condizione che ci sia un accordo esplicito tra entrambe le parti, sia conforme ai requisiti e sia possibile in conformità con i regolamenti settoriali applicabili. La richiesta di modifica deve includere una proposta alternativa, debitamente giustificata, dalla parte richiedente.

In caso di mancato accordo sulla modifica, ciascuna delle parti può portare una controversia davanti allo stesso organismo di cui al paragrafo precedente.

5. I consumi collegati a tensioni inferiori a 36 kV, gli impianti di generazione per l'autoconsumo senza eccedenze e gli impianti di produzione di potenza uguale o inferiore a 15 kW situati su terreni urbanizzati che hanno un contratto di accesso in vigore per gli impianti di consumo associati saranno esentati dalla formalizzazione del corrispondente contratto di accesso tecnico con la società di distribuzione.

Articolo 22. Contratto di accesso alla rete per i consumatori.
1. I consumatori formalizzano il corrispondente contratto di accesso con l'impresa di distribuzione che corrisponde in ogni caso, in conformità con le disposizioni dell'articolo 44 della legge 24/2013, del 26 dicembre, e gli articoli 59 e 81 del regio decreto 1955/2000, del 1 dicembre. Il contratto di accesso contiene le condizioni economiche associate alla fornitura di elettricità.

2. Nel caso di impianti di consumo connessi alla rete di trasmissione, la formalizzazione del contratto di accesso è subordinata alla presentazione del contratto tecnico di accesso firmato con il proprietario della rete di trasmissione.

3. Nel caso di impianti di consumo collegati al sistema di distribuzione, il contratto di accesso tecnico e il contratto di accesso possono essere formalizzati in un unico documento.

CAPITOLO VII
Garanzie finanziarie e scadenza dei permessi di accesso e connessione
Articolo 23. Garanzie finanziarie richieste per il trattamento delle procedure di accesso e di connessione degli impianti di generazione di energia elettrica.
1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica, il richiedente, prima di presentare la domanda di accesso e connessione alla rete di trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione, deve presentare all'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto, una ricevuta che attesti che ha depositato, dopo l'entrata in vigore del presente decreto reale, una garanzia finanziaria per un importo equivalente a 40 €/kW installato.

Nel caso di installazioni sotto la giurisdizione dell'Amministrazione Generale dello Stato, questa garanzia sarà depositata presso il Deposito Generale.

Una volta rilasciato il permesso di accesso, se è stato concesso per una capacità inferiore a quella richiesta, il titolare del permesso può modificare l'importo della garanzia depositata per adeguarla alla capacità concessa.

2. Gli impianti di potenza uguale o inferiore a 15 kW, o gli impianti di generazione destinati all'autoconsumo che non sono considerati impianti di produzione, sono esenti dalla presentazione della garanzia di cui alla sezione precedente, a meno che questi impianti facciano parte di un gruppo la cui potenza sia superiore a 1 MW, in conformità con la definizione di gruppo stabilita nell'articolo 7 del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno.

3. La presentazione della ricevuta di accreditamento di cui alla prima sezione è un requisito essenziale per l'avvio delle procedure di accesso e di connessione da parte del gestore del sistema di trasmissione o, se del caso, del gestore del sistema di distribuzione. A tal fine, l'ente responsabile della concessione dell'autorizzazione all'installazione invierà al richiedente la conferma della corretta presentazione della garanzia da parte del richiedente.

Ai fini di cui sopra, la presentazione all'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'installazione della ricevuta che attesta l'avvenuta costituzione della garanzia è accompagnata da una richiesta esplicita affinché tale organismo si pronunci sulla regolarità della costituzione della garanzia, al fine di poter presentare tale conferma al gestore del sistema pertinente affinché quest'ultimo possa accettare la domanda. La domanda deve includere il sistema di trasmissione o distribuzione al quale si intende richiedere l'accesso e la connessione. Se la domanda o la ricevuta del deposito cauzionale che l'accompagna non è conforme alla normativa, l'ente responsabile della concessione dell'autorizzazione all'installazione richiede all'interessato di rimediare alla situazione. A questi fini, la data di presentazione della domanda è considerata la data in cui è stata effettuata la correzione.

Il periodo in cui l'organo competente decide se la garanzia è stata adeguatamente costituita è di tre mesi a partire dalla data di presentazione della domanda o, se del caso, dalla data in cui la domanda è stata rettificata. Ai sensi della terza disposizione aggiuntiva della Legge 24/2013, del 26 dicembre, una volta trascorso il suddetto periodo senza che l'organo competente si sia pronunciato sulla domanda, la decisione di tale organo si intende negativa.

4. Lo scopo della garanzia fornita in conformità con le disposizioni del presente articolo è quello di ottenere il permesso di funzionamento.

La ricevuta di garanzia deve indicare espressamente il riferimento a questo articolo, così come almeno i seguenti dati sull'impianto: tecnologia, nome e ubicazione del progetto, e la sua potenza installata per l'identificazione.

La modifica delle garanzie presentate, in qualsiasi momento precedente all'ottenimento del permesso di esercizio, se tale modifica comporta che l'impianto non possa essere considerato lo stesso ai fini dell'accesso e della connessione, in conformità con quanto disposto dalla quattordicesima disposizione aggiuntiva del Regio Decreto 1955/2000, del 1° dicembre, comporta la perdita automatica dei permessi di accesso e/o connessione concessi o richiesti.

5. La garanzia finanziaria è annullata quando il richiedente ottiene il permesso operativo definitivo per l'impianto di generazione di elettricità. La cancellazione sarà effettuata entro un periodo massimo di tre mesi dalla richiesta del richiedente che fornisce il permesso operativo.

6. La scadenza dei permessi di accesso e di connessione in conformità con le disposizioni dell'articolo 26 del presente decreto reale comporterà l'esecuzione immediata da parte dell'organismo responsabile del rilascio delle autorizzazioni amministrative delle garanzie finanziarie presentate per il trattamento della richiesta di accesso alla rete di trasmissione o di distribuzione, come applicabile in ciascun caso.

Tuttavia, l'ente responsabile dell'autorizzazione dell'installazione può esentare l'esecuzione della garanzia depositata se la scadenza dei permessi di accesso e di allacciamento è dovuta a un rapporto o a una risoluzione di un'amministrazione pubblica che impedisce tale costruzione, e ciò è stato richiesto da quest'ultima.

Articolo 24. Pagamenti per le azioni effettuate nelle reti di trasmissione o distribuzione dopo aver ottenuto i permessi di accesso e connessione per gli impianti di generazione di energia elettrica ai punti di tensione superiori a 36 kV.

I titolari di permessi di accesso e connessione per impianti di generazione, il cui punto di connessione sia una tensione superiore a 36 kV, dovranno effettuare i pagamenti e firmare il contratto di messa in servizio del progetto di cui alla seconda e terza sezione della terza disposizione aggiuntiva del Real Decreto Legge 15/2018, del 5 ottobre, entro i termini e alle condizioni ivi previste.

Articolo 25. Pagamenti per azioni effettuate nelle reti di trasmissione o di distribuzione da parte dei titolari di permessi di accesso e di connessione per impianti a domanda in punti di tensione superiori a 36 kV.
1. Quando, per consentire la connessione di impianti a domanda al sistema, i lavori eseguiti sulla rete di trasmissione o di distribuzione devono essere pagati in tutto o in parte dai titolari dei permessi di accesso e di connessione, e tali lavori devono essere eseguiti dal gestore del sistema, i titolari dei permessi di accesso e di connessione, il cui punto di connessione è a tensioni superiori a 36 kV, presentano al gestore del sistema un pagamento pari al 10% del valore dell'investimento dei lavori eseguiti sul sistema, entro un periodo non superiore a dodici mesi dalla data in cui i permessi sono stati ottenuti.

2. Il valore dell'investimento di cui al paragrafo precedente include la posizione di connessione e i lavori di rafforzamento, adattamento, adeguamento o riforma degli impianti di rete necessari per la connessione.

3. Nel caso in cui i lavori sulla rete non vengano eseguiti per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, l'anticipo di cui alla prima sezione sarà rimborsato.

4. Dopo aver versato l'importo indicato nella prima sezione del presente articolo e dopo aver ottenuto la previa autorizzazione amministrativa per l'impianto a domanda, se necessario, il titolare del permesso di accesso e di connessione dovrà, entro quattro mesi dall'ultima delle due tappe precedenti, firmare un contratto di messa in servizio del progetto con il proprietario della rete per gli impianti di rete a cui l'impianto a domanda deve essere collegato. Questo contratto include i pagamenti aggiuntivi agli importi di cui alla prima sezione, per lo sviluppo e l'esecuzione delle installazioni da parte del proprietario della rete, a carico delle parti che desiderano connettersi alla rete.

In caso di ritiro da parte del richiedente, i costi pagati possono essere recuperati, ad eccezione dei costi non recuperabili sostenuti fino a quel momento dal proprietario della rete in relazione al trattamento e alla costruzione degli impianti, e i permessi di accesso e connessione scadono.

5. In relazione alle installazioni che, ai sensi del Real Decreto 1048/2013, del 27 dicembre, sono considerate nuove estensioni di rete e sono sviluppate con un'impresa di installazione legalmente autorizzata diversa dall'impresa di distribuzione o trasmissione, il promotore dovrà presentare a detta impresa di distribuzione o trasmissione proprietaria della rete in detto punto, il progetto delle nuove installazioni di estensione della rete e il suo programma di esecuzione entro gli stessi termini di cui alla sezione precedente.

Articolo 26. Scadenza dei permessi di accesso e connessione.
1. In generale, e in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.8 della legge 24/2013, del 26 dicembre, e l'articolo 1 del regio decreto legge 23/2020, del 23 giugno, i permessi di accesso e connessione scadono:

a) Se dopo cinque anni dal loro ottenimento, le strutture a cui si riferiscono tali permessi di accesso e connessione non hanno ottenuto l'autorizzazione amministrativa di funzionamento. Nel caso di permessi di accesso concessi per progetti di impianti di produzione di energia idroelettrica con pompaggio, questo periodo può essere esteso, su richiesta del concessionario, a sette anni.

Allo stesso modo, e in conformità con il Regio Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, nel caso di impianti di generazione di energia elettrica che hanno ottenuto il permesso di accesso in una data compresa tra il 28 dicembre 2013 e prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, i suddetti periodi saranno contati a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto Regio Decreto Legge.

b) Nel caso di impianti costruiti e in servizio quando, per motivi imputabili al proprietario dell'impianto diversi dalla chiusura temporanea, la fornitura di energia alla rete cessa per un periodo superiore a tre anni.

2. Allo stesso modo, i permessi di accesso e connessione scadranno in caso di mancato rispetto delle tappe amministrative stabilite nell'articolo 1 del Regio Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, entro i termini ivi stabiliti.

3. Ai fini del rispetto delle tappe amministrative di cui alla sezione precedente, in caso di ibridazione di un impianto che ha già ottenuto un permesso di accesso e non ha ancora l'autorizzazione alla messa in servizio della tecnologia iniziale, il calcolo delle scadenze si basa esclusivamente sulla tecnologia che ha il permesso di accesso iniziale, I termini si calcolano a partire dalla data di concessione del permesso di accesso, a meno che il permesso sia stato ottenuto prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto Legge 23/2020, del 23 giugno, nel qual caso i termini si calcolano a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto Regio Decreto Legge.

4. Oltre alle disposizioni dei commi precedenti, la mancata effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24 provoca la decadenza dei permessi di accesso e di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica.

La scadenza dei permessi di accesso e di connessione per questo motivo deve essere notificata dal proprietario dell'impianto all'amministrazione responsabile dell'autorizzazione dell'installazione, così come al gestore dell'impianto in cui si trova il punto di connessione a cui si riferisce il permesso di accesso e di connessione scaduto.

CAPITOLO VIII

Ibridazione di impianti.

Articolo 27. Ibridazione di impianti di generazione di energia elettrica con permessi di accesso e di connessione concessi.

In conformità con le disposizioni dell'articolo 33.12 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, i proprietari di impianti di generazione di energia elettrica con permessi di accesso e connessione concessi e in vigore, che ibridano tali impianti incorporando moduli di generazione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili di energia primaria o incorporando impianti di stoccaggio, possono evacuare l'energia elettrica utilizzando lo stesso punto di connessione e capacità di accesso già concessi.

2. A tal fine, i titolari di questi permessi si rivolgono all'operatore di rete competente per aggiornare i loro permessi di accesso e di connessione. Tale domanda non richiede il rilascio di una nuova autorizzazione all'accesso e alla connessione e pertanto non si applicano i criteri di priorità temporale di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Tuttavia, in caso di mancato rispetto delle tappe di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 23/2020, del 23 giugno, il gestore del sistema e il proprietario del sistema ripristinano il permesso di accesso e, se del caso, il permesso di connessione, alla situazione originale, notificandolo all'autorità competente, che procede all'esecuzione delle garanzie di cui al punto 6 del presente articolo.

3. L'ibridazione nei termini indicati nel presente articolo può essere effettuata a condizione che i titolari dei permessi di accesso e di allacciamento accreditino presso il gestore della rete che l'impianto di produzione di elettricità risultante dall'ibridazione soddisfa i seguenti requisiti:

(a) Rispetta i criteri tecnici di accesso e connessione contemplati nella corrispondente normativa in vigore, e in particolare con quelli che la Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza stabilisce a tal fine nella circolare corrispondente.

b) Non comporti un aumento della capacità di accesso concessa tale che l'impianto non possa essere considerato lo stesso, in conformità con le disposizioni della quattordicesima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 1955/2000, del 1 dicembre.

c) È conforme ai requisiti tecnici applicabili.

d) Il proprietario dello stesso ha già un permesso di accesso e connessione in vigore per almeno uno dei moduli di generazione elettrica che compongono l'impianto.

e) In nessun caso la potenza installata della tecnologia per la quale sono stati concessi i permessi di accesso e connessione può essere inferiore al 40% della capacità di accesso concessa nel permesso di accesso.

f) È conforme, se del caso, ai requisiti di misurazione definiti nella sezione 5 di questo articolo.

g) I nuovi moduli di generazione di energia elettrica che sono incorporati nell'impianto sono conformi ai requisiti di connessione stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/631, del 14 aprile 2016, così come nei regolamenti che servono a sviluppare o attuare lo stesso.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporterà il rifiuto da parte dell'operatore di rete della richiesta di aggiornamento del permesso di accesso e connessione e, di conseguenza, la necessità di elaborare e ottenere un permesso di accesso e connessione per poter collegare l'impianto di generazione ibrido alla rete. Il rifiuto per questo motivo della richiesta di aggiornamento dei permessi di accesso e connessione non comporta la perdita dei permessi di accesso e connessione originariamente concessi.

4. I moduli di generazione di energia elettrica e gli impianti di stoccaggio che compongono l'impianto di generazione ibrida devono avere un sistema di controllo coordinato che impedisca di superare in qualsiasi momento la capacità massima di accesso che può essere evacuata, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) della sezione precedente.

5. I moduli di generazione di energia elettrica che fanno parte dell'impianto ibrido e che sono coperti da un sistema di remunerazione specifico o aggiuntivo devono avere l'attrezzatura di misurazione che permette loro di essere adeguatamente remunerati.

Quanto sopra deve essere inteso senza pregiudicare le considerazioni che, ai fini della remunerazione, sono stabilite nel Decreto Reale 413/2014, del 6 giugno.

6. La domanda di aggiornamento dei permessi di accesso e connessione per le strutture ibride risultanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla procedura generale per ottenere nuovi permessi con le seguenti particolarità:

a) Si applicano i termini previsti dalla procedura abbreviata.

b) Il criterio di priorità temporale di cui al primo paragrafo dell'articolo 7 non si applica.

c) Le garanzie economiche del nuovo modulo di cui al capitolo VII sono ridotte del 50%.

d) La valutazione della domanda da parte del gestore del sistema di rete include una valutazione della conformità con i requisiti di cui alla sezione tre del presente articolo.

Articolo 28. Ibridazione di impianti di generazione di energia elettrica senza permessi di accesso e di connessione concessi.

In conformità con le disposizioni dell'articolo 33.12 della legge 24/2013, del 26 dicembre, le domande possono essere presentate per ottenere permessi di accesso per impianti di generazione ibrida di energia elettrica che incorporano diverse tecnologie a condizione che almeno una di esse utilizzi una fonte di energia primaria rinnovabile o incorpori impianti di stoccaggio.

2. Le domande presentate in conformità con le disposizioni della sezione precedente sono soggette alla procedura generale per la concessione dell'accesso, con le seguenti caratteristiche speciali:

a) Le garanzie finanziarie di cui al capo VII hanno una riduzione del 50% per le tecnologie che contribuiscono meno in percentuale.

b) Se c'è una domanda di accesso e connessione in corso per la quale non sono ancora stati ottenuti i permessi corrispondenti, la domanda può essere aggiornata. Al fine di considerare la priorità temporale per la concessione dei suddetti permessi, la data sarà quella della domanda originale, a condizione che l'impianto di generazione possa essere considerato lo stesso, in conformità con le disposizioni della quattordicesima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 1955/2000, del 1° dicembre.

3. I moduli di generazione di energia elettrica che fanno parte dell'impianto ibrido e che sono coperti da un sistema di remunerazione specifico o aggiuntivo devono avere l'attrezzatura di misurazione che permette loro di essere adeguatamente remunerati. Quanto sopra deve essere inteso senza pregiudicare le considerazioni che ai fini della remunerazione sono stabilite nel Decreto Reale 413/2014, del 6 giugno.

CAPITOLO IX
Risoluzione di conflitti e sanzioni
Articolo 29. Risoluzione dei conflitti di accesso e connessione.
In conformità con le disposizioni dell'articolo 33.3 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, la Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza risolverà, su richiesta di una qualsiasi delle parti interessate, gli eventuali conflitti che possono sorgere in relazione al permesso di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, così come i relativi rifiuti rilasciati dal gestore della rete di trasmissione e dal gestore della rete di distribuzione, nei termini previsti nel suddetto articolo.

2. In conformità con le disposizioni dell'articolo 33.5 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, le discrepanze che sorgono in relazione al trattamento, la concessione o il rifiuto del permesso di connessione agli impianti di trasmissione o distribuzione sono risolti:

a) Nel caso di impianti la cui autorizzazione è di competenza dell'Amministrazione Generale dello Stato, dalla Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza.

b) Nel caso di impianti la cui autorizzazione è di competenza della Comunità Autonoma, saranno risolti dall'organo competente della Comunità Autonoma corrispondente, previa relazione della Commissione Nazionale dei Mercati e della Concorrenza.

3. In conformità con le disposizioni dell'articolo 33.5 della Legge 24/2013, del 26 dicembre, la relazione che sarà emessa dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza, in conformità con le disposizioni del paragrafo b) della sezione precedente, sarà vincolante in relazione alle condizioni economiche e alle condizioni temporanee relative ai programmi di realizzazione degli impianti dei proprietari della rete inclusi nei piani di investimento della rete di trasmissione, e nei piani di investimento delle imprese di distribuzione approvati dall'Amministrazione Generale dello Stato.

Articolo 30. Regime sanzionatorio.
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto reale può essere sanzionato, in conformità con le disposizioni del titolo X della legge 24/2013, del 26 dicembre.

Prima disposizione aggiuntiva. Sistemi di controllo coordinati per garantire che la capacità di accesso concessa non venga superata.
Gli impianti di generazione di energia elettrica la cui capacità totale installata supera la capacità di accesso concessa nel loro permesso di accesso devono avere un sistema di controllo, coordinato per tutti i moduli di generazione e gli impianti di stoccaggio che lo compongono, che impedisce che la potenza attiva che può iniettare nella rete superi detta capacità di accesso.

Seconda disposizione aggiuntiva. Calcolo delle scadenze.
1. Quando nel presente Decreto Reale le scadenze sono indicate in giorni, si intende che si tratta di giorni lavorativi, esclusi i sabati, le domeniche e quelli dichiarati festivi in tutto il territorio nazionale.

2. I termini espressi in giorni sono contati a partire dal giorno successivo a quello in cui la notifica ha luogo, o dal giorno successivo a quello in cui tale notifica, atto o pronunciamento avrebbe dovuto aver luogo.

3. Se il termine è fissato in mesi o in anni, si calcola a partire dal giorno successivo a quello in cui la notificazione o comunicazione avrebbe dovuto aver luogo, o dal giorno successivo a quello in cui la notificazione o comunicazione avrebbe dovuto aver luogo.

4. Il termine scade il giorno in cui la notifica ha avuto luogo o, se del caso, avrebbe dovuto avere luogo nel mese o nell'anno in cui il termine scade. Se nel mese di scadenza non c'è un giorno equivalente al giorno in cui inizia il calcolo, il termine si considera scaduto l'ultimo giorno del mese.

5. Se l'ultimo giorno del periodo è un giorno non lavorativo, esso si considera esteso al primo giorno lavorativo successivo.

6. Per il rispetto dei termini da parte dei gestori o proprietari di sistemi di trasmissione e distribuzione, si tiene conto del calendario dei giorni lavorativi della comunità autonoma e del comune in cui il gestore o il proprietario del sistema ha la sua sede principale.

Allo stesso modo, per quanto riguarda i termini che il richiedente di un permesso di accesso e connessione deve rispettare, si tiene conto del calendario dei giorni lavorativi della comunità autonoma e del comune in cui il richiedente risiede o ha la sua sede legale.

7. Tuttavia, in tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 30 della legge 39/2015, del 1° ottobre, sul procedimento amministrativo comune delle pubbliche amministrazioni.

Terza disposizione aggiuntiva. Ibridazione di impianti industriali con cogenerazione.
I proprietari di impianti di cogenerazione associati a un consumatore che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale, vendevano tutta la loro energia netta prodotta dall'impianto di cogenerazione, possono mantenere detto regime e installare impianti di generazione rinnovabile per realizzare l'autoconsumo con questa nuova generazione o impianti di stoccaggio, purché realizzino la misurazione diretta dei nuovi moduli di generazione installati e rispettino tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda l'accesso e la connessione, l'ibridazione e l'autoconsumo e, ove applicabile, le disposizioni del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno.

Fatte salve le disposizioni della seconda disposizione transitoria del Real Decreto 244/2019, del 5 aprile, gli impianti di cogenerazione che, ai sensi delle disposizioni della prima disposizione aggiuntiva del Real Decreto 900/2015, del 9 ottobre, hanno ottenuto una configurazione unica di misurazione e ibridano tali impianti incorporando moduli di generazione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili di energia primaria o incorporando impianti di stoccaggio devono ottenere una risoluzione per aggiornare tale configurazione unica di misurazione. A tal fine, i proprietari delle configurazioni di misurazione singolare devono presentare alla Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Reale, una domanda di aggiornamento della configurazione di misurazione singolare che è in vigore, fornendo quanto segue insieme alla domanda:

a) Certificato firmato dal responsabile della lettura dei consumi che attesti che la configurazione di misurazione proposta è adatta a determinare le misure necessarie per una corretta fatturazione.

b) Certificato firmato dalla persona incaricata della lettura del punto di confine di generazione, in cui si dichiara che la configurazione di misurazione proposta è adatta a determinare le misurazioni necessarie per la liquidazione e che la configurazione permette la misurazione diretta della nuova generazione o dei moduli di stoccaggio installati.

c) Proposta di un periodo di tempo per l'adattamento dell'impianto alla configurazione di misurazione unica proposta, che in nessun caso può superare i dodici mesi dalla concessione della risoluzione.

Il responsabile della Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere autorizza l'uso di una configurazione di misurazione quando sono accreditati i certificati delle persone incaricate della lettura dei punti di confine di consumo e di produzione che dichiarano che la configurazione di misurazione proposta è adatta a determinare le misure necessarie.

La risoluzione della Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere che, se del caso, autorizza l'uso di una configurazione di misurazione, determina il termine massimo per l'adattamento dell'impianto alla stessa.

Il periodo per risolvere e notificare l'autorizzazione all'uso di una configurazione di misurazione singolare è di sei mesi. Una volta trascorso questo periodo, si intende che la domanda è stata respinta senza che questo metta fine alla procedura amministrativa.

Quarta disposizione aggiuntiva. Definizione della capacità installata degli impianti solari fotovoltaici ai fini dell'applicazione del regime di remunerazione specifico.
Ai fini dell'applicazione del regime di remunerazione specifico, gli impianti inclusi nel sottogruppo b.1.1 dell'articolo 2 del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, saranno soggetti alla definizione di capacità installata in vigore al momento della concessione di detto regime di remunerazione.

Quinta disposizione aggiuntiva. Garanzie per gli impianti a domanda in punti di tensione superiori a 36 kV.
Le disposizioni dell'articolo 25 saranno applicabili agli impianti sul lato della domanda che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto reale, dispongano di permessi di accesso e connessione alle reti con tensione superiore a 36 kV, anche se il termine per il pagamento del 10% di cui al primo comma del suddetto articolo sarà il più lungo dei seguenti: un anno, calcolato a partire dalla data di concessione del permesso di connessione, o un anno, dalla data di entrata in vigore del presente decreto reale.

Sesta disposizione aggiuntiva. Applicazione dei requisiti di osservabilità e controllabilità agli impianti esistenti. Indipendentemente dalla modifica della definizione di capacità installata introdotta dalla terza disposizione finale, i produttori che, all'entrata in vigore del presente Decreto Reale, avrebbero dovuto adempiere agli obblighi stabiliti nell'articolo 7 e nella dodicesima disposizione aggiuntiva del Decreto Reale 413/2014, del 6 giugno, secondo la definizione di capacità installata applicabile prima della suddetta entrata in vigore, continueranno a rispettare tali obblighi.

Prima disposizione transitoria. Interlocutori esistenti a nodo singolo.
1. Gli interlocutori del nodo unico che sono stati designati prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale, in virtù delle disposizioni dell'allegato XV del decreto reale 413/2014, del 6 giugno, continueranno a esercitare le loro funzioni in relazione alle procedure di accesso e connessione che erano state avviate prima di tale entrata in vigore.

2. L'interlocutore unico è obbligato a inviare tutte le comunicazioni che riceve o che ha ricevuto ai firmatari e ai proprietari degli impianti di produzione di energia elettrica entro un periodo massimo di cinque giorni dal loro ricevimento. Se la trasmissione era in corso prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale, il termine di cui sopra inizierà a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto reale.

3. Allo stesso modo, l'interlocutore del nodo unico soddisfa le richieste di trasferimento di documenti o comunicazioni al gestore del sistema di trasmissione o al proprietario del sistema di trasmissione, a seconda dei casi, che sono presentate o sono state presentate dai richiedenti o dai titolari di autorizzazione di impianti di generazione di energia elettrica entro un periodo massimo di cinque giorni dalla loro ricezione. Se la richiesta è stata presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale, il termine di cui sopra inizierà a decorrere da tale entrata in vigore.

4. I conflitti che sorgono tra i richiedenti di accesso e di connessione per quanto riguarda le relazioni con il singolo nodo interlocutore sono trattati come un conflitto di accesso.

5. Le disposizioni della sezione quattro dell'allegato XV del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, non si applicano alle procedure di accesso e connessione avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto reale.

Seconda disposizione transitoria. Impianti che, al momento dell'entrata in vigore del Decreto Reale, non hanno un permesso di connessione.
1. Quelle installazioni che, all'entrata in vigore del presente decreto reale, non hanno un permesso di connessione ma hanno richiesto o ottenuto un permesso di accesso, dovranno richiedere e processare l'ottenimento del suddetto permesso di connessione dal proprietario della rete dove hanno richiesto o ottenuto il permesso di accesso, e quindi non si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5.2 del presente decreto reale.

2. Quelle installazioni che, all'entrata in vigore del presente Decreto Reale, hanno richiesto un permesso di connessione ma non hanno un permesso di accesso, continueranno a trattare la richiesta del suddetto permesso di connessione con il proprietario dell'impianto dove è stato richiesto. Una volta ottenuto il permesso di connessione, se del caso, questi impianti devono richiedere il permesso di accesso al gestore della rete dove hanno ottenuto il permesso di connessione.

3. Ai fini del trattamento e dell'ottenimento del permesso di connessione o di accesso nei casi di cui alla presente disposizione transitoria, si applicano la procedura e i termini di cui al capo III, con le particolarità inerenti al fatto che occorre ottenere solo il permesso di connessione o di accesso, a seconda dei casi.

Terza disposizione transitoria. Ammissione di richieste di permessi di accesso e di connessione nei nodi di transizione equa.

Dall'entrata in vigore del presente Decreto Reale e fino a quando il responsabile del Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica regoli e si risolva, in conformità con le disposizioni della ventiduesima disposizione aggiuntiva della Legge 24/2013, del 26 dicembre, le procedure di concessione di capacità di accesso in ciascuno dei nodi di transizione giusti di cui all'allegato al regio decreto legge 23/2020, del 23 giugno, le domande di concessione di capacità di accesso in tali nodi non saranno ammesse dal gestore del sistema di trasporto.

Allo stesso modo, l'amministrazione competente per l'autorizzazione degli impianti non accetterà le domande di pronunciamento sull'adeguatezza della garanzia in conformità con le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto reale, in relazione agli impianti che devono essere evacuati nei suddetti nodi.

Disposizione transitoria quattro. Garanzie finanziarie necessarie per il trattamento delle procedure di accesso e connessione degli impianti di generazione di energia elettrica.
Come stabilito nell'articolo 23, per richiedere l'accesso e la connessione alla rete di trasmissione o, eventualmente, alla rete di distribuzione, le garanzie devono essere costituite dopo l'entrata in vigore del presente decreto reale.

In nessun caso le garanzie costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale saranno valide per il trattamento di un permesso di accesso e connessione per una nuova installazione ai sensi del presente decreto reale, anche se le suddette garanzie presentano un addendum o qualsiasi tipo di modifica per adattarle ai requisiti stabiliti nel presente decreto reale.

Disposizione transitoria cinque. Fascicoli di impianti elettrici in corso di elaborazione al momento dell'entrata in vigore del decreto reale.
Ai fini del trattamento amministrativo delle autorizzazioni previste dall'articolo 53 della legge 24/2013, del 26 dicembre, la nuova definizione di potenza installata introdotta con la disposizione finale tre uno ha effetto per gli impianti che, avendo iniziato il trattamento, non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione definitiva all'esercizio.

2. In generale, la nuova definizione di potenza installata sarà applicabile alle procedure di autorizzazione degli impianti elettrici avviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto reale.

Nonostante ciò, per evitare il pregiudizio che potrebbe essere causato alle parti coinvolte dal riavvio di una nuova procedura, i casi per i quali l'applicazione del nuovo criterio implicherebbe un cambiamento dell'amministrazione competente per il loro trattamento, continueranno il loro trattamento nell'amministrazione in cui hanno iniziato il loro trattamento fino all'ottenimento dell'autorizzazione di funzionamento e dell'iscrizione nel registro amministrativo degli impianti di produzione di elettricità, a condizione che non ci siano cambiamenti nella potenza installata, secondo la dizione precedente all'entrata in vigore del presente decreto reale, e a condizione che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto reale non venga notificato alla suddetta amministrazione l'abbandono della procedura avviata.

Sesta disposizione transitoria. Piattaforme web da sviluppare da parte dei gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione.
1. Il termine per sviluppare e rendere operative le funzionalità delle piattaforme web di cui all'articolo 5.3 del presente decreto reale è di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto reale.

2. Il termine per sviluppare e rendere operative le funzionalità delle piattaforme web di cui all'articolo 5.4 del presente decreto reale, così come i dettagli del loro contenuto e la frequenza con cui le informazioni devono essere aggiornate, sono quelli stabiliti dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza nella circolare da approvare in conformità con le disposizioni dell'articolo 33.11 della legge 24/2013, del 26 dicembre.

Settima disposizione transitoria. Adattamento del registro degli impianti di produzione di energia elettrica alla nuova definizione di capacità installata degli impianti solari fotovoltaici stabilita nella terza disposizione finale del presente decreto reale.
Gli organismi competenti per l'iscrizione degli impianti nel registro degli impianti di produzione di energia elettrica dispongono di un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto reale, per adattare il suo contenuto alla nuova definizione della capacità installata degli impianti solari fotovoltaici, stabilita in virtù della terza disposizione finale del presente decreto reale.

Ottava disposizione transitoria. Inammissibilità delle domande fino alla pubblicazione delle capacità di accesso in base ai criteri di valutazione approvati dalla Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza.

Fino alla pubblicazione sulle piattaforme di cui all'articolo 5.4 delle informazioni sui valori della capacità di accesso disponibile secondo i nuovi criteri di valutazione di tale capacità approvati dalla circolare di cui all'articolo 33.11 della legge 24/2013, del 26 dicembre, e secondo le specifiche dettagliate che, se del caso, sono necessarie per sviluppare la metodologia e le condizioni di accesso e connessione stabilite da detta circolare, gli operatori di rete non ammetteranno nuove richieste di accesso e connessione presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto reale.

Quanto precede non pregiudica l'eventuale svolgimento di gare d'appalto nei nodi in cui ciò sia possibile, conformemente alle disposizioni del capitolo V.

Disposizione unica di abrogazione. Abrogazione dei regolamenti. Sono abrogate tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore che si oppongono alle disposizioni del presente decreto reale, e in particolare:

a) Gli articoli 53, 54, 57, 59-bis, 62, 66 e 66-bis, del Regio Decreto 1955/2000, del 1° dicembre, che regola le attività di trasmissione, distribuzione, commercializzazione, fornitura e le procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica.

b) Gli articoli 4.2 e 5 del Real Decreto 1699/2011, del 18 novembre, che regola la connessione alla rete di piccoli impianti di produzione di energia elettrica.

Prima disposizione finale. Applicabilità dell'articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre, sul settore elettrico.
Con l'entrata in vigore del presente decreto reale, le disposizioni dell'articolo 33 della legge 24/2013, del 26 dicembre, e il suo regolamento di applicazione saranno pienamente applicabili, in conformità con le disposizioni dell'undicesima disposizione transitoria della stessa legge.

Seconda disposizione finale. Modifica del Real Decreto 1955/2000, del 1° dicembre, che regola le attività di trasporto, distribuzione, commercializzazione, fornitura e procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica.
Il Real Decreto 1955/2000, del 1 dicembre, che regola le attività di trasmissione, distribuzione, commercializzazione, fornitura e le procedure di autorizzazione degli impianti di energia elettrica, è modificato come segue:

Uno. Un nuovo paragrafo 2 è introdotto nell'articolo 123, con la seguente formulazione:

"2. Nel caso di linee che svolgono funzioni di evacuazione per impianti di produzione di energia elettrica, in nessun caso può essere concessa un'autorizzazione amministrativa preventiva per le infrastrutture di evacuazione di un impianto di generazione senza la previa presentazione di un documento, firmato da tutti i concessionari di impianti con permessi di accesso e connessione concessi nella posizione della linea che arriva alla sottostazione della rete di trasmissione o distribuzione, a seconda dei casi, che accrediti l'esistenza di un accordo vincolante per le parti in relazione all'uso condiviso delle infrastrutture di evacuazione. A tal fine, il suddetto documento può essere fornito al momento della presentazione della domanda di cui alla sezione precedente o in qualsiasi momento della procedura per ottenere l'autorizzazione amministrativa preventiva".

Due. Il terzo paragrafo della sezione cinque della quattordicesima disposizione aggiuntiva è soppresso, che è formulato come segue:

"5. In nessun caso l'aggiornamento dei permessi di accesso e connessione per i motivi di cui alla sezione precedente comporterà la modifica della data in cui tali permessi sono stati concessi, che continuerà ad essere la stessa del permesso concesso.

Allo stesso modo, in nessun caso l'aggiornamento di una domanda di accesso e connessione per i motivi di cui alla sezione precedente comporterà la modifica della data in cui la domanda si considera presentata in conformità con quanto stabilito a tale riguardo nella procedura che disciplina la concessione dei permessi di accesso e connessione".

Tre. La quattordicesima disposizione aggiuntiva è modificata introducendo una nuova sesta sezione, con la seguente formulazione:

"6. Al fine di aggiornare i permessi di accesso e di connessione richiesti e/o concessi conformemente alle disposizioni della sezione quattro, il richiedente o, se del caso, il titolare dei permessi di accesso e di connessione notifica al gestore del sistema la sua intenzione di aggiornare la richiesta di accesso e di connessione in corso di trattamento o, se del caso, i permessi di accesso e di connessione concessi.

Alla luce di questa comunicazione e della documentazione fornita, il gestore del sistema decide se ritiene che la domanda o, se del caso, i permessi di accesso e di connessione concessi debbano essere aggiornati, in quanto ritiene che le modifiche proposte consentano all'impianto di continuare ad essere considerato uguale a quello che ha richiesto o ha ottenuto i permessi di accesso e di connessione.

L'aggiornamento è condizionato, in ogni caso, alla sostituzione della garanzia finanziaria inizialmente presentata con una seconda garanzia che include le nuove condizioni.

A tal fine, una volta che il gestore della rete si è pronunciato sul fatto che l'impianto continua ad essere lo stesso ai fini dei permessi di accesso e di connessione, il richiedente o, se del caso, il titolare di detti permessi si rivolge all'organismo responsabile dell'autorizzazione dell'impianto per chiedere l'autorizzazione a sostituire la garanzia depositata e, se questa è favorevole, a inviarla al Deposito generale.

Una volta depositata la nuova garanzia, una ricevuta che ne accredita la costituzione deve essere presentata all'organismo incaricato di autorizzare l'installazione. La presentazione di questa ricevuta è un requisito essenziale per richiedere al gestore del sistema di trasmissione o, se del caso, al gestore del sistema di distribuzione, di aggiornare i permessi di accesso e di connessione. A tal fine, l'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'installazione invia al richiedente la conferma dell'adeguata costituzione della garanzia.

Ai fini di cui sopra, la presentazione all'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'installazione della ricevuta che attesta l'avvenuta costituzione della garanzia deve essere accompagnata da una richiesta esplicita affinché tale organismo si pronunci sulla corretta costituzione della garanzia, al fine di poter presentare tale conferma al gestore del sistema pertinente affinché questi possa accettare l'aggiornamento dei permessi. Se la domanda o la ricevuta del deposito della garanzia che l'accompagna non è conforme al regolamento, l'ente responsabile della concessione dell'autorizzazione per l'installazione richiede all'interessato di rettificare la situazione. A questi fini, la data di presentazione della domanda è considerata la data in cui è stata effettuata la correzione.

Quattro. Alla fine della sezione uno dell'allegato II è aggiunto un nuovo paragrafo che recita come segue

"A questi fini, le modifiche dell'ubicazione geografica dell'impianto avvenute in un periodo inferiore a dieci anni sono considerate cumulativamente e, pertanto, si analizza la distanza tra i centri geometrici della nuova domanda rispetto alla domanda più vecchia presentata nel periodo indicato."

Terza disposizione finale. Modifica del Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, che regola l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e rifiuti.
Il Real Decreto 413/2014, del 6 giugno, che regola l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e rifiuti, è modificato come segue:

Uno. Il secondo paragrafo dell'articolo 3 è modificato come segue:

"Nel caso di impianti fotovoltaici, la potenza installata sarà la più bassa delle due seguenti:

a) la somma delle potenze massime unitarie dei moduli fotovoltaici che compongono detto impianto, misurate in condizioni standard secondo la norma UNE corrispondente.

b) la potenza massima dell'inverter o, a seconda dei casi, la somma delle potenze degli inverter che compongono l'impianto.

Due. L'articolo 4 è modificato, ed è formulato come segue:

"Articolo 4. Impianti ibridi.

1. Il sistema di remunerazione specifico regolato nel presente decreto reale sarà applicabile solo alle installazioni ibride incluse in uno dei seguenti tipi:

a) Ibridazione di tipo 1: l'impianto che incorpora due o più dei principali combustibili indicati per i gruppi b.6, b.8 e i liquidi neri del gruppo c.2 e che, nel loro insieme, rappresentano almeno il 90% dell'energia primaria utilizzata misurata in base al loro potere calorifico inferiore su base annua.

b) Ibridazione di tipo 2: un impianto del sottogruppo b.1.2 che incorpora inoltre uno o più dei combustibili principali indicati per i gruppi b.6, b.7 e b.8.

c) Ibridizzazione di tipo 3: un impianto autorizzato a ricevere il sistema di remunerazione specifico che incorpora una tecnologia rinnovabile tra quelle definite nei gruppi e sottogruppi della categoria b) dell'articolo 2. Gli impianti che per le loro caratteristiche possono essere considerati di tipo 1 o 2 non saranno considerati ibridizzazioni di tipo 3.

2. Nel caso dell'ibridazione di tipo 1, l'iscrizione nel registro del sistema di remunerazione specifico e nel registro degli impianti di produzione di energia elettrica sarà fatta nel gruppo del combustibile maggioritario, dettagliando il resto dei combustibili utilizzati, indicando i gruppi corrispondenti e la percentuale di partecipazione di ciascuno di essi in termini di energia primaria utilizzata.

Nel caso dell'ibridazione di tipo 2, la voce deve essere fatta nel sottogruppo b.1.2, specificando il resto dei combustibili utilizzati, indicando i gruppi o sottogruppi corrispondenti e la percentuale di partecipazione di ciascuno di essi in termini di energia primaria utilizzata.

In caso di ibridazione di tipo 3, l'iscrizione nel registro del sistema di remunerazione specifico è fatta separatamente, riflettendo le caratteristiche tecniche di ciascuna delle tecnologie. Se la tecnologia incorporata non ha diritto a ricevere il sistema di remunerazione specifico, riceverà la remunerazione che le corrisponde per la sua partecipazione al mercato della produzione di elettricità o, eventualmente, qualsiasi altro sistema economico che possa essere stabilito.

3. L'ibridazione tra i gruppi specificati nel presente articolo è applicabile solo se il proprietario dell'impianto conserva una documentazione sufficiente per consentire di determinare in modo affidabile e inequivocabile l'energia elettrica prodotta attribuibile a ciascuno dei combustibili e delle tecnologie dei gruppi specificati.

A tal fine, nel caso di impianti ibridi di tipo 3, dovranno disporre dell'apparecchiatura di misurazione necessaria per determinare la potenza generata da ciascuno di essi, in modo da consentire l'adeguata remunerazione dei regimi economici ad essi applicabili.

4. Nel caso in cui uno dei combustibili o delle tecnologie utilizzate nell'ibridazione venga aggiunto o eliminato rispetto a quelli inclusi nel registro del regime di remunerazione specifico e nel registro degli impianti di produzione di energia elettrica, il proprietario dell'impianto deve darne comunicazione all'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione dell'impianto, ai fini del registro degli impianti di produzione di energia elettrica, all'organismo responsabile della liquidazione e alla Direzione generale per la politica energetica e le miniere, ai fini del registro del regime di remunerazione specifico, secondo la procedura di notifica definita all'articolo 51. Si deve allegare la giustificazione dell'origine dei combustibili non inclusi inizialmente nel registro e le loro caratteristiche, così come le percentuali di partecipazione di ciascun combustibile o tecnologia in ciascuno dei gruppi.

5. Gli impianti ibridi di tipo 1 e di tipo 2 e quelli che utilizzano più di un combustibile principale inclusi nel presente articolo presentano all'organismo responsabile della liquidazione, prima del 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità che include le percentuali di partecipazione di ciascun combustibile e/o tecnologia in ciascuno dei gruppi e sottogruppi, indicando la quantità annuale utilizzata in tonnellate all'anno, il suo potere calorifico inferiore espresso in kcal/kg, il consumo associato ad ogni combustibile, i rendimenti di conversione dell'energia termica del combustibile in energia elettrica, così come un rapporto di giustificazione che accredita la quantità e l'origine dei diversi combustibili primari utilizzati. "

Tre. Un nuovo paragrafo è inserito tra il quarto e il quinto paragrafo del paragrafo c) dell'articolo 7, con la seguente formulazione:

"Ai fini delle disposizioni del presente articolo, gli impianti di produzione ibrida presentano le informazioni scambiate con il gestore del sistema in tempo reale per l'impianto nel suo complesso e le informazioni disaggregate per ogni modulo di generazione di elettricità appartenente a detto impianto, nonché, se del caso, per gli impianti di stoccaggio."

Quattro. L'articolo 25 è modificato e recita come segue:

"Articolo 25. Remunerazione per strutture ibride.

1. Le strutture ibride di tipo 1 e di tipo 2, disciplinate all'articolo 4, riconosciute come aventi diritto a un sistema di remunerazione specifico, presentano le seguenti caratteristiche particolari:

a) Il reddito annuale della remunerazione degli investimenti è calcolato secondo i parametri e i criteri di remunerazione approvati con ordinanza del Ministro dell'Industria, dell'Energia e del Turismo, previo accordo della Commissione governativa delegata per gli affari economici.

b) Il reddito annuo della remunerazione di funzionamento applicabile all'elettricità venduta sul mercato della produzione in una qualsiasi delle sue forme di contrattazione è determinato in funzione della percentuale di energia primaria fornita attraverso ciascuna delle tecnologie e/o dei combustibili, conformemente alle disposizioni dell'allegato IX.

2. Nel caso degli impianti ibridi di tipo 1 e 2 e di quelli che utilizzano più di un combustibile principale inclusi nell'articolo 4, i conteggi sono effettuati in base al conteggio di chiusura dell'anno in corso. A tal fine, si devono prendere gli ultimi dati disponibili dall'organismo responsabile del regolamento delle percentuali dei combustibili utilizzati dall'impianto. Una volta ricevuta la documentazione stabilita nell'articolo 4.5, la liquidazione sarà effettuata sulla base delle percentuali effettivamente utilizzate.

3. Nel caso in cui la documentazione stabilita nell'articolo 4.5 non sia sufficiente a determinare in modo affidabile e inequivocabile la percentuale di energia primaria fornita nell'anno precedente da ciascun combustibile, la liquidazione si basa sui parametri di remunerazione più bassi tra quelli corrispondenti ai diversi combustibili o tecnologie utilizzati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 33.

4. Gli impianti ibridi di tipo 3, regolati all'articolo 4, che sono riconosciuti come aventi diritto a un sistema di remunerazione specifico, presentano le seguenti caratteristiche speciali:

a) Il reddito del pagamento per l'investimento è calcolato considerando il potere di ogni unità di pagamento e il pagamento per l'investimento associato a ciascuno di essi secondo le disposizioni del presente articolo.

b) Il reddito del pagamento per il funzionamento è calcolato considerando l'energia venduta sul mercato della produzione da ogni unità tariffaria e il pagamento per il funzionamento associato a ciascuno di essi, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Cinque. Un nuovo paragrafo è inserito tra il terzo e il quarto paragrafo della dodicesima disposizione aggiuntiva con la seguente formulazione:

"Ai fini delle disposizioni della presente disposizione, gli impianti di produzione ibrida presentano le informazioni scambiate con il gestore del sistema in tempo reale per l'impianto nel suo complesso e le informazioni disaggregate per ciascun modulo di generazione di elettricità appartenente a detto impianto, nonché, se del caso, per gli impianti di stoccaggio."

Quarta disposizione finale. Modifica del Real Decreto 738/2015, del 31 luglio, che regola l'attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari.
Il paragrafo c) della sezione 1 dell'articolo 72 è modificato come segue:

"c) Una volta fatto quanto sopra, il gestore del sistema ripartisce i redditi residui tra gli impianti di produzione che hanno un sistema di remunerazione aggiuntivo o specifico riconosciuto in proporzione alla loro potenza generata misurata alle sbarre della centrale, con la limitazione dei redditi corrispondenti alle voci di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 7.1 o, se del caso, alle lettere a) e c) della disposizione aggiuntiva ten.1 per gli impianti con un sistema di remunerazione specifico."

Quinta disposizione finale. Modifica del Real Decreto 647/2020, del 7 luglio, che regola gli aspetti necessari per l'attuazione dei codici di rete per la connessione di alcuni impianti elettrici. Il titolo e il primo paragrafo della sezione 1 della prima disposizione transitoria del regio decreto 647/2020, del 7 luglio, che disciplina gli aspetti necessari per l'attuazione dei codici di rete per la connessione di alcuni impianti elettrici, è modificato come segue:

"Disposizione transitoria uno. Concessione transitoria di notifiche operative limitate fino all'accreditamento dei requisiti tecnici.

1. I proprietari dei moduli di generazione di energia elettrica e degli impianti di domanda ai quali sono applicabili il regolamento (UE) 2016/631 del 14 aprile 2016 e il regolamento (UE) 2016/1388 del 17 agosto 2016, così come i proprietari degli impianti di generazione di energia elettrica situati nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, hanno un periodo di ventiquattro mesi, a partire dall'entrata in vigore della norma che stabilisce i requisiti derivati da tali regolamenti, durante il quale i gestori del sistema di rete possono emettere notifiche operative limitate, che consentiranno loro di iscrivere definitivamente gli impianti nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica o, se del caso, nel registro degli impianti di autoconsumo, fino a quando non saranno in grado di fornire al gestore del sistema di rete pertinente la documentazione necessaria che accrediti il rispetto dei requisiti loro applicabili in ciascun caso. In particolare, nel caso di impianti a cui sono applicabili i suddetti regolamenti europei, la documentazione che deve essere fornita in conformità con le disposizioni del titolo IV dei suddetti regolamenti.

Su proposta dei gestori della rete, il suddetto periodo può essere esteso, prima della fine dello stesso, per ordine del Ministro della Transizione Ecologica e della Sfida Demografica.

Sesta disposizione finale. Titolo di competenza.
Il presente decreto reale è emesso sotto la protezione delle disposizioni dell'articolo 149.1.13 e 25 della Costituzione spagnola, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva di determinare le basi e il coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica, e le basi del regime minerario ed energetico, rispettivamente.

Settima disposizione finale. Potenziamento normativo.
Il capo del Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica è autorizzato ad adottare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l'applicazione del presente decreto reale.

Ottava disposizione finale. Entrata in vigore. Il presente decreto reale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Dato a Madrid, 29 dicembre 2020.

FELIPE R.

Quarto vicepresidente del governo e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ

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